<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>www.trust-srl.com rss feed</title>
<link>http://www.takys.eu/www.trust-srl.com</link>
<description>RSS feed www.trust-srl.com</description>
<language>it</language>
<generator>engine.takys.eu version 6.0505.1</generator>
<copyright>Copyright 2004 - 2010 by Takys, all rights reserved.</copyright>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 18:03:15 +0000</lastBuildDate>
<managingEditor>leopoldo@logosnet.it</managingEditor>
<webMaster>www.trust-srl.com</webMaster>
<item>
<title><![CDATA[Cosa è un trust?]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=010.Cosa è un trust?]]></link>
<description><![CDATA[ <h2>cos´è il trust</h2>

<p>Cos´è il trust? È il rapporto giuridico istituito per atto tra vivi o per testamento da un soggetto definito Disponente, che pone sotto il controllo di un Trustee beni o diritti nell´interesse di uno o più Beneficiari, ai  quali dovrà trasferirli dopo un determinato periodo di tempo, o per la realizzazione di uno scopo specifico. A seguito della sottoscrizione della Convenzione dell´Aja ratificata, con Legge del 16.10.1989, n. 364,  il trust è riconosciuto in Italia, secondo i criteri e le modalità contenuti nella convenzione.</p>

  ]]></description>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:32:23 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Chi Siamo]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=001.Chi Siamo]]></link>
<description><![CDATA[ <h3>CHI SIAMO</h3>

<p>Trust Srl è una società formata da professionisti  che hanno dedicato una parte rilevante della loro formazione allo studio del diritto dei trust e  alla ricerca delle più corrette prassi operative  TRUST Srl si avvale della collaborazione di:  Professionisti Associati Dott. Leopoldo Minicucci leopoldo@logosnet.it Viale del Poggio Imperiale 18 50125 Firenze Tel. +39-055-2335270 / 2335246 Fax +39-055-2306539 Cod. Fisc. e Part. IVA 02146640483 http://www.professionisti.associati.it  Avv. Martina Moscardi Viale del Poggio Imperiale 18 50125 Firenze Tel. +39-055-2335246 Fax +39-055-2306539 E-mail martina@logosnet.it  Avv. Mauro Scaffa Via Confienza 15 10121 Torino Tel. +39-011-543348  Dott. Romeo Emiliozzi Via Mazzini 10 04014 Pontinia (LT) Tel. +39-0773-86019  </p>

  ]]></description>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:32:23 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[home page]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=]]></link>
<description><![CDATA[ <h3>introduzione</h3>

<p>TRUST Srl è una società di professionisti che hanno unito le loro  competenze e le loro forze per sviluppare una nuova area in cui  intervenire per proporre soluzioni innovative ed efficienti per  affrontare problematiche che altrimenti non troverebbero compiuta  soluzione. Le questioni affrontate riguardano molti aspetti tra loro assai  diversificati: 1- questioni di trasmissione del patrimonio familiare  2- questioni di tutela del patrimonio della famiglia 3- questioni inerenti la tutela di disabili 4- questioni inerenti transazioni commerciali 5- questioni inerenti la successione nel controllo di aziende 6- questioni inerenti sistemazioni patrmoniali nell´ambito della 	crisi familiare 7- questioni inerenti sistemazioni di posizioni debitorie  Nelle pagine che seguono troverete alcune informazioni di base che  potranno essere integrate contattandoci all´indirizzo mail </p>

  ]]></description>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:32:23 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[vanuatu]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/vanuatu]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:50 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[uruguay]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/uruguay]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:50 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[turks & caicos]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/turks & caicos]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:49 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[ lucia]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/st. lucia]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:49 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[st vincent and the grenadines]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/st vincent and the grenadines]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:49 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[st kitts]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/st kitts]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:49 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[spagna]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/spagna]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:49 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[south africa]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/south africa]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:49 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[singapore]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/singapore]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:49 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[seychelles]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/seychelles]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:49 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[San Marino]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/San Marino]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:49 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[samoa]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/samoa]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:48 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[portugal (madeira)]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/portugal (madeira)]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:48 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[panama]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/panama]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:48 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[northern ireland]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/northern ireland]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:48 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[niue]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/niue]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:48 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[new zealand]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/new zealand]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:48 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[nevis]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/nevis]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:48 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[LegStranieraSomm_file]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/San Marino/regolamenti 2005_file/LegStranieraIndice_file/LegStranieraSomm_file]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:48 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[LegStranieraIntest_file]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/San Marino/regolamenti 2005_file/LegStranieraIndice_file/LegStranieraIntest_file]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:48 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[LegStranieraIndice_file]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/San Marino/regolamenti 2005_file/LegStranieraIndice_file]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:48 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[BarraSoci_file]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/San Marino/regolamenti 2005_file/BarraSoci_file]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:48 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[regolamenti 2005_file]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/San Marino/regolamenti 2005_file]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:48 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[montserrat]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/montserrat]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[monaco]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/monaco]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[mauritius]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/mauritius]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[marshall islands]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/marshall islands]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[malta]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/malta]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[malaysia]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/malaysia]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[liechtenstein]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/liechtenstein]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[isle of man]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/isle of man]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[traduzione italiana]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/Lussemburgo/traduzione italiana]]></link>
<description><![CDATA[ <h3>Legge del 27 luglio 2003-Luxembourg</h3>

<p>Legge del 27 luglio 2003   Indice Trust e contratti fiduciari  -	recante la ratifica della Convenzione dell´Aja del 1° luglio 1985 relativa alla  legge applicabile al trust ed al suo riconoscimento -	recante la nuova regolamentazione dei contratti fiduciari e -	recante modifiche alla legge del 25 settembre 1905 sulla trascrizione dei diritti  reali.  Noi Henri, Granduca del Lussemburgo, Duca di Nassau, sentito il nostro Consiglio di Stato, con l´approvazione della Camera dei Deputati,  Vista la deliberazione della Camera dei Deputati del 3 luglio 2003 e quella del  Consiglio di Stato del 10 luglio 2003 alle quali non è seguita una seconda votazione.   Abbiamo decretato e decretiamo  Titolo primo Della legge applicabile al trust e del suo riconoscimento   Articolo 1 - Ratifica della Convenzione dell´Aja del 1° luglio 1985  E´ ratificata la Convenzione relativa alla legge applicabile al trust ed al suo  riconoscimento sottoscritta all´Aja il 1° luglio 1985   Articolo 2 - Condizione giuridica generale del trustee  (1) Agli effetti della Convenzione relativa alla legge applicabile al trust ed al suo  riconoscimento con riferimento ai beni oggetto di un trust e situati in Lussemburgo, la  condizione giuridica del trustee è determinata analogamente a quella di un proprietario.  (2) Il riferimento alla condizione giuridica del proprietario non è di pregiudizio al  principio della separazione ( segregazione ) tra il patrimonio costituito dai beni in trust e  il patrimonio formato dai beni personali del trustee conformemente all´articolo 11 della  Convenzione del 1° luglio 1985   Articolo 3 - Dichiarazioni e riserve  Al momento del deposito degli strumenti di ratifica il Granducato del Lussemburgo  procederà alle seguenti dichiarazioni e riserve:  Il Governo Lussemburghese dichiara, conformemente all´articolo 16 comma 3 della  Convenzione, che il Lussemburgo non applicherà l´articolo 16 comma 2.  Il Governo Lussemburghese dichiara, conformemente all´articolo 20 della Convenzione,  che le disposizioni ivi contenute sono estese ai trust originati da un provvedimento  dell´Autorità Giudiziaria   Titolo Secondo - Dei contratti fiduciari   Articolo 4 - Campo d´applicazione   Le norme del presente titolo si applicano esclusivamente ai contratti fiduciari nei quali il  fiduciario è una istituto di credito, una banca d´affari (?), una società di investimento a  capitale variabile o fisso, una società di cartolarizzazione, una società di gestione di  fondi comuni di investimento o di fondi di cartolarizzazione (?), un fondo pensione, una  impresa di assicurazioni o riassicurazioni, o un organismo nazionale o internazionale a  carattere pubblico che operi nel settore finanziario.  Articolo 5 - Definizioni   Un contratto fiduciario, ai sensi del presente titolo, è un contratto secondo il quale una  persona, il sfiduciante, conviene con un´altra persona, il fiduciario, che quest´ultimo, in  conformità agli obblighi determinati dalle parti, divenga proprietario di beni ( o diritti)  che formano un patrimonio fiduciario.  Articolo 6 - Autonomia patrimoniale  (1) Il patrimonio fiduciario è distinto dal patrimonio personale del fiduciario come da  tutti gli altri patrimoni fiduciari. I beni che ne fanno parte non possono essere aggrediti  che dai creditori i cui diritti sono sorti in relazione al patrimonio fiduciario. I beni non  fanno parte del patrimonio personale del fiduciario in caso di liquidazione, fallimento o  altra procedura concorsuale che riguardi i suoi creditori personali. (2) Il fiduciario deve tenere una contabilità separata per il patrimonio fiduciario rispetto  a quella relativa al suo patrimonio personale ed a tutti gli altri patrimoni fiduciari.  Articolo 7 - Relazione tra fiduciante e fiduciario  (1) Le regole del mandato, con l´esclusione di quelle inerenti la rappresentanza, si  applicano ai  rapporti tra il fiduciante e il fiduciario salvo che non sia disposto  diversamente dal presente titolo o dalla volontà delle parti. (2) Nè il fiduciante nè i terzi, ancorché a conoscenza del contratto fiduciario, possono  farlo valere al fine di creare un legame diretto tra loro (3) Le limitazioni contrattuali ai poteri del fiduciario sono opponibili ai terzi che ne  siano a conoscenza, senza pregiudizio delle regole di opponibilità generalmente  applicabili con riferimento alla natura dei beni facenti parte del patrimonio fiduciario. (4) Il fiduciante può rinunciare al suo diritto di dare istruzioni al fiduciario. (5) Salvo che non sia disposto diversamente né il fiduciante né il fiduciario possono  unilateralmente porre fine al contratto fiduciario concluso a tempo determinato. (6) Qualora ricorrano gravi motivi, il fiduciante, il fiduciario o un terzo beneficiario del  contratto fiduciario possono chiedere giudizialmente la sostituzione provvisoria o  definitiva del fiduciario o l´estinzione anticipata del contratto fiduciario.  Articolo 8 - Contratto Fiduciario concluso a fini di garanzia  (1) Il contratto fiduciario può essere concluso per garantire crediti già sorti o che devono  sorgere. Le parti possono convenire che il patrimonio fiduciario possa modificarsi in  funzione del mutare degli impegni garantiti o di altri fattori scelti dalle parti. (2) È nulla la clausola avente per oggetto o per effetto di dispensare il fiduciario da  versare al fiduciante o al terzo beneficiario il saldo netto risultante dalla differenza tra il  valore, alla data del realizzo, dei beni costituenti la garanzia e l´importo dei crediti  garantiti.  Articolo 9 - Prova ed opponibilità verso i terzi  (1) La prova del contratto fiduciario deve essere data per iscritto. (2) Fatte salve le regole di opponibilità applicabili con riferimento alla natura dei beni  trasferiti e fatte salve le disposizioni dell´articolo 7 comma 3, il contratto fiduciario è  opponibile ai terzi dal momento della sua conclusione. (3) Il trasferimento fiduciario dei crediti è opponibile ai terzi dal momento della sua  conclusione. Tuttavia il debitore è liberato validamente con l´adempimento a mani del  fiduciante (anche se ) se non ha avuto notizia del trasferimento.  Titolo terzo - Disposizioni complementari, fiscali e di abrogazione  Articolo 10 - Modificazione della legge 25 settembre 1905 sulla trascrizione dei diritti  reali (immobiliari) sugli immobili  Dopo il primo comma dell´articolo 1 della legge 25 settembre 1905 sulla trascrizione  dei diritti reali (immobiliari) sugli immobili è aggiunto il seguente comma:  "Qualora un atto trasferisca la proprietà, costituisca, trasferisca, modifichi o estenda un  diritto che deve essere trascritto su un immobile incluso in un patrimonio fiduciario o in  un trust riconosciuto in forza della Convenzione relativa alla legge applicabile al trust  ed al suo riconoscimento, sottoscritta a l´Aja il 1° luglio 1985 o destinato ad accrescere  un patrimonio fiduciario o un trust, la trascrizione deve contenere rispettivamente la  dizione "fiduciario" o "trustee".  Articolo 11 - Iscrizione (Annotazione)  Qualora in una qualsiasi parte di un registro pubblico debba essere iscritta la qualità di  proprietario, per qualunque causa o ragione tale iscrizione debba essere effettuata, il  fiduciario o il trustee devono domandare che sia menzionata la loro qualità dopo quella  di prorpietario.  Articolo 12 - Registrazione e diritti (fiscali) di successione  (1) La conclusion e la modifica di un contratto fiduciario, nonchè gli atti costitutivi o  modificativi di un trust riconosciuto in forza della Convenzione relativa alla legge  applicabile al trust ed al suo riconoscimento, sottoscritta a l´Aja il 1° luglio 1985, non  sono soggetti alla formalità della registrazione, anche quando se ne debba fare uso, per  atto pubblico, giudizialmente o davanti un´altra autorità costituita, qualora non  riguardino un immobile situato in Lussemburgo, aerei, navi o battelli per la navigazione  interna immatricolati in Lussemburgo, o diritti, relativi a tali beni, che devono essere  trascritti, immatricolati o registrati. In ogni caso possono essere presentati per le  formalità della registrazione.  (2) La registrazione, ai fini della trascrizione, di atti che trasferiscono ad un trustee la  proprietà di un immobile situato in Lussemburgo, o che costituiscono, trasferiscono o  modificano a suo beneficio un diritto che deve essere trascritto su un immobile situato  in Lussemburgo non è soggetta ad alcun termine, qualora tali atti siano stati conclusi  (formati) prima dell´entrata in vigore della presente legge. Lo stesso vale per la  registrazione, ai fini della immatricolazione, degli atti che trasferiscono ad un trustee la  proprietà di un aereo, di una nave o di un battello per la navigazione interna e di quegli  atti che costituiscono, trasferiscono o modificano a suo beneficio un diritto reale su uno  di quei beni. (3) La conclusione e la modificazione di un contratto fiduciario, così come gli atti  costitutivi o modificativi di un trust relativi a dei beni o dei diritti che il fiduciario o il  trustee non devono conservare per più di trenta anni, sono soggetti ad un diritto fisso  qualora siano presentati al fine di esplicare le formalità della registrazione. Lo stesso  vale per gli atti che garantiscono la restituzione dei beni o dei diritti al fiduciante o al  costituente nello stesso periodo. Nel caso in cui il contratto fiduciario o il trust siano stati registrati secondo il diritto  fisso, l´attribuzione definitiva al fiduciario o al trustee è soggetta alle condizioni del  diritto comune, quando, nel corso o all´esito del contratto fiduciario o del trust, dei beni  o dei diritti siano stati loro trasferiti e si debba procedere alla registrazione a domanda  del fiduciario o del trustee. (4) In caso di trasferimento a titolo gratuito di un bene o di un diritto da parte del  fiduciario o del trustee ad un terzo beneficiario, i diritti di donazione saranno dovuti  secondo il grado di parentela che intercorre tra il beneficiario ed il fiduciante o tra il  beneficiario ed il costituente. Lo stesso vale per il calcolo dei diritti di successione e dei  diritti di trasmissione della proprietà a causa di morte.  Articolo 13 - Abrogazione del regolamento granducale del 19 luglio 1983  Il regolamento granducale del 19 luglio 1983 relativo ai contratti fiduciari è abrogato.  Articolo 14 - Titolo della legge  Ogni riferimento alla presente legge potrà essere fatto sotto forma abbreviata  utilizzando la dizione "legge del 27 luglio 2003 relativa al trust ed ai contratti fiduciari".  Articolo 15 - Disposizioni transitorie  Salvo diverso accordo tra le parti, da esprimersi per iscritto nei sei mesi successivi alla  pubblicazione della presente legge al Memoriale, questa si applica agli effetti futuri dei  contratti fiduciari conclusi prima della sua entrata in vigore e sotto la vigenza del  regolamento granducale del 19 luglio 1983.  Comandiamo ed ordiniamo che la presente legge sia inserita nel Memoriale al fine di  osservarla e farla osservare a chiunque spetti.  Il Ministro della Giustizia            3  </p>

  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[traduzione italiana]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/Jersey/traduzione italiana]]></link>
<description><![CDATA[ <h3>LEGGE DI JERSEY SUI TRUSTS</h3>

<p>    LEGGE DI JERSEY SUI TRUSTS DEL 1984 (Con gli emendamenti fino al 24 maggio 1996) Sistemazione degli articoli  PARTE   I 1.Interpretazione dei termini. 2.Esistenza del trust. 3.Riconoscimento del trust da parte della legge di Jersey. 4.Legge regolatrice del trust. 5.Competenza della Corte.  PARTE  II Norme applicabili solo ad un trust di Jersey 6.Applicazione della parte II Istituzione, validità e durata dei trusts 7.Istituzione del trust. 8.Beni che possono essere posti in trust. 8A.Trasferimento di beni in trust. 9.Beneficiarii del trust. 10.Validità di un trust di Jersey. 11.Durata di un trust di Jersey. Nomina, dimissioni e revoca dei trustees 12.Numero dei trustees. 13.Nomina giudiziale di un trustee ulteriore. 14.Divieto di rinunzia dopo l´accettazione. 15.Dimissioni o revoca del trustee. 16.Posizione dei trustees superstiti in caso di riduzione di numero. Obblighi dei trustees 17.Obblighi dei trustees. 18.Obbligo dei trustees di agire congiuntamente. 19.Imparzialità dei trustees. Poteri generali dei trustees 20.Poteri dei trustees. 21.Delega rilasciata dal trustee. 22.Compensi e spese del trustee. 23.Potere di distribuzione. 24.Trustee società che agisce mediante delibere. 25.Rifiuto del trustee di esibire documenti. Responsabilità per  violazione del trust 26.Responsabilità per violazione del trust 27.Trustee che agisce per più di un trust. 28.Affari del trustee con terzi. 29.Constructive trust; 30.(Posizione dei trustees uscenti) Trust protettivi; diritti di una categoria di persone (class interests) e poteri. 31.Trust del prodigo o protettivo (Spendthrift or protective trust). 32.Diritti di una categoria di persone (Class interests). 33.Potere di provvedere alla modifica delle clausole del trust. 34.Potere di capitalizzazione  e di anticipazione. 35.Potere di assegnazione. 36.Potere di revoca. 37.Potere di modifica della legge regolatrice. Impossibilità di raggiungere lo scopo, estinzione e termine del trust. 38.Impossibilità di raggiungere lo scopo o estinzione del diritto. 39.Termine di un trust di Jersey. Poteri della Corte 40.Nomina di un trust residente. 41.Potere di esonerare il trustee da responsabilità personale. 42. Potere di far sì che i beneficiari risarciscano (indemnify) violazioni del trust 43.Modifica delle norme di un trust di Jersey da parte della Corte e approvazione di particolari  transazioni. PARTE  III Norme applicabili ad un trust straniero 44.Applicazione della parte III 45.Esecutività di un trust straniero. PARTE  IV Norme di generale applicazione 46.Applicazione della parte IV. 47.Ricorso e poteri  della Corte. 48.Esecuzione di atti per ordine giudiziario. 49.Pagamento di spese. 50.Natura della proprietà del trustee, diritto di seguito sui beni del trust e insolvenza del trustee. 51.Protezione delle persone che contrattano con il trustee. 52.Responsabilità degli amministratori di un trust società (corporate trustee). 53.Prescrizione. PARTE  V Disposizioni finali 54.Applicazione di questa legge. 55.Disposizioni di salvaguardia. 56.Regole giudiziarie. 57.Abbreviazione.   * * * * * * * * * * *  LEGGE SUI TRUSTS DI JERSEY (1984) LEGGE recante disposizioni sui trusts, sui trustees e sui soggetti che vantano diritti nascenti dal  trust, resa esecutiva per ordine di Sua Maestà il giorno 14 marzo 1984.  STATO DI JERSEY Il 31 maggio 1983 GLI  STATI, a condizione che Sua Maestà la approvi, hanno adottato la seguente legge.  PARTE  I  Introduzione  ARTICOLO 1 Interpretazione dei termini (1) In questa legge, a meno che dal contesto non risulti diversamente: beneficiariosignifica una persona avente diritto a vantaggi da parte di un trust  oppure in cui favore possa  essere eseguita discrezionalmente la distribuzione  di beni in trust; violazione del trust significa l´inadempimento di una obbligazione gravante  sul trustee  in forza di questa legge o delle clausole del trust; trustee società significa un trustee che è una società; società significa una persona giuridica ovunque costituita; Corte significa l´Inferior Number of The Royal Court; ?guardiano (enforcer) deve essere interpretato in conformità con quanto  previsto dall´Articolo 10B?(1); trust straniero significa un trust la cui legge applicabile è quella di un paese  diverso da Jersey; il termine insurance è equivalente a assurance; interdetto significa una persona, diversa da un minore, che per la legge di  Jersey o per  la sua legge personale (law of his domicile), non ha la capacità di  agire; il diritto di un beneficiario significa il suo diritto nei riguardi del trust e il   semplice riferimento al suo diritto ha un analogo significato; Jersey significa l´Isola; Jersey trust significa un trust che è regolato dalla legge di Jersey; minore significa una persona che per la legge di Jersey o per la sua legge   personale (law of his domicile) non ha raggiunto l´età prevista per la capacità di  agire; personal representative significa l´esecutore pro-tempore o l´amministratore  pro-tempore del patrimonio relitto da una persona deceduta e, nel contesto di  un trust di Jersey, include l´erede principale (principal heir); beni significa beni di ogni tipo, ovunque situati e, in relazione a diritti ed  interessi, include quei diritti ed interessi, in qualunque modo acquisiti,  condizionati, risolubili o futuri; disponente indica la persona che dispone in favore del trust o istituisce un  trust testamentario, ovvero attribuisce diritti ad un trust mediante testamento; clausole del trust significa le clausole scritte o verbali di un trust, ed anche  ogni altra clausola che sia applicabile dalla legge che regola il trust; trust include ´ i beni in trust; e i diritti, i poteri, i doveri, gli interessi, i  rapporti e le obbligazioni nascenti dal trust;  beni in trust significa i beni che ne corso del tempo appartengono al trust;  unit trust significa un trust istituito, od avente l´effetto, per persone che  hanno fondi disponibili per l´investimento, di fornire prodotti finanziari per la  loro partecipazione, quali beneficiari del trust, a profitti o guadagni nascenti  dalla acquisizione, controllo, amministrazione o disposizione di beni. (2) Quando in questa Legge si fa riferimento ad un articolo solo con il numero, e senza  alcuna altra identificazione,  tale riferimento va interpretato come fatto all´articolo con  quel numero di questa legge. (3) Quando in un articolo o altra suddivisione di questa Legge si fa riferimento ad una  Parte, paragrafo, sotto paragrafo o clausola con l´indicazione di un solo numero  o  lettera, e senza altre indicazioni, tale riferimento va interpretato come fatto ad una Parte,  paragrafo, sotto paragrafo o clausola contenuto nell´articolo o altra suddivisione di  questa Legge. (4) A meno che il contesto non richieda diversamente,  quando questa Legge si riferisce  ad un qualunque testo normativo, la relazione è da intendersi a quella legge così come  modificata, e include il riferimento a quella legge così come prorogata o applicata da  altre leggi, inclusa qualsiasi altra norma di quella stessa legge. (5) Questa legge non deve essere interpretata come un codice riguardante i trusts, i  trustees e le persone aventi diritti nascenti da un trusts.  ARTICOLO 2 Esistenza di un trust Un trust esiste quando una persona (detto trustee) è titolare o ha il controllo, è considerato  essere titolare o avere il controllo di beni (dei quali egli non è proprietario a titolo personale) ´ (a)	per il vantaggio di una qualunque persona (detto beneficiario) sia o meno già individuato o  esistente; oppure (b)	per un qualunque scopo che non sia quello di beneficiare solo il trustee; oppure (c)	sia per i vantaggi  indicati nel sotto paragrafo (a) che per qualunque scopo indicato nel sotto  paragrafo (b).  ARTICOLO 3 Riconoscimento di un trust da parte della legge di Jersey. Nel rispetto di questa Legge, un trust sarà riconosciuto dalla legge di Jersey come valido ed  efficace.  ARTICOLO 4 Legge regolatrice del trust ?(1)?(2) Salvo quanto previsto dall´Articolo 37, la legge regolatrice del trust è la legge dello  Stato- (a)	indicata dalle clausole del trust come legge regolatrice; o mancando ciò (b)	?da ritenere implicita in quanto previsto dalle clausole del trust; o mancando entrambi?(3) (c)	con la quale il trust, al momento della sua istituzione, aveva il più stretto contatto. ?(2) Il riferimento del paragrafo (1) a mancando ciò o mancando entrambi va inteso come  inclusivo dei casi - (a)	in cui nessuna legge è espressamente indicata o da ritenere implicita ai sensi dei paragrafi  (a) o (b) di quel paragrafo; e (b)	quando la legge è espressamente o implicitamente indicata, ma tale legge non dispone  alcunché in tema di trust o per quella particolare categoria di trust in questione. (3) Nell´accertamento, per i fini di cui al sotto paragrafo (c) del paragrafo (1), della legge con la  quale il trust abbia il più stretto contatto, occorre considerare in particolare  ´ (a)	il luogo di amministrazione del trust scelto dal disponente; (b)	il luogo ove sono situati i beni del trust: (c)	il luogo di residenza o il domicilio del trustee; (d)	gli scopi del trust ed il luogo in cui essi debbano essere realizzati?(4).  ARTICOLO 5 Competenza della Corte La Corte è competente quando ´ (a)	il trust è un trust di Jersey; oppure (b)	un trustee di un trust straniero è residente a Jersey; oppure (c)	qualunque bene di titolarità di un trust straniero è situato a Jersey; oppure (d)	l´amministrazione di qualunque bene di un trust straniero è svolta a Jersey.  PARTE  II Clausole applicabili soltanto ad un trust di Jersey  ARTICOLO 6 Applicazione della Parte II Questa parte della legge si applica soltanto ad un trust di Jersey.  Istituzione, validità e durata di un trust di Jersey.  ARTICOLO 7 Istituzione di un trust (1) Fermo quanto previsto nel paragrafo (3) un trust può essere istituito in qualunque modo. (2) Fermo restando quanto previsto al punto (1) un trust può essere istituito con dichiarazione  verbale o con un atto scritto (inclusi il testamento o un codicillo) o nascere per qualunque fatto o  atto idoneo a produrlo. (3) Un unit trust può essere istituito solo per iscritto.  ARTICOLO 8 Beni che possono essere posti in trust. (1) Salvo quanto previsto dal paragrafo (2) dell´articolo 10 ´ (a)	qualsiasi bene può essere intestato o posto sotto il controllo di un trustee in trust; e (b)	un trustee può accettare da chiunque beni da aggiungere ai beni in trust.  ?ARTICOLO  8A Trasferimento di beni in trust (1)	Nessuna clausola di un trust può far sì che il trasferimento o la disposizione di beni  in favore di un trust possa essere considerata invalida in forza dell´applicazione della  regola donner et retenir ne vaut; (2)	Se una persona domiciliata fuori da Jersey trasferisce o dispone di beni in favore di  un trust durante la sua vita ´ (a)	deve ritenersi che abbia avuto la capacità di fare ciò se, al tempo di tale trasferimento o  disposizione era maggiorenne e capace di intendere e di volere, secondo la sua legge  personale (law of his domicile); e (b)	nessuna norma della legge personale (law of his domicile) di un soggetto in materia  ereditaria o successoria (incluse, in via esemplificativa, quelle della successione necessaria,  della legittima e di simili altri diritti) o di qualunque altro ordinamento, può incidere su tale  trasferimento o disposizione o comunque influire sulla validità del trust. (3) ?For the avoidance of doubt? è stabilito che le clausole di questo Articolo  si applicano  nonostante qualunque altra norma di questa Legge e si applicano ai trasferimenti o disposizioni  di  beni a favore di un trust dopo l´entrata in vigore delle modifiche alla legge sul trust del 1989.  Ciò non è di pregiudizio per la validità di un trust, di un trasferimento o una disposizione  effettuata prima di tale data. (4) In questo Articolo ´ (a)	l´espressione donner et retenir ne vaut e legittima hanno il significato loro assegnato  dalla legge consuetudinaria di Jersey; e (b)	il riferimento alla successione necessaria è un riferimento ad una regola legale che limita il  diritto di una persona di disporre dei suoi beni durante la sua vita, così da conservarli per la  loro distribuzione alla sua morte, o che produce effetti simili.?(5)  ARTICOLO 9 Beneficiarii del trust (1) Un beneficiario deve essere ´ (a)	identificabile per nome; oppure (b)	accertabile con riferimento a ´ (i)	una categoria; oppure (ii)	una relazione con una persona, sia o meno vivente al tempo della istituzione del trust,  oppure al tempo che, in considerazione delle clausole del trust, è il momento cui fare  riferimento per la determinazione dei membri di un certa categoria; (2)	Le clausole di un trust possono disporre che una persona sia aggiunta quale  beneficiario ovvero sia esclusa; (3)	?Salvo quanto previsto dal paragrafo (9) dell´art. 26?(6), le clausole del trust possono  imporre a carico di un beneficiario una obbligazione quale condizione per il  beneficio; (4)	Un beneficiario può rinunziare interamente al proprio diritto; (5)	La rinuncia ai sensi del paragrafo (4) sarà irrevocabile. (6)	Salvo quanto previsto dalle clausole del trust, un beneficiario può rinunziare anche  solo parzialmente al proprio diritto. (7)	Il paragrafo (6) si applica sia che il beneficiario abbia già conseguito o meno alcuni  benefici dal trust. (8)	La rinunzia deve essere per iscritto. (9)	Salvo quanto previsto dalle clausole del trust, la rinunzia ai sensi del paragrafo (6)  può essere temporanea e, se così previsto dal documento scritto di rinunzia, può  essere suscettibile di revoca nella maniera ed alle condizioni previste o ivi richiamate (10) Il diritto di un beneficiario è considerato un bene mobile (moveable property). (10)	Salvo quanto previsto dalle clausole del trust, un beneficiario può vendere,  dare in garanzia, gravare di obbligazioni, cedere o comunque disporre del suo diritto  in qualunque modo. (12) Il disponente o il trustee del trust può anche esserne anche il beneficiario.  ARTICOLO 10 Validità di un trust di Jersey (1)	Fermo restando quanto previsto dai paragrafi (2) e (3) un trust è valido e può esserne  pretesa l´esecuzione secondo quanto previsto dalle sue clausole. (2)	?Fermo quanto previsto dall´Articolo 10A?(7) un trust è invalido ´ (a) in caso che ´ (i)	richieda che sia fatto qualcosa  di contrario alla legge di Jersey; oppure (ii)	richieda il conferimento di un diritto o potere, o imponga una obbligazione il cui  esercizio o il cui adempimento sia contrario alla legge di Jersey; oppure (iii)	richieda la sua diretta applicazione a beni immobili (immoveable property) siti in Jersey;  oppure (iv)	sia istituito per uno scopo in relazione al quale non via sia un beneficiario, a meno che  non si  tratti di uno scopo caritatevole (charitable purpose); (b) in caso che la Corte dichiari che ´ (i)	il trust era stato istituito con violenza, frode, errore, indebita coartazione della volontà,  falsa rappresentazione della realtà ?o con violazione di obblighi fiduciari?(8); oppure (ii)	il trust è immorale o contrario all´ordine pubblico (public policy);oppure (iii)	le clausole del trust sono così incerte che la sua esecuzione sia impossibile. (3) Quando un trust è istituito per due o più scopi dei quali alcuni siano legittimi ed altri  illegittimi - (a)	se gli scopi non possano essere disgiunti il trust è invalido; (b)	quando gli scopi possano essere disgiunti la Corte può dichiarare che il trust è valido  per quegli scopi che sono legittimi; (4) Quando un trust è parzialmente invalido la Corte può dichiarare quali beni siano in trust e  quali non lo siano. (5) Quando si applica la clausola (iii) del sotto paragrafo A del paragrafo (2), chiunque risulti  avere acquisito beni immobili (immoveable property) non è, e non può essere considerato, un  trustee di quei beni immobili (immoveable property); (6) I beni per i quali un trust risulti in tutto od in parte invalido, fermo restando quanto al  paragrafo (5) e qualsiasi provvedimento adottato dalla Corte, rimangono in trust, ma per essere  riconsegnati al disponente (be held by the trustee in trust for the settlor absolutely) o, se questi è  deceduto, al suo personal representative.  (7) Nel paragrafo (6) disponente significa quella particolare persona che ha disposto dei beni  riguardo ai quali il trust è totalmente o parzialmente invalido; (8) Il ricorso alla Corte ai sensi di questo Articolo può essere fatto da chiunque sia richiamato  nel paragrafo (3) dell´Articolo 47.   ?ARTICOLO  10A Trusts per scopi non caritatevoli (non-charitable purposes) Un trust non è invalido, in alcun caso, in ragione di quanto previsto dalla clausola (iv) del sotto  paragrafo (a) del paragrafo (2) dell´Articolo 10, se le clausole del trust prevedono la nomina di  un guardiano in relazione ai suoi scopi non caritatevoli (non-charitable purpose), e la nomina di  un nuovo guardiano in qualunque momento ne manchi uno.  ARTICOLO  10B Guardiano (1) E´ dovere del guardiano di assicurare l´esecuzione del trust in relazione ai suoi scopi non  caritatevoli (non-charitable purposes); (2) La nomina del guardiano in relazione agli scopi non caritatevoli del trust (non-charitable  purposes) non ha effetto se egli è anche un trustee del trust. (3) Il paragrafo (4) dell´Articolo 17 si applica ad un guardiano come se il riferimento nel sotto  paragrafo (b) di quel paragrafo al trustee fosse il riferimento al guardiano e il riferimento al  suo essere trustee o a tale qualità fossero entrambi relativi al guardiano.  ARTICOLO  10C Dimissioni o revoca del guardiano (1) Fermo quanto previsto dal paragrafo (3), il guardiano può dare le dimissioni dal suo ufficio  con dichiarazione scritta consegnata al trustee. (2) Le dimissioni hanno effetto al momento della consegna della dichiarazione, effettuata a  norma del paragrafo (1). (3) Le dimissioni date al fine di rendere più agevole una violazione del trust, non hanno effetto. (4) Un guardiano cesserà di essere tale,  in relazione agli scopi non caritatevoli (non-charitable  purposes) del trust, quando ´ (a)	sia giudizialmente revocato dall´ufficio; (b)	divengano efficaci le sue dimissioni; (c)	si verifichi quanto previsto dall´atto istitutivo del trust in ordine alla sua  revoca o comunque alla cessazione dall´ufficio; oppure (d)	venga nominato trustee del trust.?(9)  ARTICOLO  11 Durata di un trust di Jersey (1) Fermo quanto previsto dal paragrafo (2) un trust  può durare fino al centesimo anno dal  giorno in cui  è venuto ad esistenza e, se non è terminato prima, terminerà a quella data. (2) Il paragrafo (1) non si applica ad un trust caritatevole (charitable trust).  Nomina, dimissioni o esonero dei trustees  ARTICOLO 12 Numero dei trustees (1) Fermo restando quanto previsto dalle clausole del trust, il numero dei trustees non può essere  inferiore a due, anche se originariamente fosse stato nominato solo un trustee; (2) Quando non vi sia un trustee o sia in numero inferiore di quello richiesto al paragrafo (1) un  trust non verrà tuttavia  meno per questo motivo;  ARTICOLO  13 Nomina giudiziale di un nuovo trustee o di uno ulteriore (1) Quando le clausole del trust non contengano previsioni per la nomina di un nuovo trustee o  di uno ulteriore, i trustees in carica, quello superstite, il personal representative o il liquidatore  dell´ultimo trustee superstite, può nominarne uno nuovo o ulteriore; (2) Salvo quanto previsto dalle clausole del trust, un trustee nominato nelle ipotesi previste da  questo Articolo avrà gli stessi poteri, potrà compiere gli stessi atti discrezionali, avrà gli stessi  doveri e potrà agire nello stesso modo, come se fosse stato originariamente nominato trustee; (3) Un trustee che abbia il potere di nominarne uno nuovo e che non lo eserciti può essere  revocato d´ufficio dalla Corte. (4) Quando si nomina un nuovo trustee o uno ulteriore deve essere fatto tutto ciò che è  indispensabile per attribuire i beni del trust ai trustees in carica.  ARTICOLO  14 Divieto di rinuncia dopo l´accettazione (1) Nessuno può essere obbligato ad accettare la nomina a trustee, ma chi compie  consapevolmente qualunque atto o fatto in relazione ai beni in trust, che solo il trustee potrebbe  compiere, è considerato avere accettato la nomina a trustee. (2) Chiunque non abbia accettato o non sia considerato avere accettato la nomina a trustee, può  rifiutare la nomina in un ragionevole lasso di tempo dopo esserne venuto a conoscenza,  mediante dichiarazione scritta ?inviata? al disponente o ai trustees. (3) Se il disponente è deceduto o non può essere trovato e non vi sono altri trustees, una persona  cui si applichi il paragrafo (2) può fare ricorso alla Corte per essere esonerato dalla nomina e la  Corte può emettere qualsiasi provvedimento ritenga opportuno.  ARTICOLO  15 Dimissioni o revoca del trustee (1) Salvo quanto previsto dal paragrafo (3) un trustee che non sia unico trustee, può dare le  dimissioni dal suo ufficio mediante avviso scritto consegnato ai sui co-trustees. (2) Le dimissioni hanno effetto dalla consegna dell´avviso a norma di quanto previsto dal  paragrafo (1). (3) Le dimissioni ´ (a)	date al fine di facilitare una violazione del trust; oppure (b)	che portino al risultato della mancanza di trustees o di un loro numero inferiore a quello  previsto dal paragrafo (1) dell´Articolo 12, non hanno effetto. (4) Un trustee cessa di essere tale quando ´ (a)	venga revocato dalla Corte; oppure (b)	divengano efficaci le sue dimissioni; oppure (c)	si verifichi quanto previsto dall´atto istitutivo del trust in ordine alla revoca dall´ufficio, o  alla cessazione dell´ufficio. (5) Chi cessi di essere trustee, nei casi previsti da questo Articolo, ha l´obbligo di concorrere nel  dare esecuzione a tutte le formalità necessarie per l´attribuzione dei beni in trust ai nuovi  trustees o a quelli che continuano l´ufficio.  ARTICOLO  16 Posizione dei trustees superstiti in caso di riduzione del loro numero Salvo quanto previsto dalle clausole del trust, quando il numero dei trustees si riduce al di sotto  del minimo previsto dal paragrafo (1) dell´Articolo 12, deve essere nominato il numero  richiesto, e fintanto che tale numero minimo non sia raggiunto,  i trustees superstiti o quelli che  continuino nell´ufficio devono agire al solo scopo di preservare i beni in trust.  Obblighi dei trustees  ARTICOLO  17 Obblighi dei trustees (1) Un trustee, nell´esercizio dei suoi doveri, dei suoi poteri o delle sue facoltà discrezionali,  deve - (a) agire ´ (i) con la dovuta diligenza; (ii) come farebbe una persona prudente; (iii) al meglio delle sue possibilità e della sua abilità; e (b) osservare la massima buona fede. (2) Fermo restando quanto previsto da questa legge un trustee dovrà adempiere ed amministrare  il trust secondo le sue clausole. (3) ?Fermo quanto previsto dalle clausole del trust?(10), il trustee deve ´ (a)	*     *      * (11) nei limiti della ragionevolezza conservare il valore dei beni in trust; *			*		*		*		*		* (12) (b)	nei limiti della ragionevolezza incrementare il valore dei beni in trust; (4) Peraltro, ove ´ (a)	sia autorizzato dalla Corte; oppure (b)	sia consentito da questa legge o espressamente previsto dalle clausole del trust; un trustee non potrà ´ (i)	direttamente o indirettamente profittare del suo ufficio; oppure (ii)	far sì o permettere che un´altra persona possa profittare direttamente o indirettamente di  tale ufficio; oppure (iii)	per suo conto intrattenere rapporti con i trustees o con ciò che abbia a che fare con i beni  in trust, che possano risultare a suo vantaggio. (5) Un trustee deve tenere i conti e i documenti del suo ufficio; (6) Un trustee deve tenere i beni in trust separati da quelli suoi personali ed identificabili  separatamente da qualunque altro bene dei quali egli sia trustee; ?(7) Un trustee di un trust non caritatevole (non-charitable trust) deve, in qualunque momento  in cui non vi sia alcun guardiano, attivarsi affinché ne venga nominato uno nuovo; (8) Quando il trustee di un trust non caritatevole (non-charitable trust) abbia ragione di ritenere  che il guardiano non voglia, non sia adatto o sia incapace di agire, dovrà fare ricorso alla Corte  per la sua revoca e la nomina di un sostituto.?(13)  ARTICOLO  18 Obbligo dei co-trustees di agire congiuntamente (1) Fermo quanto previsto dalle clausole del trust, quando vi è più di un trustee, tutti debbono  agire congiuntamente nell´esecuzione del trust. (2) Fermo quanto previsto dal paragrafo (3), quando c´e più di un trustee, nessun potere o  facoltà dati ai trustees possono essere esercitati se tutti i trustees non concordano sul loro  esercizio. (3) Le clausole del trust possono dare il potere ai trustees di agire a maggioranza, ma il trustee  che dissenta dalla decisione della maggioranza, può richiedere che il suo dissenso venga  registrato per iscritto.  ARTICOLO  19 Imparzialità dei trustees Fermo quanto previsto dalle clausole del trust, quando c´è più di un beneficiario, ovvero più di  uno *  *  * (14)  scopo, o almeno un beneficiario ed uno *  *  * (14) scopo, il trustee deve essere  imparziale e non dovrà adempiere il trust a vantaggio o a spese di uno di essi.  Poteri generali dei trustees  ARTICOLO  20 Poteri dei trustees (1) Fermo quanto previsto dalle clausole del trust e nel rispetto dei doveri previsti da questa  legge, il trustee, in relazione ai beni in trust, ha gli stessi poteri di una persona fisica che agisca  quale effettivo titolare (beneficial owner) di tali beni. (2) Il trustee deve esercitare i suoi poteri solo nell´interesse dei beneficiarii e nel rispetto delle  clausole del trust. (3) Le clausole del trust possono richiedere che il trustee debba ottenere il consenso di qualcuno  prima di esercitare un potere o una facoltà. (4) Chi dia il consenso previsto al paragrafo (3) non può per ciò solo essere considerato trustee.  ARTICOLO  21 Delega rilasciata dal trustee (1) Il trustee non può delegare i suoi poteri salvo che ciò non sia permesso da questa legge o  dalle clausole del trust. (2) Salvo che le clausole del trust prevedano il contrario il trustee ´ (a)	può delegare l´amministrazione o impiegare investment managers che ragionevolmente  ritenga competenti e qualificati per gestire gli investimenti dei beni in trust; e (b)	può servirsi di contabili, avvocati,  attorneys, banche, mediatori, custodi, consulenti  finanziari, fiduciari, agenti immobiliari, consulenti legali (solicitors) ed altre figure  professionali (professional agents) per agire in relazione a qualunque affare del trust, o per  essere intestatari di qualunque bene in trust. (3)	Il trustee non è responsabile per una perdita causata al trust, nascente dal fatto di aver  rilasciato una delega o effettuato una nomina, ai sensi del paragrafo (2) se le abbia  fatte o ne abbia permesso la continuazione in buona fede e senza commettere  negligenze; (4)	Il trustee può autorizzare una delle persone di cui al paragrafo (2) a trattenere una  commissione o altre somme normalmente dovute in relazione a determinate  transazioni.  ARTICOLO  22 Compensi e spese del trustee (1) Salvo che sia autorizzato ´ (a)	dalle clausole del trust; oppure (b)	dal consenso scritto di tutti i beneficiari; oppure (c)	da un provvedimento giudiziario; il trustee non ha titolo per essere remunerato per i suoi servigi. ?(2) Il trustee può rimborsarsi a carico del trust, oppure gravare il trust di tutte le spese e le  obbligazioni ragionevolmente occorse in relazione con il trust.?(15)  ARTICOLO  23 Potere di distribuzione Fermo restando quanto previsto dalle clausole del trust, il trustee, senza il consenso dei  beneficiari, può distribuire i beni del trust per la soddisfazione o in vista della soddisfazione  dell´interesse di un beneficiario, nel modo e con le valutazioni che egli ritenga opportune.  ARTICOLO  24 Trustee società che agisce con delibere Un trustee società può ´ (a)	agire in relazione al trust con deliberazione societaria, del suo consiglio di amministrazione  o di altri organi amministrativi; oppure (b)	con tali deliberazioni nominare uno o più dei suoi dirigenti o dipendenti per agire in suo  nome in relazione al trust.  ARTICOLO  25 Rifiuto del trustee di esibire documenti Fermo restando quanto previsto dalle clausole del trust ed a meno che non sia ordinato dalla  Corte, ad un trustee non può essere richiesto di esibire a nessuno alcuna documentazione che ´ (a)	riveli sue decisioni in ordine al modo in cui ha esercitato un potere discrezionale o ha svolto  un compito affidatogli o impostogli; oppure (b)	riveli i motivi di un particolare modo in cui abbia esercitato un  potere, compiuto un atto  discrezionale o adempiuto una obbligazione, o il fondamento sul quale tali motivi siano o  possano essere basati; oppure (c)	sia in relazione con l´esercizio o l´intento di esercitare tali poteri o atti discrezionali,  l´adempimento o le modalità con le quali intende adempiere tali doveri; oppure (d)	sia in relazione o sia parte dei conti del trust, a meno che, nel caso in cui si applica il sotto paragrafo (d) il richiedente sia un beneficiario del  trust, ma non si tratti di un ente caritatevole (Charity),  oppure sia un ente caritatevole (Charity)  nominativamente indicato dalle clausole del trust come beneficiario ?o sia il guardiano in  relazione agli scopi non caritatevoli (non-charitable purposes) del trust.?(16)  Responsabilità per violazione del trust  ARTICOLO  26 Responsabilità  per  violazioni del trust ?(A1) Fermo quanto previsto da questa legge e dalle clausole del trust, il trustee è responsabile  per le violazione del trust da lui commesse o nelle quali abbia concorso.?(17) (1) Il trustee ?che sia responsabile?(18) delle violazioni del trust deve risarcire ´ (a)	la perdita o la diminuzione di valore dei beni in trust che sia causata da tali violazioni; e (b)	il profitto, se ci fosse stato, che sarebbe maturato a favore dei beni in trust se non ci fossero  state tali violazioni; (2) quando si siano verificate due o più  violazioni del trust il trustee non può compensare un  guadagno conseguito con una violazione con una perdita occorsa a causa di un´altra violazione; (3)	Il trustee non è responsabile per la violazione commessa prima della sua nomina, se  quella violazione fu commessa da altre persone. (4) Il trustee non è responsabile per la violazione del trust commessa da un co-trustee a meno  che - (a)	sia venuto a conoscenza o avrebbe dovuto conoscere la commissione della violazione del  trust o dell´intenzione del co-trustee di commetterla; e (b)	volontariamente nasconda tale violazione o intenzione o eviti in un ragionevole lasso di  tempo di attivarsi opportunamente per proteggere o reintegrare i beni del trustee o prevenire  la violazione. (5) Un beneficiario può ´ (a)	esonerare il trustee da responsabilità verso di lui per una violazione del trust; (b)	tenere indenne (indemnify) il trustee dalle responsabilità derivanti dalla violazione del trust. (6) Il paragrafo (5) non si applica a meno che il beneficiario ´ (a)	abbia capacità di agire; e (b)	abbia piena consapevolezza di tutti i fatti rilevanti; oppure (c)	non sia illecitamente indotto dal trustee ad agire come previsto al paragrafo (5). (7) Quando due o più trustees siano responsabili riguardo alla violazione del trust, lo saranno in  solido. (8) Il trustee che viene a conoscenza della violazione del trust di cui al paragrafo (3) deve  prendere ogni ragionevole iniziativa perché tale violazione venga rimediata; ?(9) Nessuna clausola del trust può prevedere  che il trustee sia sollevato, liberato o esonerato da  responsabilità per le violazioni del trust nascenti dal suo dolo, dal suo volontario cattivo  comportamento o grave negligenza.?(19) (arising from his own fraud, wilful misconduct or gross  negligence); (10) Questo Articolo non esclude l´applicazione dell´Articolo 52 (che disciplina la  responsabilità degli amministratori di un trustee società).    ARTICOLO  27 Trustee che agisca per più di un trust Il trustee che agisca per gli scopi di più di un trust, non deve, anche in mancanza di  dolo  (fraud), essere influenzato dalla conoscenza di atti o fatti riguardanti uno specifico trust  se ne abbia avuto conoscenza per avere agito in relazione ad altro trust. (2) Il trustee deve rivelare al suo co-trustee qualunque interesse che lo stesso abbia quale trustee  di un altro trust, nel caso in cui debba intercorrere un qualunque rapporto fra i due trust.  ?ARTICOLO  28 Rapporti del trustee con i terzi (1) Salvo quanto previsto nel paragrafo (2), quando in una transazione o altro evento riguardante  un trust, il trustee informi il terzo che egli sta agendo in qualità di trustee, qualsiasi pretesa del  terzo riguardante quella transazione o evento, potrà rivolgersi soltanto ai beni in trust. (2) Quanto detto al paragrafo (1) non può incidere sull´obbligo di risarcimento del trustee in  caso di violazione del trust. (3) Quando in una transazione o altro evento, come innanzi al paragrafo (1), il trustee eviti di  informare il terzo che egli sta agendo in qualità di trustee e tale terzo non ne sia comunque a  conoscenza, il trustee ´ (a)	è personalmente responsabile nei confronti di tale terzo riguardo a quella transazione o  evento; e (b)	ha diritto di rivalsa (recourse by way of indemnity) sui beni in trust per tale responsabilità  personale.?(20)  ARTICOLO  29 Constructive trustee (1) Salvo quanto previsto al paragrafo (2), quando un soggetto (detto in questo Articolo  constructive trustee) produce o consegue un qualunque profitto, guadagno o vantaggio da una  violazione di trust, sarà considerato trustee di quel profitto, guadagno o vantaggio. (2) Il Paragrafo (1) non si applica ad un acquirente di buona fede a titolo oneroso e che non sia a  conoscenza della violazione del trust. (3) Un soggetto che sia o diventi un constructive trustee, deve consegnare i beni dei quali è  constructive trustee alla persona che ne abbia giusto titolo. (4) Questo Articolo non deve essere interpretato nel senso di escludere che un soggetto possa  essere o diventi constructive trustee in altre circostanze.  ARTICOLO  30 ?Posizione dei trustee uscenti?(21) (1) ?Salvo quanto previsto dal paragrafo (1A) quando?(22) un trustee si dimette, si ritira  dall´attività o viene revocato ha l´obbligo di consegnare i beni in trust in suo possesso o sotto il  suo controllo. ?(1A) Quando il trustee si dimette, si ritira dall´attività o viene revocato, può richiedere che gli  siano fornite ragionevoli garanzie per le sue responsabilità ?passate, presenti e future? comunque  incorse prima della riconsegna dei beni in trust.?(23) (2) Un trustee che si dimette, si ritira dall´attività o è revocato, e si è conformato a quanto  previsto dal paragrafo (1) è libero da responsabilità nei confronti dei beneficiari, trustees o altre  persone che vantano diritti nascenti dal trust per azioni od omissioni in relazione ai beni in trust  o ai suoi doveri di trustee, ad eccezione della ?responsabilità?(24) ´ (a) nascente da qualunque violazione del trust di cui tale trustee (o in caso di trustee società uno  qualunque dei suoi dirigenti o dipendenti) è stato parte o della quale era al corrente; ?(b) riguardo alle azioni per recuperare dal trustee (o in caso di trustee società da uno qualunque  dei suoi dirigenti o dipendenti) i beni in trust o le utilità da essi derivati in possesso di detto  trustee, dirigente o dipendente.?(25) *                       *                         *                          *                         *                         * (26)  Trust protettivi (Protective  trusts); interessi di gruppo e poteri.  ARTICOLO  31 Trust del prodigo  o protettivo (Spendthrift or protective trust). (1) Le clausole del trust possono prevedere che l´interesse di un beneficiario possa cessare  (liable to termination). (2) Fermo restando quanto in generale al paragrafo (1), le clausole del trust possono prevedere  che l´interesse di un beneficiario del reddito o del capitale dei beni in trust sia soggetto a ´ (a)	restrizioni per  l´ipotesi di alienazioni o atti dispositivi; oppure (b)	riduzione o cessazione in caso che il beneficiario fallisca o alcuno dei suoi beni diventi  passibile di sequestro da parte di suoi creditori. (3) Un trust secondo il quale il diritto di un beneficiario è soggetto a restrizioni, riduzioni o  cessazione ai sensi del paragrafo (2) è un trust del prodigo o protettivo (Spendthrift or protective  trust). (4) Una previsione delle clausole di un trust che richieda che i diritti di un beneficiario nei  confronti dei beni in trust siano tenuti in trust del prodigo o protettivo (Spendthrift or protective  trust), deve essere inteso come nel senso che tale diritto sia soggetto a restrizioni, riduzione o  cessazione, come innanzi al paragrafo (2).  ARTICOLO  32 Diritti di una categoria di persone (Class interests) (1) Fermo quanto previsto dalle clausole del trust le norme che seguono si applicano quando un  trust o un diritto nascente da un trust è in favore di una categoria di persone ´ Regola n. 1 ´ Una categoria di persone (class) è considerata completa quando non è più  possibile per alcuno far parte della categoria stessa; Regola n. 2 ´ Una donna che ha superato i cinquantacinque anni deve essere considerata  incapace di avere figli; Regola n. 3 ´ Quando un diritto appartenente ad una categoria di persone ha relazione con un  reddito e per un certo periodo non esiste alcun membro di tale categoria, il reddito deve essere  accumulato e, salvo quanto previsto dall´art. 11, deve essere conservato finché non ne venga ad  esistenza un membro, oppure la categoria sia completa. (2) In questo articolo diritto di una categoria di persone (class interest) indica sia un trust che  un diritto nascente dal trust che sia in favore di una categoria di persone.  ARTICOLO  33 Potere di modificare le clausole del trust (1) Le clausole del trust possono essere modificate nei modi disciplinati dal suo atto istitutivo. (2) Questo articolo non esclude l´applicazione dell´art. 43 (che disciplina la modifica delle  clausole di un trust di Jersey da parte della Corte).  ARTICOLO  34 Potere di capitalizzazione  e di anticipazione (1) Fermo quanto previsto dall´art. 11, le clausole del trust possono obbligare o autorizzare la  capitalizzazione, per un certo periodo, di tutto o parte del reddito del trust. (2) Salvo quanto previsto dal paragrafo (3), il reddito del trust che non sia capitalizzato ai sensi  del paragrafo (1), deve essere distribuito. (3) Fermo restando quanto previsto dalle clausole del trust e salvo qualunque interesse  prevalente o qualunque vincolo (charges) inerente i beni in trust, quando un beneficiario è  minore e sia che il suo diritto nascente dal trust ´ (a)	sia incondizionato; oppure (b)	divenga incondizionato ´ (i)	al raggiungimento della maggiore età; oppure (ii)	a qualunque successiva età; oppure (iii)	al verificarsi di un qualsiasi evento, il trustee può ´ (A) accumulare il reddito relativo al diritto del beneficiario in attesa del raggiungimento della  maggiore età, di una qualunque età successiva o del verificarsi dell´evento; (B) utilizzare il reddito o parte di esso per il mantenimento, l´educazione o altri vantaggi del  beneficiario; (C) anticipare al beneficiario o accantonare per il suo vantaggio tali diritti o parte di essi. (4) La quietanza del genitore o del tutore (lawful guardian) del beneficiario minore è sufficiente  a sollevare da responsabilità il trustee del pagamento effettuato ai sensi del paragrafo (3). (5) Fermo quanto previsto dalle clausole del trust e salvi gli interessi prevalenti e i vincoli  (charges) inerenti i beni in trust, il trustee può anticipare, o utilizzare per il vantaggio del  beneficiario, parte dei beni in trust, prima della data del verificarsi dell´evento, accaduto il  quale, il beneficiario ne abbia completo titolo. (6) La quota spettante al beneficiario sui beni in trust, che sia  anticipata o utilizzata secondo  quanto previsto al paragrafo (5), deve essere contabilizzata per determinare, tempo per tempo, la  quota del beneficiario sui beni stessi. (7) I beni in trust che siano anticipati o utilizzati ai sensi del paragrafo (5) non possono eccedere  la quota di diritto del beneficiario sui beni in trust, presunta, condizionata o attuale.  ARTICOLO  35 Potere di assegnazione Le clausole del trust possono conferire al trustee, o ad altra persona, il potere di assegnare o  trasferire tutta od una quota dei beni in trust, o un diritto sui tali beni, ad una persona, o ai  trustees per il suo vantaggio, anche se tale persona non è un beneficiario del trust.  ARTICOLO  36 Potere di revoca (1) Un trust ed una qualunque facoltà esercitabile in conformità con le clausole di un trust, può  essere espressamente ´ (a)	totalmente o parzialmente revocabile; oppure (b)	passibile di modifica. (2) Nessuna revoca o modifica può pregiudicare ciò che sia stato legalmente compiuto dal  trustee prima che abbia ricevuto notizia della revoca o della modifica; (3) Salvo che le clausole del trust dispongano diversamente, se il trust viene revocato, i beni   debbono rimanere in trust, ma per essere riconsegnati al disponente. (4) Quando il trust viene parzialmente revocato, il paragrafo (3) si applica ai beni che sono stati  oggetto di revoca. (5) Nel paragrafo (3) disponente significa quella particolare persona che ha disposto dei beni  che sono oggetto di revoca.  ARTICOLO  37 Potere di modifica della legge regolatrice Le clausole del trust possono prevedere che la legge regolatrice possa essere cambiata da quella  di Jersey a quella di un altro stato.  Impossibilità di raggiungere lo scopo, estinzione e termine del trust  ARTICOLO  38 Impossibilità di raggiungere lo scopo o estinzione di un diritto (1) Fermo restando quanto previsto dalle clausole del trust o da un provvedimento della Corte,  quando ´ (a)	si estingua un diritto; oppure (b)	termini il trust; oppure (c)	non vi sia un beneficiario o nessuno che possa diventare tale secondo quanto previsto dalle  clausole del trust; oppure (d)	i beni appartengono ad un soggetto non solo per il suo vantaggio, ma le disposizioni  beneficiarie che li riguardano non sono state espresse o a lui comunicate,  i diritti o i beni inerenti a tale estinzione, termine, mancanza di beneficiarii o assenza di  dichiarazione o comunicazione di disposizioni beneficiarie, debbono rimanere in trust, ma per  essere riconsegnati al  disponente, oppure, in caso sia deceduto, al suo personal  representative. (2) Quando un diritto o un bene è attribuito al trustee in trust per *   *   * (27) uno scopo che ha  cessato di esistere o non è più raggiungibile, quel diritto o quel bene deve essere mantenuto dal  trustee in trust per quegli altri *  *  *(28) scopi che la Corte dichiari essere conformi alle originali  intenzioni del disponente. Nei paragrafi (1) e (2) disponente significa quella particolare persona che ha disposto dei  diritti o dei beni relativi come innanzi al paragrafo (1). (3) Il ricorso alla Corte a norma di questo Articolo, può essere proposto dallAttorney General.  ARTICOLO  39 Termine di un trust di Jersey (1) Al termine del un trust, i beni in trust debbono essere distribuiti dai trustees in un  ragionevole lasso di tempo, nel rispetto delle clausole del trust ed alle persone che ne hanno  titolo. ?(2) Nonostante quanto disposto dal paragrafo (1), il trustee può richiedere che gli siano fornite  ragionevoli garanzie per le sue responsabilità ?passate, presenti e future? comunque incorse  prima della riconsegna dei beni in trust.?;(23)  (3) Senza che ciò pregiudichi i poteri della Corte previsti dal paragrafo (4) e nonostante quanto  previsto dalle clausole del trust, quando tutti i beneficiarii sono in vita e sono stati individuati e  nessuno è interdetto o minore,  essi possono richiedere al trustee di far cessare il trust e  distribuire loro i beni in trust. (4) La Corte può ´ (a)	ordinare al trustee di distribuire i beni in trust; oppure (b)	imporre al trustee di non distribuire i beni in trust; oppure (c)	emettere quei provvedimenti che ritenga opportuni. (5) In questo Articolo il termine responsabilità (liabilities) include anche quelle che  dipendono da un evento futuro. (6) Il ricorso alla Corte ai sensi di questo Articolo, può essere fatto da chiunque menzionato nel  paragrafo (3) dell´Articolo 47.  Poteri della Corte  ARTICOLO  40 Nomina di un trustee residente (1) Quando non vi sia un trustee residente a Jersey, un beneficiario può fare ricorso alla Corte  perché designi una persona nominata per lo scopo nel ricorso, quale trustee ulteriore, purché sia  residente in Jersey. La Corte ´ (a)	dopo essersi assicurata che l´avviso del ricorso del beneficiario sia stato notificato ai  trustees; (b)	dopo aver udito le dichiarazioni dei trustees o degli altri beneficiarii; e (c)	dopo aver accertato che la persona indicata per lo scopo nel ricorso è consenziente, può nominare quella tal persona quale ulteriore trustee.  ARTICOLO  41 Potere di esonerare il trustee da responsabilità personale (1) La Corte può esonerare interamente o parzialmente il trustee dalla responsabilità personale  per una violazione del trust, quando appaia alla Corte che, nel concorso delle seguenti  condizioni, ´ (a)	sia o possa essere personalmente responsabile per la violazione del trust; (b)	abbia agito rettamente  (honestly) e con ragionevolezza; (c)	appaia giusto che debba essere scusato (he ought fairly to be excused) ´      (i) per la violazione del trust; oppure      (ii) per avere omesso di ottenere dalla Corte direttive nella circostanza in cui la violazione si  è sviluppata. (2) Il paragrafo (1) si applica comunque, anche se la violazione del trust sia stata commessa  prima o dopo l´entrata in vigore di questa legge.  ARTICOLO  42 Potere di rivalere il trustee a carico dei beneficiarii (indemnify) per violazioni del trust (1)	Quando il trustee commette una violazione del trust su istigazione, richiesta o con il  consenso di un beneficiario, la Corte può con un suo provvedimento, confiscare tutti  o parte dei diritti del beneficiario allo scopo di rivalere (indemnify) il trustee o ogni  suo avente causa. (2)	Il paragrafo (1) si applica anche quando il beneficiario sia un minore o un interdetto.  ARTICOLO  43 Modifica delle clausole del trust di Jersey da parte della Corte e approvazione di  particolari transazioni (1) Fermo quanto previsto dal paragrafo (2), la Corte, se lo ritiene opportuno, può con un  provvedimento autorizzare, nell´interesse ´ (a)	di un minore o di un interdetto che abbia, direttamente o indirettamente, un diritto acquisito  o condizionato, nascente dal trust; oppure (b)	di una persona, che sia individuata o meno, che possa avere titolo, direttamente o  indirettamente, ad un diritto nascente dal trust, trattandosi di persona che, in una data futura  o all´accadimento di un evento futuro, si confaccia ad una specifica descrizione o sia un  membro di una certa categoria di persone; oppure (c)	di una persona non nata; oppure (d)	di una persona, riguardo ad un suo diritto che possa scaturire dall´esercizio di un potere  discrezionale dato a qualcuno in caso di estinzione o risoluzione di un diritto esistente che  non sia ancora estinto o risolto, qualunque accordo (arrangement), da chiunque proposto e sia che esista o meno una persona   interessata quale beneficiario, giuridicamente capace di assentire, che modifichi o revochi  tutte  o alcune clausole del trust o che amplii i poteri dei trustees di gestire o amministrare i beni in  trust. (2) La Corte non dovrà autorizzare nessun accordo (arrangement) nell´interesse di una delle  persone di cui ai sotto paragrafi (a), (b) o (c) del paragrafo (1), a meno che ciò non appaia  vantaggioso per quella persona. (3) Quando nella gestione o amministrazione di un trust, una vendita, locazione (lease), pegno,  vincolo, rinuncia, sgravio o altro atto  dispositivo, oppure un acquisto, investimento,  acquisizione, spesa o altra transazione, sia conveniente a parere della Corte, ma non possa  essere realizzata a causa della mancanza di un potere conferito al trustee dalle clausole del trust  o dalla legge, la Corte può attribuire al trustee, sia in generale che nel caso specifico, un potere  per quello scopo, a quelle condizioni, se ve ne sono, che la Corte ritenga opportune, e può  stabilire in quale maniera e da quali beni il denaro necessario per la transazione di cui sia  autorizzata la spesa, debba essere ricavato. (4) Il ricorso alla Corte ai sensi di questo Articolo può essere fatto da chiunque citato nel  paragrafo (3) dell´art. 47.  PARTE  III Clausole applicabili ad un trust straniero  ARTICOLO  44 Applicazione della parte III Questa parte della legge si applica solo ad un trust straniero  ARTICOLO  45 Efficacia di un trust straniero (1)	Fermo quanto previsto dal paragrafo (2), un trust straniero deve essere considerato  come disciplinato e interpretato in conformità con la sua legge regolatrice (proper  law). (2) Un trust straniero non sarà efficace a Jersey ´ (a) in quanto implichi ´ (i)	di fare qualcosa  che sia contrario alla legge di Jersey; oppure (ii)	il conferimento di un diritto o potere, o imponga una obbligazione il cui esercizio o il cui  adempimento sia contrario alla legge di Jersey; oppure (iii)	la sua diretta applicazione a beni immobili (immoveable property) siti in Jersey; (b) se la Corte dichiari che il trust è immorale o contrario all´ordine pubblico (public policy). (3) Quando si applica la clausola (iii) del sotto-paragrafo (a) del paragrafo (2), chiunque abbia  acquisito titolo su tali beni immobili (immoveable property) non è e non può essere considerato  trustee di quei beni.  PARTE   IV Norme di generale applicazione  ARTICOLO  46 Applicazione della parte IV Questa parte della legge si applica ad un trust di Jersey e, in quanto il contesto lo consenta,  anche ad un trust straniero.  ARTICOLO  47 Ricorso alla Corte e suoi poteri (1) Il trustee può far ricorso alla Corte per avere direttive concernenti il modo in cui debba o  possa agire in relazione a qualunque fatto riguardante il trust e la Corte può emettere, se lo  ritiene, qualsiasi provvedimento giudichi opportuno. (2) La Corte può, se lo giudica opportuno ´ emettere un provvedimento riguardante ´ (i)	l´adempimento o l´amministrazione di un trust; oppure (ii)	il trustee del trust, compreso un provvedimento avente relazione con l´esercizio di un  potere, atto discrezionale o dovere del trustee stesso, la sua nomina o revoca, il suo  compenso, la sottoposizione a revisione dei conti, la gestione del trustee ed i pagamenti,  sia che si tratti o meno di payments into court; *          *          * (30) (iii)	un beneficiario o chiunque abbia relazione con il trust; (iv)	?la nomina o la revoca del guardiano in relazione agli scopi non caritatevoli (non-  charitable purposes) di un trust;?(31) (b) emettere una dichiarazione sia sulla validità che sulla efficacia del trust; (c) annullare o modificare qualunque provvedimento o dichiarazione emessa ai sensi di questa  legge, o emettere qualsiasi altro nuovo ordine o dichiarazione. (3) Il ricorso alla Corte al fine di ottenere un provvedimento o un dichiarazione ai sensi del  paragrafo (2) può essere proposto dall´Attorney General, dal trustee, ?dal guardiano?(32), da un  beneficiario oppure, con l´autorizzazione della Corte, da qualsiasi altra persona. (4) Quando la Corte emette un provvedimento di nomina di un trustee, può imporre tutte le  condizioni che ritenga opportune, incluse quelle relative all´attribuzione dei beni in trust. (5) Se la Corte non dispone diversamente, un trustee nominato ai sensi di questo articolo ha gli  stessi poteri, doveri, può esercitare le stesse facoltà discrezionali e può insomma agire come se  fosse stato originariamente nominato trustee.  ARTICOLO  48 Esecuzione di atti per ordine giudiziario Quando una qualunque persona trascura o rifiuta di adempiere ad un provvedimento della Corte  di disporre o dare esecuzione ad un trasferimento, assegnazione, o a qualunque altro documento,  atto o girata (indorsement), egli può, al fine di dare effettività al suo provvedimento, in  conformità alle previsioni di questa legge, se appaia ragionevole, ordinare che a tale  trasferimento, assegnazione, o altro documento o atto o girata, sia data esecuzione da una  persona che la Corte nomini allo scopo, a spese della persona in difetto, o anche diversamente,  secondo le sue decisioni.  Il trasferimento, l´assegnazione, il documento,  l´atto o la girata  (indorsement) dei quali sia data esecuzione in tal modo, saranno operativi ed utilizzabili per tutti  gli scopi come se fossero stati eseguiti dalla persona originariamente obbligata.  ARTICOLO  49 Pagamento di spese La Corte può ordinare che i costi e le spese di un ricorso ad esso connesse, ai sensi di questa  legge, debbano essere procurati e pagate con i beni in trust, oppure sopportati e pagate in quel  diverso modo e dalle persone che ritenga opportuno.  ARTICOLO  50 Natura della proprietà del trustee, diritto di seguito sui beni in trust e insolvenza del  trustee. (1) Fermo quanto previsto al paragrafo (2) ´ (a)	il diritto del trustee sui beni del trust è limitato a ciò che è necessario per il corretto  adempimento del trust; e (b)	tali beni non sono considerati far parte dei suoi beni personali (assets). (2) Quando il trustee è anche beneficiario dello stesso trust, il paragrafo (1) non si applica ai  suoi diritti di beneficiario nascenti dal trust. (3) Ferma restando la responsabilità del trustee in caso di violazione del trust, i beni in trust che  siano stati alienati o trasformati in conseguenza di tale violazione o i beni in cui siano stati  trasformati, possono essere oggetto di seguito e recuperati,  a meno che ´ *		*		*		*		*(33) (c)	non siano in possesso di acquirente di buona fede a titolo oneroso che non sia a conoscenza  della violazione del trust, ?oppure di una persona (diversa dal trustee) avente causa da  costui;?(34) (4) Quando il trustee divenga insolvente o venga esecutato, o venga intrapreso o utilizzato  contro uno dei suoi beni un altro simile procedimento legale, i  suoi creditori non hanno diritti e  non possono esercitare pretese nei confronti dei beni in trust, eccetto il caso che lo stesso trustee  vanti pretese nei confronti del trust o vanti nei confronti di questo diritti di beneficiario.  ARTICOLO  51 Protezione delle persone che contrattano con il trustee (1) Un acquirente in buona fede a titolo oneroso dal trust, che non abbia effettiva notizia di  alcuna violazione del trust ´ (a)	può trattare con il trustee, in relazione ai beni in trust, come se il trustee fosse il proprietario  senza vincoli dei beni stessi (beneficial owner); e (b)	non gli sono opponibili le disposizioni beneficiarie riguardanti tali beni; (2) Chi versi o mutui denaro ad un trustee non ha l´onere di verificare che quel denaro sia  effettivamente necessario e che non più di quanto sia necessario venga richiesto, o altrimenti la  correttezza della transazione o dell´impiego del denaro.  ARTICOLO  52 Responsabilità degli amministratori di un trustee società (corporate trustee) (1) Questo Articolo si applica ad un trustee società (corporate trustee) che, costituita o che operi  con lo scopo di agire quale trustee (anche se costituita per agire per altri scopi) ´ (a)	sia trustee di un trust di Jersey; oppure (b)	sia residente a Jersey; oppure (c)	conduca affari a Jersey o da un ufficio in Jersey. (2) Quando una violazione del trust sia stata commessa da un trustee società (corporate trustee)  al quale si applica questo Articolo, chiunque al tempo della commissione della violazione era un  amministratore di tale trustee società (corporate trustee), è garante di tale trustee società,  riguardo ai danni pecuniari e alle responsabilità patrimoniali decretate dalla Corte contro il  trustee in conseguenza di quella violazione: tenuto conto che la Corte può sempre sollevare un amministratore, sia totalmente che  parzialmente dalla responsabilità personale quale garante di un trustee società (corporate  trustee), quando appaia giusto alla Corte stessa che egli debba essere esonerato da tale  responsabilità, perché ´ (a)	abbia provato che non era al corrente che tale violazione fosse stata progettata o commessa  e, non essendone al corrente, non si era comportato in maniera incurante o negligente;  oppure (b)	abbia espressamente obiettato, ed esercitato i diritti che aveva attraverso di poteri di voto o  altrimenti quale socio, amministratore o altro dirigente della società, in modo da prevenire la  commissione della violazione. (3) Per i fini di cui al paragrafo (2) ´ (a)	il termine amministratore include una persona che occupi la posizione di amministratore,  in qualunque modo sia chiamato, una persona secondo le cui direttive o istruzioni gli  amministratori della società o di una società controllata (o alcuna di esse) siano abituati ad  agire, e una persona che, sia da sola che congiuntamente o tramite un associato ?come  appresso definito? abbia titolo di esercitare o controllare un terzo o più dei poteri di voto  nell´assemblea generale della società o di una società della quale è una controllata; (b)	controllata significa una società in relazione alla quale un´altra società abbia un terzo o  più dei diritti di voto; (c)	quando usato in questo paragrafo, il termine associato, in relazione ad una persona,  significa qualunque parente, socio o altra persona che è, è stata o può essere influenzata da  tale prima persona.  ARTICOLO  53 Prescrizione (1) E´ imprescrittibile l´azione contro un trustee ´ (a)	quando nasca da frode (fraud) della quale il trustee sia stato parte o di cui era al corrente;  oppure (b)	per il recupero dal trustee dei beni in trust ´ (i)	in suo possesso; oppure (ii)	sotto il suo controllo; oppure (iii)	da lui ricevuti in un primo tempo ed oggetto di appropriazione ?indebita? per il suo  vantaggio. (2) Fermo quanto previsto al paragrafo (1), il termine entro il quale un´azione basata su una  violazione del trust possa essere intentata contro il trustee da un beneficiario ?o dal  guardiano?(35) è ´ (a)	tre anni dalla consegna dei conti finali del trust al beneficiario o al guardiano; oppure (b)	tre anni dalla data in cui il beneficiario o il guardiano per primo sia venuto a  conoscenza del verificarsi della violazione del trust, qualunque sia l´evento che si verifica per primo. (3) Quando il beneficiario è un minore, il termine di cui al paragrafo (2) non potrà iniziare a  decorrere prima che raggiunga la maggior età; ?(4) Questo Articolo non si applica ad un trust straniero la cui legge regolatrice sia la legge di  uno stato che abbia ratificato la Convenzione sulla legge applicabile ai trusts ed sul loro  riconoscimento, firmata a L´Aja il 20 ottobre 1984.?(36)  PARTE  V  Disposizioni finali  ARTICOLO  54 Applicazione di questa Legge Fermo quanto previsto dall´Articolo 55, questa Legge si applica ai trusts istituiti o creati sia  prima che dopo la sua entrata in vigore.  ARTICOLO  55 Disposizioni  di salvaguardia (1) Nessuna disposizione di questa legge ´ (a)	limita o pregiudica le disposizioni legali riguardanti i poteri, le responsabilità e gli  obblighi previsti da alcuna legge, dal Viscount, di qualsiasi curatore, tutore,  procuratore speciale e generale (special and general attorney);  * 			*		 * 		* 		*(37) (b)	pregiudica la legittimità o validità di qualsiasi atto compiuto prima dell´entrata in  vigore di questa legge in relazione ad un trust esistente prima di tale momento;  oppure (c)	pregiudica la legittimità o la validità di un trust nascente da un documento o da una  disposizione stipulati o che siano stati efficaci prima dell´entrata in vigore di questa  legge. (2) Nessuna disposizione di questa legge limita i poteri che comunque la Corte ha  ´ (a)	di dichiarare inefficace o ridurre un trasferimento o altra disposizione di beni; oppure (b)	di modificare un trust; oppure (c)	di ridurre o modificare una disposizione, anche testamentaria; oppure (d)	di emettere un provvedimento in relazione a procedure matrimoniali; oppure (e)	di emettere un provvedimento per evitare frodi (frauds)  nei confronti dei creditori; (3) Nessuna disposizione di questa legge può derogare dalle norme ´ (a)	della Loi (1862) sur les teneures ed fidécommis et l´incorporation d´associations; (b)	della Probate (Jersey) Law  1949; (c)	della Mental Health (Jersey) Law 1969; (d)	della Sharing of Church Building (Jersey) Law 1973; (4) Nessuna disposizione di questa legge si applica ad un personal representative nell´esercizio  delle sue funzioni.  ARTICOLO  56 Regole di procedura Il potere di emanare regole di procedura in forza della Royal Court (Jersey) Law 1948,  comprende quello di dettare regole ai fini di questa legge e di  procedimenti da essa previsti.  ARTICOLO  57 Abbreviazione Questa Legge può essere citata come la Trusts (Jersey) Law 1984. R.S. GRAY Deputy Greffier of the States     (1)  Definizione inserita dalla Trust Law 1996 di Jersey (Amendment n. 3). (2)  Articolo rinumerato dalla Trust Law di Jersey del 1991 (Amendment n. 2) (3)  Sotto paragrafo sostituito dalla Trust Law di Jersey del 1991 (Amendment n. 2) (4) Paragrafo inserito dalla Trust Law di Jersey del 1991 (Amendment n. 2) (5) Articolo inserito dalla Trust Law di Jersey del 1989 (Amendment) (6) Periodo sostituito dalla Trust Law di Jersey del 1991 (Amendment n.2). (7) Periodo inserito dalla Trust Law di Jersey del 1996 (Amendment n. 3). (8) Periodo inserito dalla Trust Law di Jersey del 1989 (Amendment). (9) Articoli inseriti dalla Trust Law di Jersey del 1996 (Amendment n. 3). (10) Periodo inserito dalla Trust Law di Jersey del 1989 (Amendment). (11) Periodo abrogato dalla Trust Law di Jersey del 1989 (Amendment). (12) Sotto paragrafo abrogato dalla Trust Law di Jersey del 1989 (Amendment).  (13) Paragrafo inserito dalla Trust Law di Jersey del 1996 (Amendment n. 3). (14) Periodo abrogato dalla Trust Law di Jersey del 1989 (Amendment).  (15) Paragrafo sostituito dalla Trust Law di Jersey del 1989 (Amendment). (16) ) Periodo inserito dalla Trust Law di Jersey del 1996 (Amendment n. 3). (17)  Paragrafo inserito dalla Trust Law di Jersey del 1989 (Amendment). (18)  Parole sostituite dalla Trust Law di Jersey del 1989 (Amendment). (19) Paragrafo sostituito dalla Trust Law di Jersey del 1989 (Amendment)  (20)  Articolo sostituito dalla Trust Law di Jersey del 1989 (Amendment) (21)  Capo sostituito dalla Trust Law di Jersey del 1989 (Amendment) (22)  Periodo sostituito dalla Trust Law di Jersey del 1989 (Amendment) (23)  Paragrafo inserito dalla Trust Law di Jersey del 1989 (Amendment) (24)  Periodo sostituito dalla Trust Law di Jersey del 1989 (Amendment) (25)  Sotto paragrafo sostituito dalla Trust Law di Jersey del 1989 (Amendment) (26)  Paragrafo abrogato dalla Trust Law di Jersey del 1989 (Amendment)  (27) Parole abrogate dalla Trust Law di Jersey del 1996 (Amendment n. 3) (28)  Parole abrogate dalla Trust Law di Jersey del 1996 (Amendment n. 3) (23)  Paragrafo inserito dalla Trust Law di Jersey del 1989 (Amendment) (30)  Periodo abrogato dalla Trust Law di Jersey del 1996 (Amendment n. 3). (31)  Clausole inserita dalla Trust Law di Jersey del 1996 (Amendment n. 3). (32)  Periodo inserito dalla Trust Law di Jersey del 1996 (Amendment n. 3).  (33)   Sotto paragrafo abrogato dalla Trust Law di Jersey del 1991 (Amendment n.2). (34)  Periodo inserito dalla Trust Law di Jersey del 1989 (Amendment). (35)  Periodo inserito dalla Trust Law di Jersey del 1996 (Amendment n. 3). (36)  Paragrafo inserito dalla Trust Law di Jersey del 1991 (Amendment n.2).   (37)  Paragrafo abrogato dalla Trust Law di Jersey del 1989 (Amendment)           13     </p>

  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[testo originale]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/Jersey/testo originale]]></link>
<description><![CDATA[ <h3>Trust Jersey Law, 1984</h3>

<p>1 TRUSTS (JERSEY) LAW, 1984 (as amended, 1996) ARRANGEMENT OF ARTICLES PART I - Preliminary 1. Interpretation of terms. 2. Existence of a trust. 3. Recognition of a trust by the law of Jersey. 4. Proper law of a trust. 5. Jurisdiction of court. PART II - Provisions applicable only to a Jersey trust 6. Application of part II Creation, validity and duration of trusts. 7. Creation of a trust. 8. Property which may be placed in a trust. 8A. Transfer of property to a trust. 9. Beneficiaries of a trust. 10. Validity of a Jersey trust. 10A. Trusts for non-charitable purposes. 10B. Enforcers. 10C. Resignation or removal of enforcer. 11. Duration of a Jersey trust. Appointment, retirement and discharge of trustees. 12. Number of trustees. 13. Appointment out of court of new or additional trustee. 14. Prohibition of renunciation after acceptance. 15. Resignation or removal of trustee. 16. Position of continuing trustees on reduction in number of trustees. Duties of trustees. 17. Duties of trustee. 18. Duty of co-trustees to act together. 19. Impartiality of trustee. 2 General powers of trustees. 20. Powers of trustee. 21. Delegation by trustee. 22. Remuneration and expenses of trustee. 23. Power to appropriate. 24. Corporate trustee acting by resolution. 25. Trustee may refuse to make disclosure. Liability for breach of trust. 26. Liability for breach of trust. 27. Trustee acting in respect of more than one trust. 28. Dealings by trustee with other parties. 29. Constructive trustee. 30. Position of outgoing trustee. Protective trusts; class interests and certain powers. 31. Spendthrift or protective trust. 32. Class interests. 33. Power to provide for variation of terms of trust. 34. Power of accumulation and advancement. 35. Power of appointment. 36. Power of revocation. 37. Power to provide for change of proper law. Failure, lapse and termination of trusts. 38. Failure or lapse of interest. 39. Termination of a Jersey trust. Powers of the court. 40. Appointment of resident trustee. 41. Power to relieve trustee from personal liability. 42. Power to make beneficiary indemnify for breach of trust. 43. Variation of terms of a Jersey trust by the court and approval of particular transactions. PART III - Provisions applicable to a foreign trust 44. Application of Part III. 45. Enforceability of a foreign trust. PART IV - Provisions of general application 3 46. Application of Part IV. 47. Applications to and certain powers of the court. 48. Execution of instruments by order of the court. 49. Payment of costs. 50. Nature of trustee´s estate, following trust property and insolvency of trustee. 51. Protection to persons dealing with trustee. 52. Liability of directors of a corporate trustee. 53. Limitation of actions or prescription. PART V- Supplemental 54. Application of this Law. 55. Saving provisions. 56. Rules of court. 57. Short title. 4 TRUSTS (JERSEY) LAW, 1984 (as amended, 1996) PART I - Preliminary ARTICLE 1 Interpretation of terms (1) In this Law, unless the context otherwise requires - "beneficiary" means a person entitled to benefit under a trust or in whose favour a discretion to distribute property held on trust may be exercised; "breach of trust" means a breach of any duty imposed on a trustee by this Law or by the terms of the trust; "corporate trustee" means a trustee which is a corporation; "corporation" means a body corporate wherever incorporated; "court" means the Inferior Number of the Royal Court; "enforcer" shall be construed in accordance with Article 10B; "foreign trust" means a trust whose proper law is the law of some jurisdiction other than Jersey; "insurance" includes assurance; "interdict" means a person, other than a minor, who under the law of Jersey or under the law of his domicile does not have legal capacity; "interest of a beneficiary" means his interest under a trust and references to his interest have a corresponding meaning; "Jersey" means the Island; "Jersey trust" means a trust whose proper law is the law of Jersey; "minor" means a person who under the law of Jersey or under the law of his domicile has not reached the age of legal capacity; "personal representative" means the executor or administrator for the time being of a deceased person and, in the context of a Jersey trust, includes the principal heir; 5 "property" means property of any description wherever situated, and, in relation to rights and interests includes those rights and interests whether vested, contingent, defeasible or future; "settlor" means a person who provides trust property or makes a testamentary disposition on trust or to a trust; "terms of a trust" means the written or oral terms of a trust, and also means any other terms made applicable by the proper law; "trust" includes - (a) the trust property; and (b) the rights, powers, duties, interests, relationships and obligations under a trust; "trust property" means the property for the time being held in a trust; "unit trust" means any trust established for the purpose, or having the effect, of providing, for persons having funds available for investment, facilities for the participation by them as beneficiaries under the trust, in any profits or income arising from the acquisition, holding, management or disposal of any property whatsoever. (2) Where in this Law there is a reference to an Article by number only, and without further identification, such reference shall be construed as a reference to the Article of that number contained in this Law. (3) Where in any Article or other division of this Law there is a reference to a Part, paragraph, sub-paragraph or clause by number or letter only, and without further identification, such reference shall be construed as a reference to the Part, paragraph, sub-paragraph or clause of that number or letter contained in the Article or other division of this Law in which such reference occurs. (4) Unless the context otherwise requires, where this Law refers to any enactment, the reference is a reference to that enactment as amended, and includes a reference to that enactment as extended or applied by or under any other enactment, including any other provision of that enactment. (5) This Law shall not be construed as a codification of laws regarding trusts, trustees and persons interested under trusts. 6 ARTICLE 2 Existence of a trust A trust exists where a person (known as a trustee) holds or has vested in him or is deemed to hold or have vested in him property (of which he is not the owner in his own right) - (a) for the benefit of any person (known as a beneficiary) whether or not yet ascertained or in existence; or (b) for any purpose which is not for the benefit only of the trustee; or (c) for such benefit as is mentioned in sub-paragraph (a) and also for any such purpose as is mentioned in sub-paragraph (b). ARTICLE 3 Recognition of a trust by the law of Jersey Subject to this Law, a trust shall be recognised by the law of Jersey as valid and enforceable. ARTICLE 4 Proper law of a trust (1) Subject to Article 37, the proper law of a trust shall be the law of the jurisdiction - (a) expressed by the terms of the trust as the proper law; or failing that (b) to be implied from the terms of the trust; or failing either (c) with which the trust at the time it was created had the closest connexion. (2) The references in paragraph (1) to "failing that" or "failing either" include references to cases - (a) where no law is expressed or implied under sub-paragraph (a) or (b) of that paragraph; and (b) where a law is so expressed or implied, but that law does not provide for trusts or the category of trusts concerned. (3) In ascertaining, for the purpose of sub-paragraph (c) of paragraph (1), the law with 7 which a trust had the closest connexion, reference shall be made in particular to- (a) the place of administration of the trust designated by the settlor; (b) the situs of the assets of the trust; (c) the place of residence or business of the trustee; (d) the objects of the trust and the places where they are to be fulfilled. ARTICLE 5 Jurisdiction of court The court has jurisdiction where - (a) the trust is a Jersey trust; or (b) a trustee of a foreign trust is resident in Jersey; or (c) any trust property of a foreign trust is situated in Jersey; or (d) administration of any trust property of a foreign trust is carried on in Jersey. PART II - Provisions applicable only to a Jersey trust ARTICLE 6 Application of Part II This Part of this Law shall apply only to a Jersey trust. Creation, validity and duration of Jersey trusts. 8 ARTICLE 7 Creation of a trust (1) Subject to paragraph (3), a trust may come into existence in any manner. (2) Without prejudice to the generality of paragraph (1), a trust may come into existence by oral declaration, or by an instrument in writing (including a will or codicil) or arise by conduct. (3) A unit trust may be created only by an instrument in writing. ARTICLE 8 Property which may be placed in a trust Subject to paragraph (2) of Article 10 - (a) any property may be held by or vested in a trustee upon trust; and (b) a trustee may accept from any person property to be added to the trust property. ARTICLE 8A Transfer of property to a trust (1) Nothing in the terms of a trust shall cause a transfer or disposition of property to a trust to be invalidated by application of the rule "donner et retenir ne vaut". (2) If a person domiciled outside Jersey transfers or disposes of property during his lifetime to a trust - (a) he shall be deemed to have had capacity to do so if he is at the time of such transfer or disposition of full age and sound mind under the law of his domicile; and (b) no rule relating to inheritance or succession (including, but without prejudice to the generality of the foregoing, forced heirship, "légitime" or similar rights) of the law of his domicile or any other system of law shall affect any such transfer or disposition or otherwise affect the validity of such trust. (3) For the avoidance of doubt it is declared that the provisions of this Article shall apply notwithstanding any other provisions of this Law and shall apply only to transfers or dispositions 9 of property made to a trust after the commencement of the Trusts (Amendment) (Jersey) Law, 1989, but this declaration shall be without prejudice to the validity or otherwise of transfers or dispositions made before that time. (4) In this Article - (a) the expressions "donner et retenir ne vaut", and "légitime" have the meanings assigned to them by Jersey customary law; and (b) a reference to forced heirship is a reference to a legal rule restricting the right of a person to dispose of his property during his lifetime so as to preserve such property for distribution at his death, or having similar effect. ARTICLE 9 Beneficiaries of a trust (1) A beneficiary shall be - (a) identifiable by name; or (b) ascertainable by reference to - (i) a class; or (ii) a relationship to some person whether or not living at the time of the creation of the trust or at the time which under the terms of the trust is the time by reference to which members of a class are to be determined. (2) The terms of a trust may provide for the addition of a person as a beneficiary or the exclusion of a beneficiary from benefit. (3) Subject to paragraph (9) of Article 26, the terms of a trust may impose upon a beneficiary an obligation as a condition for benefit. (4) A beneficiary may disclaim his whole interest. (5) A disclaimer under paragraph (4) shall be irrevocable. (6) Subject to the terms of the trust, a beneficiary may disclaim part of his interest. (7) Paragraph (6) shall apply whether or not the beneficiary has received some benefit from his interest. 10 (8) A disclaimer shall be in writing. (9) Subject to the terms of the trust, a disclaimer made under paragraph (6) may be temporary and, if so provided in the writing effecting the disclaimer, shall be capable of revocation in the manner and under the circumstances therein mentioned or referred to. (10) The interest of a beneficiary shall constitute moveable property. (11) Subject to the terms of the trust, a beneficiary may sell, pledge, charge, transfer or otherwise deal with his interest in any manner. (12) A settlor or a trustee of a trust may also be a beneficiary of the trust. ARTICLE 10 Validity of a Jersey trust (1) Subject to paragraphs (2) and (3), a trust shall be valid and enforceable in accordance with its terms. (2) Subject to Article 10A, a trust shall be invalid - (a) to the extent that - (i) it purports to do anything the doing of which is contrary to the law of Jersey; or (ii) it purports to confer any right or power or impose any obligation the exercise or carrying out of which is contrary to the law of Jersey; or (iii) it purports to apply directly to immoveable property situated in Jersey; or (iv) it is created for a purpose in relation to which there is no beneficiary, not being a charitable purpose; (b) to the extent that the court declares that - (i) the trust was established by duress, fraud, mistake, undue influence or misrepresentation or in breach of fiduciary duty; or (ii) the trust is immoral or contrary to public policy; or (iii) the terms of the trust are so uncertain that its performance is rendered impossible. 11 (3) Where a trust is created for two or more purposes of which some are lawful and others are unlawful - (a) if those purposes cannot be separated the trust shall be invalid; (b) where those purposes can be separated the court may declare that the trust is valid as to the purposes which are lawful. (4) Where a trust is partially invalid the court may declare what property is trust property, and what property is not trust property. (5) Where clause (iii) of sub-paragraph (a) of paragraph (2) applies, any person in whom the title to such immoveable property is vested shall not be, and shall not be deemed to be, a trustee of such immoveable property. (6) Property as to which a trust is wholly or partially invalid shall, subject to paragraph (5) and subject to any order of the court, be held by the trustee in trust for the settlor absolutely or if he is dead for his personal representative. (7) In paragraph (6) "settlor" means the particular person who provided the property as to which the trust is wholly or partially invalid. (8) An application to the court under this Article may be made by any person referred to in paragraph (3) of Article 47. ARTICLE 10A Trusts for non-charitable purposes A trust shall not be invalid to any extent by reason of clause (iv) of sub-paragraph (a) of paragraph (2) of Article 10 if the terms of the trust provide for the appointment of an enforcer in relation to its non-charitable purposes, and for the appointment of a new enforcer at any time when there is none. ARTICLE 10B Enforcers (1) It shall be the duty of an enforcer to enforce the trust in relation to its non-charitable purposes. (2) The appointment of a person as enforcer of a trust in relation to its non-charitable purposes shall not have effect if he is also a trustee of the trust. 12 (3) Paragraph (4) of Article 17 shall apply to an enforcer as if the reference in sub-paragraph (b) of that paragraph to "a trustee" were a reference to "an enforcer" and the references in that sub-paragraph to "his trusteeship" and "such trusteeship" were both references to "his appointment". ARTICLE 10C Resignation or removal of enforcer (1) Subject to paragraph (3), an enforcer may resign his office by notice in writing delivered to the trustee. (2) A resignation takes effect on the delivery of notice in accordance with paragraph (1). (3) A resignation given in order to facilitate a breach of trust shall be of no effect. (4) An enforcer shall cease to be enforcer of the trust in relation to its non-charitable purposes immediately upon - (a) his removal from office by the court; (b) his resignation becoming effective; (c) the coming into effect of a provision in the terms of a trust under which he is removed from office or otherwise ceases to hold office; or (d) his appointment as a trustee of the trust. ARTICLE 11 Duration of a Jersey trust (1) Subject to paragraph (2), a trust may continue until the one hundredth anniversary of the date on which it came into existence and if not sooner terminated shall then terminate. (2) Paragraph (1) shall not apply to a trust for a charitable purpose. Appointment, retirement and discharge of trustees ARTICLE 12 13 Number of trustees (1) Subject to the terms of the trust, the number of trustees shall be not less than two, unless only one trustee was originally appointed. (2) Where there is no trustee or less than the number required under paragraph (1) a trust shall not fail on that account. ARTICLE 13 Appointment out of court of new or additional trustee (1) Where the terms of a trust contain no provision for the appointment of a new or additional trustee - the trustees for the time being or the last remaining trustee or the personal representative or the liquidator of the last remaining trustee may appoint a new or additional trustee. (2) Subject to the terms of the trust, a trustee appointed under this Article shall have the same powers, discretion and duties and may act as if he had been originally appointed a trustee. (3) A trustee having power to appoint a new trustee who fails to exercise such power may be removed from office by the court. (4) On the appointment of a new or additional trustee anything requisite for vesting the trust property in the trustees for the time being of the trust shall be done. ARTICLE 14 Prohibition of renunciation after acceptance (1) No person shall be obliged to accept appointment as a trustee, but a person who knowingly does any act or thing in relation to the trust property consistent with the status of a trustee of that property shall be deemed to have accepted appointment as a trustee. (2) A person who has not accepted and is not deemed to have accepted appointment as a trustee may disclaim such appointment within a reasonable period of time after becoming aware of it by notice in writing to the settlor or to the trustees. (3) If the settlor is dead or cannot be found and there are no other trustees a person to whom paragraph (2) applies may apply to the court for relief from his appointment and the court may make such order as it thinks fit. 14 ARTICLE 15 Resignation or removal of trustee (1) Subject to paragraph (3), a trustee, not being a sole trustee, may resign his office by notice in writing delivered to his co-trustees. (2) A resignation takes effect on the delivery of notice in accordance with paragraph (1). (3) A resignation - (a) given in order to facilitate a breach of trust; or (b) which would result in there being no trustee or fewer than the number of trustees required under paragraph (1) of Article 12, shall have no effect. (4) A trustee shall cease to be a trustee of the trust immediately upon - (a) his removal from office by the court; or (b) his resignation becoming effective; or (c) the coming into effect of a provision in the terms of a trust under which he is removed from office or otherwise ceases to hold his office. (5) A person who ceases to be a trustee under this Article shall concur in executing all documents necessary for the vesting of the trust property in the new or continuing trustees. ARTICLE 16 Position of continuing trustees on reduction in number of trustees Subject to the terms of the trust, where the number of trustees falls below the minimum number required under paragraph (1) of Article 12, the required number of new trustees shall be appointed and until such minimum number is reached the surviving or continuing trustees shall act only for the purpose of preserving the trust property. Duties of trustees ARTICLE 17 15 Duties of trustee (1) A trustee shall in the execution of his duties and in the exercise of his powers and discretions - (a) act - (i) with due diligence; (ii) as would a prudent person; (iii) to the best of his ability and skill; and (b) observe the utmost good faith. (2) Subject to this Law, a trustee shall carry out and administer the trust in accordance with its terms. (3) Subject to the terms of the trust, a trustee shall - (a) so far as is reasonable preserve the value of the trust property; (b) (deleted) (c) so far as is reasonable enhance the value of the trust property. (4) Except - (a) with the approval of the court; or (b) as permitted by this Law or expressly provided by the terms of the trust; a trustee shall not - (i) directly or indirectly profit from his trusteeship; or (ii) cause or permit any other person to profit directly or indirectly from such trusteeship; or (iii) on his own account enter into any transaction with the trustees or relating to the trust property which may result in such profit. (5) A trustee shall keep accurate accounts and records of his trusteeship. (6) A trustee shall keep trust property separate from his personal property and separately identifiable from any other property of which he is a trustee. (7) A trustee of a trust for non-charitable purposes shall, at any time when there is no 16 enforcer in relation to them, take such steps as may be necessary to secure the appointment of a new enforcer. (8) Where the trustee of a trust for non-charitable purposes has reason to believe that the enforcer in relation to them is unwilling or refuses to act, or is unfit to act or incapable of acting, he shall apply to the court for the removal of the enforcer and the appointment of a replacement. ARTICLE 18 Duty of co-trustees to act together (1) Subject to the terms of the trust, where there is more than one trustee all the trustees shall join in performing the trust. (2) Subject to paragraph (3), where there is more than one trustee no power or discretion given to the trustees shall be exercised unless all the trustees agree on its exercise. (3) The terms of a trust may empower trustees to act by a majority but a trustee who dissents from a decision of the majority of the trustees may require his dissent to be recorded in writing. ARTICLE 19 Impartiality of trustee Subject to the terms of the trust, where there is more than one beneficiary, or more than one purpose, or at least one beneficiary and at least one purpose, a trustee shall be impartial and shall not execute the trust for the advantage of one at the expense of another. General powers of trustees ARTICLE 20 Powers of trustee (1) Subject to the terms of the trust and subject to his duties under this Law, a trustee shall in relation to the trust property have all the same powers as a natural person acting as the beneficial owner of such property. (2) A trustee shall exercise his powers only in the interests of the beneficiaries and in accordance with the terms of the trust. 17 (3) The terms of a trust may require a trustee to obtain the consent of some other person before exercising a power or a discretion. (4) A person who consents as provided in paragraph (3) shall not by virtue of so doing be deemed to be a trustee. ARTICLE 21 Delegation by trustee (1) A trustee shall not delegate his powers unless permitted to do so by this Law or by the terms of the trust. (2) Except where the terms of the trust specifically provide to the contrary, a trustee - (a) may delegate management of trust property to and employ investment managers whom the trustee reasonably considers competent and qualified to manage the investment of trust property; and (b) may employ accountants, advocates, attorneys, bankers, brokers, custodians, investment advisers, nominees, property agents, solicitors and other professional agents or persons to act in relation to any of the affairs of the trust or to hold any of the trust property. (3) A trustee shall not be liable for any loss to the trust arising from a delegation or appointment under paragraph (2) who, in good faith and without neglect, makes such delegation or appointment or permits the continuation thereof. (4) A trustee may authorise a person referred to in paragraph (2) to retain any commission or other payment usually payable in relation to any transaction. ARTICLE 22 Remuneration and expenses of trustee. (1) Unless authorised by - (a) the terms of the trust; or (b) the consent in writing of all of the beneficiaries; or (c) any order of the court; a trustee shall not be entitled to remuneration for his services. 18 (2) A trustee may reimburse himself out of the trust for or pay out of the trust all expenses and liabilities reasonably incurred in connexion with the trust. ARTICLE 23 Power to appropriate Subject to the terms of the trust, a trustee may, without the consent of any beneficiary, appropriate trust property in or towards satisfaction of the interest of a beneficiary in such manner and in accordance with such valuation as he thinks fit. ARTICLE 24 Corporate trustee acting by resolution A corporate trustee may - (a) act in connexion with a trust by a resolution of such corporate trustee or of its board of directors or other governing body; or (b) by such a resolution appoint one or more of its officers or employees to act on its behalf in connexion with the trust. ARTICLE 25 Trustee may refuse to make disclosure Subject to the terms of the trust and subject to any order of the court, a trustee shall not be required to disclose to any person, any document which - (a) discloses his deliberations as to the manner in which he has exercised a power or discretion or performed a duty conferred or imposed upon him; or (b) discloses the reason for any particular exercise of such power or discretion or performance of duty or the material upon which such reason shall or might have been based; or (c) relates to the exercise or proposed exercise of such power or discretion or the performance or proposed performance of such duty; or (d) relates to or forms part of the accounts of the trust, 19 unless, in a case to which sub-paragraph (d) applies, that person is a beneficiary under the trust not being a charity, or a charity which is referred to by name in the terms of the trust as a beneficiary under the trust or the enforcer in relation to any non-charitable purposes of the trust. Liability for breach of trust. ARTICLE 26 Liability for breach of trust (A1) Subject to this Law and to the terms of the trust, a trustee shall be liable for a breach of trust committed by him or in which he has concurred. (1) A trustee who is liable for a breach of trust shall be liable for - (a) the loss or depreciation in value of the trust property resulting from such breach; and (b) the profit, if any, which would have accrued to the trust property if there had been no such breach. (2) Where there are two or more breaches of trust, a trustee shall not set off a gain from one breach of trust against a loss resulting from another breach of trust. (3) A trustee shall not be liable for a breach of trust committed prior to his appointment, if such breach of trust was committed by some other person. (4) A trustee shall not be liable for a breach of trust committed by a co-trustee unless - (a) he becomes aware or ought to have become aware of the commission of such breach or of the intention of his co-trustee to commit a breach of trust; and (b) he actively conceals such breach or such intention or fails within a reasonable time to take proper steps to protect or restore the trust property or prevent such breach. (5) A beneficiary may - (a) relieve a trustee of liability to him for a breach of trust; (b) indemnify a trustee against liability for a breach of trust. (6) Paragraph (5) shall not apply unless the beneficiary20 (a) has legal capacity; (b) has full knowledge of all material facts; and (c) is not improperly induced by the trustee to take action under paragraph (5). (7) Where two or more trustees are liable in respect of a breach of trust, they shall be liable jointly and severally. (8) A trustee who becomes aware of a breach of trust to which paragraph (3) relates shall take all reasonable steps to have such breach remedied. (9) Nothing in the terms of a trust shall relieve, release or exonerate a trustee from liability for breach of trust arising from his own fraud, wilful misconduct or gross negligence. (10) This Article is in addition to Article 52 (which relates to the liability of directors of a corporate trustee). ARTICLE 27 Trustee acting in respect of more than one trust (1) A trustee acting for the purposes of more than one trust shall not, in the absence of fraud, be affected by notice of any instrument, matter, fact or thing in relation to any particular trust if he has obtained notice of it by reason of his acting or having acted for the purposes of another trust. (2) A trustee of a trust shall disclose to his co-trustee any interest which he has as trustee of another trust, if any transaction in relation to the first mentioned trust is to be entered into with the trustee of such other trust. ARTICLE 28 Dealings by trustee with other parties (1) Subject to paragraph (2), where in any transaction or matter affecting a trust a trustee informs another party to the transaction or matter that he is acting as trustee, a claim by such other party in relation to that transaction or matter shall extend only to the trust property. (2) Nothing in paragraph (1) shall affect the liability of a trustee for breach of trust. (3) Where in any such transaction or matter as is referred to in paragraph (1), a trustee fails to inform such other party that he is acting as trustee and that party is otherwise unaware of it, 21 the trustee shall - (a) be personally liable to such other party in respect thereof; and (b) have a right to recourse to the trust property by way of indemnity against such personal liability. ARTICLE 29 Constructive trustee (1) Subject to paragraph (2), where a person (in this Article referred to as a constructive trustee) makes or receives any profit, gain or advantage from a breach of trust he shall be deemed to be a trustee of that profit, gain, or advantage. (2) Paragraph (1) shall not apply to a bona fide purchaser of property for value and without notice of a breach of trust. (3) A person who is or becomes a constructive trustee shall deliver up the property of which he is a constructive trustee to the person properly entitled to it. (4) This Article shall not be construed as excluding any other circumstances under which a person may be or become a constructive trustee. ARTICLE 30 Position of outgoing trustee (1) Subject to paragraph (1A), when a trustee resigns, retires or is removed, he shall duly surrender trust property in his possession or under his control. (1A) A trustee who resigns, retires or is removed may require to be provided with reasonable security for liabilities whether existing future contingent or otherwise before surrendering trust property. (2) A trustee who resigns, retires or is removed and has complied with paragraph (1) shall be released from liability to any beneficiary, trustee or person interested under the trust for any act or omission in relation to the trust property or his duty as a trustee except liability - (a) arising from any breach of trust to which such trustee (or in the case of a corporate trustee any of its officers or employees) was a party or to which he was privy; (b) in respect of actions to recover from such trustee (or in the case of a 22 corporate trustee any of its officers or employees) trust property or the proceeds of trust property in the possession of such trustee, officers or employees. Protective trusts; class interests; and certain powers ARTICLE 31 Spendthrift or protective trust (1) The terms of a trust may make the interest of a beneficiary liable to termination. (2) Without prejudice to the generality of paragraph (1), the terms of a trust may make the interest of a beneficiary in the income or capital of the trust property subject to - (a) a restriction on alienation or disposal; or (b) diminution or termination in the event of the beneficiary becoming bankrupt or any of his property becoming liable to sequestration for the benefit of his creditors. (3) A trust under which the interest of a beneficiary is subject to restriction, diminution or termination under paragraph (2) is a spendthrift or protective trust. (4) A provision in the terms of a trust requiring the interest of a beneficiary in trust property to be held upon a spendthrift or protective trust shall be construed as a requirement that the interest of the beneficiary be subjected to restriction, diminution or termination as mentioned in paragraph (2). ARTICLE 32 Class interests (1) Subject to the terms of a trust, the following rules shall apply where a trust or an interest under a trust is in favour of a class of persons - Rule 1. A class closes when it is no longer possible for any other person to become a member of the class. Rule 2. A woman who is over the age of fifty-five years shall be deemed to be no longer capable of bearing a child. 23 Rule 3. Where any class interest relates to income and for any period there is no member of the class in existence the income shall be accumulated and, subject to Article 11, shall be retained until there is a member of the class in existence or the class closes. (2) In this Article "class interest" means a trust or an interest under a trust which is in favour of a class of persons. ARTICLE 33 Power to provide for variation of terms of trust (1) The terms of a trust may be varied in any manner provided by its terms. (2) This Article is in addition to Article 43 (which provides for the variation of the terms of a Jersey trust by the court). ARTICLE 34 Power of accumulation and advancement (1) Subject to Article 11, the terms of a trust may direct or authorize the accumulation for any period of all or part of the income of the trust. (2) Subject to paragraph (3), income of the trust which is not accumulated under paragraph (1) shall be distributed. (3) Subject to the terms of the trust and subject to any prior interests or charges affecting the trust property, where a beneficiary is a minor and whether or not his interest - (a) is a vested interest; or (b) is an interest which will become vested - (i) on attaining the age of majority; or (ii) at any later age; or (iii) upon the happening of any event, the trustee may - (A) accumulate the income attributable to the interest of such beneficiary pending the attainment of the age of majority 24 or such later age or the happening of such event; (B) apply such income or part of it to or for the maintenance, education or other benefit of such beneficiary; (C) advance or appropriate to or for the benefit of any such beneficiary such interest or part of such interest. (4) The receipt of a parent or the lawful guardian of a beneficiary who is a minor shall be a sufficient discharge to the trustee for a payment made under paragraph (3). (5) Subject to the terms of the trust and subject to any prior interests or charges affecting the trust property, the trustee may advance or apply for the benefit of a beneficiary part of the trust property prior to the date of the happening of the event upon the happening of which the beneficiary becomes entitled absolutely thereto. (6) Any part of the trust property advanced or applied under paragraph (5) shall be brought into account in determining from time to time the share of the beneficiary in the trust property. (7) No part of the trust property advanced or applied under paragraph (5) shall exceed the presumptive, contingent or vested share of the beneficiary in the trust property. ARTICLE 35 Power of appointment The terms of a trust may confer on the trustee or any other person power to appoint or assign all or any part of the trust property or any interest in the trust property to, or to trustees for the benefit of, any person, whether or not such person was a beneficiary of the trust immediately prior to such appointment or assignment. ARTICLE 36 Power of revocation (1) A trust and any exercise of a power under a trust may be expressed to be - (a) revocable whether wholly or partly; or (b) capable of variation. (2) No such revocation or variation shall prejudice anything lawfully done by a trustee in relation to a trust before he receives notice of such revocation or variation. 25 (3) Subject to the terms of the trust, if it is revoked the trustee shall hold the trust property in trust for the settlor absolutely. (4) Where a trust is partly revoked paragraph (3) shall apply to the property which is the subject of such revocation. (5) In paragraph (3) "settlor" means the particular person who provided the property which is the subject of revocation. ARTICLE 37 Power to provide for change of proper law The terms of a trust may provide for the proper law of the trust to be changed from the law of Jersey to the law of another jurisdiction. Failure, lapse and termination of trusts ARTICLE 38 Failure or lapse of interest (1) Subject to the terms of a trust and subject to any order of the court, where - (a) an interest lapses; or (b) a trust terminates; or (c) there is no beneficiary and no person who can become a beneficiary in accordance with the terms of the trust; or (d) property is vested in a person which is not for his sole benefit and the trusts upon which he is to hold the property are not declared or communicated to him, the interest or property affected by such lapse, termination, lack of beneficiary or lack of declaration or communication of trusts shall be held by the trustee or the person referred to in sub-paragraph (d), as the case may be, in trust for the settlor absolutely or if he is dead for his personal representative. (2) Where an interest or property is held by the trustee for a purpose which has ceased to exist or is no longer applicable, that interest or property shall be held for such other purpose as 26 the court may declare to be consistent with the original intention of the settlor. (3) In paragraphs (1) and (2) "settlor" means the particular person who provided the interest or property affected as mentioned in paragraph (1). (4) An application to the court under this Article may be made by the Attorney General. ARTICLE 39 Termination of a Jersey trust (1) On the termination of a trust the trust property shall be distributed by the trustee within a reasonable time in accordance with the terms of the trust to the persons entitled thereto. (2) Notwithstanding paragraph (1), the trustee may require to be provided with reasonable security for liabilities whether existing future contingent or otherwise before distributing trust property. (3) Without prejudice to the powers of the court under paragraph (4) and notwithstanding the terms of the trust, where all the beneficiaries are in existence and have been ascertained and none are interdicts or minors they may require the trustee to terminate the trust and distribute the trust property among them. (4) The court may - (a) require the trustee to distribute the trust property; or (b) direct the trustee not to distribute the trust property; or (c) make such other order as it thinks fit. (5) In this Article "liabilities" includes contingent liabilities. (6) An application to the court under this Article may be made by any person referred to in paragraph (3) of Article 47. Powers of the court ARTICLE 40 Appointment of resident trustee 27 (1) Where there is no trustee resident in Jersey a beneficiary may apply to the court for the appointment of a person nominated for the purpose in the application, who shall be a person who resides in Jersey, as an additional trustee. (2) The court - (a) upon being satisfied that notice of the application by the beneficiary has been served upon the trustees; (b) having heard any representations made by the trustees or any other beneficiary; and (c) having ascertained that the person nominated for the purpose in the application is willing to act, may make an order appointing such person as an additional trustee. ARTICLE 41 Power to relieve trustee from personal liability (1) The court may relieve a trustee either wholly or partly from personal liability for a breach of trust where it appears to the court that - (a) he is or may be personally liable for the breach of trust; (b) he has acted honestly and reasonably; (c) he ought fairly to be excused - (i) for the breach of trust; or (ii) for omitting to obtain the directions of the court in the matter in which such breach arose. (2) Paragraph (1) shall apply whether the transaction alleged to be a breach of trust occurred before or after the commencement of this Law. ARTICLE 42 Power to make beneficiary indemnify for breach of trust (1) Where a trustee commits a breach of trust at the instigation or at the request or with the consent of a beneficiary, the court may by order impound all or part of the interest of the 28 beneficiary by way of indemnity to the trustee or any person claiming through him. (2) Paragraph (1) applies whether or not such beneficiary is a minor or an interdict. ARTICLE 43 Variation of terms of a Jersey trust by the court and approval of particular transactions (1) Subject to paragraph (2), the court may, if it thinks fit, by order approve on behalf of - (a) a minor or interdict having, directly or indirectly, an interest, whether vested or contingent, under the trust; or (b) any person, whether ascertained or not, who may become entitled, directly or indirectly, to an interest under the trust as being at a future date or on the happening of a future event a person of any specified description or a member of any specified class of persons; or (c) any person unborn; or (d) any person in respect of any interest of his that may arise by reason of any discretionary power given to anyone on the failure or determination of any existing interest that has not failed or determined, any arrangement, by whomsoever proposed and whether or not there is any other person beneficially interested who is capable of assenting thereto, varying or revoking all or any of the terms of the trust or enlarging the powers of the trustee of managing or administering any of the trust property. (2) The court shall not approve an arrangement on behalf of any person coming within subparagraph (a), (b) or (c) of paragraph (1) unless the carrying out thereof appears to be for the benefit of that person. (3) Where in the management or administration of a trust, any sale, lease, pledge, charge, surrender, release or other disposition, or any purchase, investment, acquisition, expenditure or other transaction is in the opinion of the court expedient but the same cannot be effected by reason of the absence of any power for that purpose vested in the trustee by the terms of the trust or by law the court may confer upon the trustee either generally or in any particular circumstances a power for that purpose on such terms and subject to such provisions and conditions, if any, as the court thinks fit and may direct in what manner and from what property any money authorised to be expended and the costs of any transaction are to be paid or borne. (4) An application to the court under this Article may be made by any person referred to in paragraph (3) of Article 47. 29 PART III - Provisions applicable to a foreign trust ARTICLE 44 Application of Part III This Part of this Law shall apply only to a foreign trust. ARTICLE 45 Enforceability of a foreign trust (1) Subject to paragraph (2), a foreign trust shall be regarded as being governed by, and shall be interpreted in accordance with its proper law. (2) A foreign trust shall be unenforceable in Jersey - (a) to the extent that it purports - (i) to do anything the doing of which is contrary to the law of Jersey; or (ii) to confer any right or power or impose any obligation the exercise or carrying out of which is contrary to the law of Jersey; or (iii) to apply directly to immoveable property situated in Jersey; (b) to the extent that the court declares that the trust is immoral or contrary to public policy. (3) Where clause (iii) of sub-paragraph (a) of paragraph (2) applies, any person in whom the title to such immoveable property is vested shall not be, and shall not be deemed to be, a trustee of such immoveable property. PART IV - Provisions of general application ARTICLE 46 30 Application of Part IV This Part of this Law shall apply to a Jersey trust and, to the extent that the context admits, shall apply to a foreign trust. ARTICLE 47 Applications to and certain powers of the court (1) A trustee may apply to the court for direction concerning the manner in which he may or should act in connexion with any matter concerning the trust and the court may make such order, if any, as it thinks fit. (2) The court may, if it thinks fit - (a) make an order concerning - (i) the execution or the administration of any trust; or (ii) the trustee of any trust, including an order relating to the exercise of any power, discretion or duty of the trustee, the appointment or removal of a trustee, the remuneration of a trustee, the submission of accounts, the conduct of the trustee and payments, whether payments into court or otherwise; (iii) a beneficiary or any person having a connexion with the trust; (iv) the appointment or removal of an enforcer in relation to any noncharitable purposes of the trust; (b) make a declaration as to the validity or the enforceability of a trust; (c) rescind or vary any order or declaration made under this Law, or make any new or further order or declaration. (3) An application to the court for an order or declaration under paragraph (2) may be made by the Attorney General or by the trustee, the enforcer or a beneficiary or, with leave of the court, by any other person. (4) Where the court makes an order for the appointment of a trustee it may impose such conditions as it thinks fit, including conditions as to the vesting of trust property. (5) Subject to any order of the court, a trustee appointed under this Article shall have the same powers, discretion and duties and may act as if he had been originally appointed as a trustee. 31 ARTICLE 48 Execution of instruments by order of the court Where any person neglects or refuses to comply with an order of the court directing him to execute or make any conveyance, assignment, or other document or instrument or indorsement, for giving effect to any order of the court under this Law, the court may, on such terms and conditions, if any, as may be just, order that the conveyance, assignment, or other document or instrument or indorsement, shall be executed, made or done by such person as the court nominates for the purpose, at the cost of the person in default, or otherwise, as the court directs, and a conveyance, assignment, document, instrument or indorsement so executed, made or done shall operate and be for all purposes available as if it had been executed, made or done by the person originally directed to execute, make or do it. ARTICLE 49 Payment of costs The court may order the costs and expenses of and incidental to an application to the court under this Law to be raised and paid out of the trust property or to be borne and paid in such manner and by such persons as it thinks fit. ARTICLE 50 Nature of trustee´s estate, following trust property and insolvency of trusts (1) Subject to paragraph (2) - (a) the interest of a trustee in the trust property is limited to that which is necessary for the proper performance of the trust; and (b) such property shall not be deemed to form part of his assets. (2) Where a trustee is also a beneficiary of the same trust, paragraph (1) shall not apply to his interest in the trust property as a beneficiary. (3) Without prejudice to the liability of a trustee for breach of trust, trust property which has been alienated or converted in breach of trust or the property into which it has been converted may be followed and recovered unless (a) deleted 32 (b) it is in the hands of a bona fide purchaser for value without notice of a breach of trust or a person (other than the trustee himself) deriving title through such a person. (4) Where a trustee becomes insolvent or upon distraint, execution or any similar process of law being made, taken or used against any of his property his creditors shall have no right or claim against the trust property except to the extent that the trustee himself has a claim against the trust or has a beneficial interest in the trust. ARTICLE 51 Protection to persons dealing with trustee (1) A bona fide purchaser for value without actual notice of any breach of trust - (a) may deal with a trustee in relation to trust property as if the trustee was the beneficial owner of the trust property; and (b) shall not be affected by the trusts on which such property is held. (2) No person paying or advancing money to a trustee shall be concerned to see that such money is wanted, or that no more than is wanted is raised, or otherwise as to the propriety of the transaction or the application of the money. ARTICLE 52 Liability of directors of a corporate trustee (1) This Article applies to a corporate trustee which, being constituted or operated for the purpose of acting as a trustee (whether or not it is also constituted or operated for other purposes) - (a) is a trustee of a Jersey trust; or (b) is a resident in Jersey; or (c) is carrying on business in Jersey or from an address in Jersey. (2) Where a breach of trust has been committed by a corporate trustee to which this Article applies, every person who at the time of the commission of the breach of trust was a director of such corporate trustee shall be deemed to be a guarantor of such corporate trustee in respect of any pecuniary damages and costs awarded by the court against such corporate trustee in respect of such breach: 33 Provided always that the Court may relieve a director either wholly or partly from personal liability as a guarantor of such corporate trustee where it appears to the Court that he ought fairly to be excused from such liability, because - (a) he has proved that he was not aware of such breach of trust being contemplated or committed, and in being not so aware, was not behaving in a reckless or negligent manner; or (b) he expressly objected, and exercised such rights as he had by way of voting power or otherwise as a shareholder, director or other officer of the company so as to try to prevent the commission of such breach of trust. (3) For the purposes of paragraph (2) - (a) "director" includes a person occupying the position of director by whatever name called, a person in accordance with whose directions or instructions the directors of the corporation or of a corporation of which it is a subsidiary (or any of them) are accustomed to act, and a person who either alone or with or through an associate is entitled to exercise or control the exercise of one third or more of the voting power at a general meeting of the corporation or of a corporation of which it is a subsidiary; (b) "subsidiary" means a corporation in respect of which another corporation is entitled to exercise or can control the exercise of one third or more of the voting power; (c) where used in this paragraph "associate" in relation to a person means any relative, partner or other person who is, has been or may be influenced by that person. ARTICLE 53 Limitation of actions or prescription (1) No period of limitation or prescription shall apply to an action brought against a trustee - (a) in respect of any fraud to which the trustee was a party or to which he was privy; or (b) to recover from the trustee trust property - (i) in his possession; or (ii) under his control; or 34 (iii) previously received by him and converted to his use. (2) Save as provided in paragraph (1), the period within which an action founded on breach of trust may be brought against a trustee by a beneficiary or an enforcer is - (a) three years from the delivery of the final accounts of the trust to the beneficiary or the enforcer; or (b) three years from the date on which the beneficiary or the enforcer first has knowledge of the occurrence of a breach of trust, whichever period shall first begin to run. (3) Where the beneficiary is a minor the period referred to in paragraph (2) shall not begin to run before the day on which the beneficiary ceases to be a minor. (4) This Article does not apply to a foreign trust whose proper law is the law of a jurisdiction to which the Convention on the law applicable to trusts and on their recognition, signed at The Hague on 20th October 1984, for the time being extends. PART V - Supplemental ARTICLE 54 Application of this Law Subject to Article 55, this Law shall apply to trusts constituted or created either before or after the commencement of this Law. ARTICLE 55 Saving provisions (1) Nothing in this Law shall - (a) abridge or affect the powers, responsibilities or duties under any provision of law of the Viscount or any curator, tuteur, or special and general attorney; (b) deleted (c) affect the legality or validity of anything done before the commencement 35 of this Law in relation to a trust existing before the commencement of this Law; or (d) affect the legality or validity of any trust arising from a document or disposition executed or taking effect before the commencement of this Law. (2) Nothing in this Law shall derogate from the powers of the court which exist independently of this Law - (a) to set aside or reduce any transfer or other disposition of property; or (b) to vary any trust; or (c) to reduce or vary any testamentary or other disposition; or (d) to make an order relating to matrimonial proceedings; or (e) to make an order relating to the avoidance of fraud on creditors. (3) Nothing in this Law shall derogate from the provisions of - (a) the Loi (1862) sur les teneures en fidéicommis et l´incorporation d´associations; (b) the Probate (Jersey) Law, 1949; (c) the Mental Health (Jersey) Law, 1969. (d) the Sharing of Church buildings (Jersey) Law, 1973. (4) Nothing in this Law shall affect a personal representative where he is acting as such. ARTICLE 56 Rules of court The power to make rules of court under the Royal Court (Jersey) Law, 1948, shall include a power to make rules for the purposes of this Law and proceedings thereunder. ARTICLE 57 Short title 36 This Law may be cited as the Trusts (Jersey) Law, 1984.  </p>

  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:47 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[hong kong]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/hong kong]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:46 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[guernsey]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/guernsey]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:46 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[grenada]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/grenada]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:46 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[gibraltar]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/gibraltar]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:46 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[england and wales]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/england and wales]]></link>
<description><![CDATA[ <h3>the recognition of trust act 1987</h3>

<p>Nuova pagina 1 </p>

 <h3>trustee act 1925</h3>

<p>Nuova pagina 1 </p>

 <h3>variation of trust act 1958</h3>

<p>Nuova pagina 1 </p>

  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:46 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[dominica]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/dominica]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:46 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[cyprus]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/cyprus]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:46 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[cook island]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/cook island]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:46 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[china]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/china]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[cayman]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/cayman]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[bermuda]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/bermuda]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[belize]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/belize]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[barbados]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/barbados]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[bahamas]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/bahamas]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[anguilla]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/anguilla]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Brunei Darussalam]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/Brunei Darussalam]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[BVI]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/BVI]]></link>
<description><![CDATA[  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:45 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[testo originale]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/Lussemburgo/testo originale]]></link>
<description><![CDATA[                   ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:44 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Lussemburgo]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/Lussemburgo]]></link>
<description><![CDATA[                   ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:44 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Jersey]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI/Jersey]]></link>
<description><![CDATA[                   ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:44 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/LEGGI DI ALCUNE GIURISDIZIONI]]></link>
<description><![CDATA[                   ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:44 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Il parere del Consiglio Nazionale del Notariato]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/Il parere del Consiglio Nazionale del Notariato]]></link>
<description><![CDATA[ <h3>Consiglio Nazionale del Notariato - Il trust interno</h3>

<p>1. - La Convenzione de L´Aja e il trust interno.   La Convenzione de L´Aja del 1° luglio 1985 è stata ratificata dall´Italia in forza della l. 16 ottobre  1989, n. 364. L´Italia è stato il secondo paese a ratificare la Convenzione (dopo il Regno Unito), con celerità  inusuale, ed essa è entrata in vigore, ai sensi dell´art. 30 della Convenzione stessa, dopo il deposito  del terzo strumento di ratifica ad opera dell´Australia, il 1° gennaio 1992. Con tale ratifica si è creata una situazione apparentemente singolare, dal momento che il nostro  paese (primo fra i paesi di civil law) si è impegnato, ai sensi dell´art. 11 della Convenzione, a  riconoscere nel proprio ordinamento gli effetti dei trust che posseggono le caratteristiche di cui  all´art. 2 della stessa Convenzione (1), senza però avere una disciplina interna generale della materia.  Peraltro, il problema del "riconoscimento" dei trusts, si poneva in Italia ed in altri paesi già prima  dell´entrata in vigore della Convenzione (2). Quest´ultima ha però sviluppato un regime  internazionalprivatistico proprio per i trust, distinto cioè da quello applicato ad altri istituti, ad  esempio al contratto. Nei Paesi in cui la Convenzione è in vigore il "riconoscimento" del rapporto  riconducibile alla nozione di trust descritta nell´articolo 2 della Convenzione non passa ora più  attraverso altre qualificazioni del medesimo rapporto, come invece avveniva in precedenza nella  prassi di numerosi paesi estranei al mondo di common law, tra cui, per l´appunto, l´Italia. Al pari di altre convenzioni di diritto internazionale privato, la Convenzione contiene una serie di  norme "di salvaguardia" (3), che conducono all´applicazione del diritto richiamato da altre norme di  conflitto del foro, o diritto del foro, su cui si tornerà oltre. La questione che ha fatto sorgere negli ultimi anni un vasto - e a tratti acceso - dibattito dottrinale  riguarda l´ammissibilità nel nostro ordinamento del cd. "trust interno" (4), cioè di un trust in cui,  secondo la definizione datane da chi ha proposto tale espressione, tutti gli "elementi soggettivi e  obbiettivi" siano "legati ad un ordinamento che non qualifica lo specifico rapporto come trust (nel  senso accolto dalla Convenzione), mentre esso è regolato da una legge straniera che gli attribuisce  quella qualificazione" (5). La fattispecie cui si fa principale riferimento è quella di un trust istituito in Italia da soggetti ivi  residenti, su beni siti in Italia, a favore di beneficiarî ivi residenti, e in cui eventualmente il trustee  sia residente in Italia e altresì si svolga in Italia l´amministrazione dei beni del trust (6).  2. - La scelta di una legge straniera e il diritto internazionale privato.   Per affrontare la questione relativa alla fattispecie ora considerata, e per comprendere come essa sia  posta, è necessario considerare che il secondo Capitolo della Convenzione ("Loi  applicable/Applicable law") determina la legge applicabile al Convenzione ("Loi  applicable/Applicable law") determina la legge applicabile al rapporto in primo luogo secondo la  volontà del costituente (art. 6). Solo se tale volontà manca interviene il criterio del collegamento più stretto (art. 7). Recita in proposito l´art. 6 della Convenzione:   A trust shall be governed by the law chosen by the settlor. The choice must be express or be implied  in the terms of the instrument creating or the writing evidencing the trust, interpreted, if necessary,  in the light of the circumstances of the case. Where the law chosen under the previous paragraph does not provide for trusts or the category of  trust involved, the choice shall not be effective and the law specified in Article 7 shall apply.   Le trust est régi par la loi choisie par le constituant. Le choix doit être exprès ou résulter des  dispositions de l´acte créant le trust ou en apportant la preuve, interprétées au besoin à l´aide des  circonstances de la cause. Lorsque la loi choisie en application de l´alinéa précédent ne connaît pas l´institution du trust ou la  catégorie de trust en cause, ce choix est sans effet et la loi déterminée par l´article 7 est applicable.   e nella traduzione italiana non ufficiale (7):   Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare  dalle disposizioni dell´atto che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario,  avvalendosi delle circostanze del caso.  Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non preveda l´istituzione del trust o  la categoria del trust in questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui  all´articolo 7.   Questa norma dice esattamente quanto si evince dal suo testo. Il punto è pacifico non solo in Italia,  ma nei vari Paesi in cui la Convenzione è in vigore. In effetti la formulazione della norma è avvenuta in seguito a un serrato dibattito, attestato dai lavori  preparatori. In quella sede le varie proposte tendenti a limitare la facoltà di scelta della legge  applicabile al rapporto furono via via respinte, fino ad arrivare alla testo attuale, come è stato  puntualmente notato (8).  Non è dunque possibile leggere l´art. 6 come se dicesse: "Il trust è regolato dalla legge scelta dal  costituente, purché tutti gli altri suoi elementi significativi non siano localizzati in uno stato che non  conosce il trust". L´esame dei lavori preparatorî della Convenzione e della relazione finale - a rigore  superfluo, visto che il testo è chiarissimo - conferma in ogni caso che nessuna altra interpretazione  diversa da quella letterale sarebbe corretta. Nel corso dei lavori preparatorî vi furono proposte volte  a limitare la possibilità di scelta della legge regolatrice in tal senso, e conseguentemente l´autonomia  di scelta del costituente (v. ad es. il primo articolato dell´art. 3, terzo comma: "il peut ne pas être  tenu compte de ce choix, lorsque ni le constituant ni l´objet du trust n´ont de liens réels avec la loi  choisie" o la proposta del notariato latino "la legge del trust deve corrispondere o a quella  nazionale del disponente o a quella del suo domicilio o della sua residenza o a quella del luogo ove  il trust sarà amministrato o dove sono i beni o dove si realizza lo scopo principale"). La scelta  finale fu però quella scritta nel testo attuale, che legittima la più ampia libertà di scelta da parte del  costituente del trust (9). Considerando questo profilo, si comprende perché i primi argomenti mossi in Italia contro  l´ammissibilità del trust "interno" non fecero perno sul dato testuale della Convenzione, riguardante  l´art. 6, ma sul rilievo - per così dire - sistematico circa la natura della Convenzione, la quale è, in  effetti, una Convenzione di diritto internazionale privato (10). Si è così sostenuto che la Convenzione  non avrebbe dovuto avere applicazione con riguardo al trust "interno" in quanto tale fattispecie non  manifesterebbe alcun profilo di internazionalità. Questa opinione però non trova conforto né nel  testo della Convenzione, né nei lavori preparatorî. Tale opinione fa appello all´idea secondo cui,  affinché possa operare il richiamo alla legge straniera, la fattispecie deve presentare (qualificati)  elementi di estraneità rispetto all´ordinamento italiano. La mera scelta della legge straniera non  sarebbe però in grado di soddisfare il suddetto requisito. Il rilievo richiama alla mente quelle  opinioni che ammettevano la possibilità per le parti di scegliere la legge applicabile al contratto, in  quanto il contratto fosse oggettivamente "internazionale". Un esempio di tale soluzione, sul piano  positivo, è dato dalla Convenzione dell´Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alle vendite a  carattere internazionale di oggetti mobili corporali. L´articolo 1 di tale Convenzione, nel regolare il  campo di applicazione, stabilisce per l´appunto che essa si applica: "aux ventes à caractère  international d´objets mobilièrs corporels". Ma questa è solo una delle scelte possibili.  E´ noto che la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali  ha accolto un approccio diverso, come risulta dal suo articolo 1 e dal comma 3 dell´articolo 3 (11)  che, nel prevedere la libertà di scelta della legge regolatrice, contiene una salvaguardia delle  "disposizioni imperative" riguardo ai rapporti per il resto del tutto legati ad un unico paese. Ed in  effetti, i lavori preparatorî di tale Convenzione, che per espressa previsione non si applica: "alla  costituzione di "trusts" né ai rapporti che ne derivano tra i costituenti, i "trustees" e i beneficiari"  (art. 1, comma 2, lett g), recano traccia delle resistenze che indussero ad abbandonare l´altra via.  In relazione alla Convenzione dell´Aja che è oggetto del presente studio il rilievo dato in sede di  interpretazione alla necessaria presenza di oggettivi e qualificati elementi di internazionalità della  fattispecie per poter far luogo all´applicazione della Convenzione dell´Aja è dunque da scartare,  poiché la Convenzione relativa al trust non limita il proprio campo di applicazione in tal modo, a  differenza di altre Convenzioni internazionali. Il campo di applicazione della Convenzione è infatti delimitato dal suo primo capitolo ("Champ  d´application/Scope"), contenente gli articoli da 1 a 5. Questi articoli non escludono affatto il trust  "interno" dal campo di applicazione della stessa Convenzione. La Convenzione, nel delimitare il proprio campo di applicazione, individua i tratti distintitivi del  fenomeno cui si applica, e cioè il trust, all´art. 2:   Ai fini della presente Convenzione, per trust s´intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona,  il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di  un trustee nell´interesse di un beneficiario o per un fine specifico.  Il trust presenta le seguenti caratteristiche:  a)   i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;  b)   i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un´altra persona per conto del trustee;  c)    il trustee è investito del potere e onerato dell´obbligo, di cui deve rendere conto, di  amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli  dalla legge. Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in  qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l´esistenza di un trust.   Gli articoli successivi del medesimo capitolo stabiliscono inoltre che essa: -       si applica solo ai trust istituiti volontariamente e provati per iscritto (art. 3); -       non si applica alle questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti  giuridici in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al trustee (art. 4); -       non si applica se la legge specificata al successivo capitolo II non preveda l´istituto del trust o  la categoria del trust in questione (art. 5). Il punto su cui è necessario soffermarsi è legato all´interpretazione da dare all´articolo 5:   La Convenzione non si applica qualora la legge specificata al capitolo II non preveda l´istituto del  trust o la categoria di trust in questione.   Un Autore, sostenendo che "Il dettato dell´art. 5 è imperativo e quindi assai più rilevante dell´art.  13, di solito invocato per sostenere la discrezionalità offerta al giudice di un ordinamento che non  conosce il trust", ritiene che esso vieterebbe di applicare la Convenzione quando il trust presenti  collegamenti più stretti, secondo l´art. 7, con un ordinamento che non conosce il trust (12). Questa lettura della norma non è puntuale. La legge cui si riferisce l´art. 5 è determinata da due  norme poste nel capitolo secondo della Convenzione dedicato proprio alla legge applicabile, cioè  l´articolo 6, secondo cui il trust è retto dalla legge scelta dal costituente, e l´articolo 7, per cui, in  mancanza del primo criterio, opera il criterio del collegamento più stretto (art. 7). In astratto, è  possibile, evidentemente, che la legge scelta dal costituente (o in difetto di scelta del costituente, la  legge con cui il trust presenta il collegamento più stretto) non conosca l´istituto del trust, o la  categoria di trust in questione. Può accadere, ad esempio, che il costituente del trust voglia costituire  un "purpose trust" (trust di scopo) per fini che non hanno di mira la pubblica utilità (non- charitable), e scelga come legge regolatrice la legge di un paese che non ammette tale figura (13).  L´art. 5 della Convenzione disciplina quindi tale caso, e non invece, come si vorrebbe, quello affatto  diverso, in cui il costituente del trust "interno" abbia scelto per legge regolatrice, ad esempio, la  legge di Jersey, che conosce la figura. L´articolo 5 della Convenzione si guarda bene dall´escludere  quest´ultima ipotesi dal campo della sua applicazione. Alla luce di quanto detto, il riferimento all´art. 5 della Convenzione è fuori luogo rispetto al  problema di stabilire il regime del trust interno. Tale articolo non vieta certo i trust interni, ma  stabilisce che la Convenzione non possa trovare applicazione qualora un trust venga istituito in  forza dell´autonomia privata, senza che possa individuarsi una legge che lo regolamenti. Questo  avviene - come abbiamo visto - quando, in mancanza di una scelta o in caso di scelta errata della  legge, i criteri di collegamento portino ad una legge che non preveda l´istituto del trust, o la  categoria del trust in questione. Si vuole cioè evitare che il trust si situi in un vuoto normativo in  cui, oltre le disposizioni dell´atto istitutivo, non si abbia una legge regolatrice. Non si tratta certo di  una norma inutile, in quanto precisa che la Convenzione non estende la sua applicazione a questa  eventualità. Con riguardo a tale eventualità e cioè alla creazione degli stessi effetti di un trust senza ricorrere ad  una legge che regolamenti la fattispecie, ma utilizzando la sola autonomia privata, è opportuno dare  conto della riflessione, condotta da illustre dottrina (14), secondo cui gli scopi che si perseguono  attraverso il ricorso al trust interno (con relativa scelta di una legge straniera regolatrice),  potrebbero trovare realizzazione nel nostro ordinamento mediante l´utilizzo dei soli strumenti propri  del diritto interno, senza alcuna necessità di fare riferimento alla Convenzione. Tale tesi, riprendendo alcune ricostruzioni della dottrina più moderna, riguardo la centralità  dell´autonomia negoziale privata, la flessibilità delle strutture giuridiche rispetto agli interessi da  perseguire e la necessaria corrispondenza fra gli assetti degli interessi come fissati dall´autonomia  privata e gli effetti giuridici degli atti, rivendica piena cittadinanza nel nostro ordinamento a tutti gli  atti volti ad imprimere vincoli di destinazione a beni, trasferiti in modo puramente strumentale ad  un gestore, al fine di farli pervenire a soggetti beneficiari. Più precisamente, ogni volta che, nel nostro ordinamento, un atto attributivo sia accompagnato da  uno di destinazione, non sarebbe corretto riconoscere effetti erga omnes al solo atto attributivo ed  effetti esclusivamente inter partes all´atto di destinazione, sulla base dell´assunto (ritenuto  dall´autore di dubbia costituzionalità) che solamente il negozio attributivo possa avere rilevanza  esterna e fungere da "indice della circolazione dei diritti", mentre i "negozi destinatorî" (salvo il  caso della fondazione), parimenti ad ogni altro tipo di pattuizione contenuta nell´atto, possano avere  solamente rilevanza interna. Secondo tale autore, pertanto, un "negozio atipico di destinazione" retto dal diritto italiano sarebbe  in grado autonomamente di produrre nel nostro ordinamento effetti segregativi identici a quelli che  la Convenzione dell´Aja riconosce ai trust cui essa si applica (cioè quelli che presentano le  caratteristiche di cui all´art. 2 della Convenzione stessa), riducendosi così la questione  dell´applicazione della Convenzione al trust interno ad uno "pseudo-problema". Questa tesi ha recentemente trovato riscontro in un provvedimento (15) che, nel negare l´applicabilità  della Convenzione dell´Aja al trust interno, ha ritenuto ammissibile l´istituzione di un trust interno  (riconoscendone i relativi effetti) in quanto "negozio atipico degno di tutela in ragione della  meritevolezza degli interessi perseguiti ai sensi degli art. 1322 e 1324 c.c.". Oggi questa tesi pare da ultimo avere trovato riconoscimento da parte del nostro legislatore con il  recentissimo inserimento dell´art. 2645-ter c.c. (16) che nel prevedere la possibilità di trascrivere atti  di destinazione diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell´articolo 1322, secondo  comma, sembra riconoscere implicitamente alla nostra autonomia privata la possibilità di creare  "rapporti giuridici" rientranti nella definizione di trust secondo l´art. 2 della Convenzione dell´Aja. Non è compito di questo scritto commentare la tesi soprariportata né la norma appena inserita nel  nostro codice civile, quel che è certo è che aderendo a tale tesi ed ora a seguito del nuovo art. 2645- ter c.c. il nostro Stato non può più essere annoverato tra quelli che "non prevedono l´istituto del  trust" e conseguentemente l´art. 13 della Convenzione dell´Aja non potrebbe più essere invocato per  negare il riconoscimento ad un trust interno. 3. - Il riconoscimento del trust interno e l´art. 13 della Convenzione (17)   Come si è sopra chiarito, se le parti scelgono una legge regolatrice che preveda l´istituto del trust, la  Convenzione è pacificamente applicabile, con il conseguente obbligo per lo Stato in cui la  Convenzione è in vigore (salvo quanto disposto dall´art. 13 e dalle altre norme di salvaguardia  contenute nella Convenzione) di riconoscere il trust (capitolo III della Convenzione) con gli effetti  di cui agli artt. 11 e seguenti della stessa Convenzione. Risulta dunque comprensibile perché, nell´approfondire il tema, l´attenzione degli interpreti - in  particolare della dottrina- si sia appuntata soprattutto sull´ art. 13 della Convenzione. Nei due testi che fanno fede la norma recita:   Aucun Etat n´est tenu de reconnaître un trust dont les éléments significatifs, à l´exception du choix  de la loi applicable, du lieu d´administration et de la résidence habituelle du trustee, sont rattachés  plus étroitement à des Etats qui ne connaissent pas l´institution du trust ou la catégorie de trust en  cause. No State shall be bound to recognize a trust the significant elements of which, except for the choice  of the applicable law, the place of administration and the habitual residence of the trustee, are more  closely connected with States which do not have the institution of the trust or the category of trust  involved.   La traduzione italiana non ufficiale reca:   Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta  della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono  più strettamente connessi a Stati che non prevedono l´istituto del trust o la categoria del trust in  questione.   Questa norma fu effettivamente introdotta nella Convenzione come "clausola di salvaguardia a  favore degli Stati che non conoscono il trust" (18) o la categoria di trust in questione, essenzialmente  per rimuovere un ostacolo che si poteva frapporre al successo della Convenzione. Come rileva il Rapporto di von Overbeck, la norma: "permette al giudice di uno Stato che non  conosce il trust di rifiutarne il riconoscimento in quanto egli reputi che si tratti di situazione  interna" (19).  Giova quindi osservare (riservandoci di approfondire fra breve l´elemento dell´abuso, che pure è  richiamato nel Rapporto di von Overbeck (20)) che la norma si indirizza genericamente alle  situazioni "interne", ma proprio per questa ragione sarebbe erroneo far leva su di essa per  determinare il campo oggettivo di applicazione della Convenzione sul piano del diritto  internazionale. La stessa Convenzione toglie infatti ogni dubbio circa il fatto che la norma regoli il  riconoscimento del trust, ai sensi del capitolo III, in cui l´art. 13 è inserito, e non invece l´ambito di  applicazione della Convenzione.  La lettura della norma rivela che essa facoltizza, e non impone di non riconoscere effetto al trust cui  essa si riferisce.  L´articolo citato è del tutto coerente con la lettura dell´articolo 6 offerta nel paragrafo precedente,  secondo cui il trust interno è validamente retto dalla legge straniera scelta dal costituente. La norma  infatti non avrebbe ragione d´essere se la scelta della legge effettuata ai sensi dell´articolo 6 fosse  semplicemente invalida, o estranea al campo di applicazione della Convenzione, in relazione  all´ipotesi considerata nell´articolo 13. L´art. 13 può quindi condurre a negare effetto al trust ma non  deve condurre in ogni caso a disapplicare la legge straniera scelta dal costituente. Pertanto, il trust interno, retto dalla legge straniera scelta dal costituente ai sensi dell´articolo 6 della  Convenzione, è valido e non affetto da alcun profilo di nullità che non derivi dal diritto straniero  (proprio in quanto ad esso si applica la Convenzione) o dalla manifesta contrarietà all´ordine  pubblico. Alla stessa stregua sono validi i negozi di dotazione dei beni al trustee che trovano causa  nel trust, anche qualora il giudice neghi, per ragioni diverse dalla sua manifesta incompatibilità con  l´ordine pubblico (21), il riconoscimento del trust, in forza dell´art. 13 della Convenzione, dal  momento che ciò avrà come sola conseguenza l´impossibilità che il trust produca gli effetti di cui  all´art. 11 della Convenzione stessa nel nostro ordinamento (22). Tale facoltà si comprende proprio perché la Convenzione mirava anche a dissipare i timori che i  delegati dei paesi dell´area continentale portavano al tavolo delle trattative circa il fatto che l´istituto  potesse così giungere ad essere ricevuto nei paesi di civil law in maniera incontrollata. L´interpretazione qui avanzata è coerente con i canoni interpretativi da applicare alla Convenzione  in commento secondo la Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, e secondo l´ art. 2,  comma 2, della nostra legge di diritto internazionale privato. In particolare l´art. 31, comma 1, della Convenzione di Vienna, secondo cui: "Un traité doit être  interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte  et à la lumière de son objet et de son but." (23) conduce precisamente ad accogliere l´interpretazione  illustrata, in quanto il senso ordinario dei vocaboli conduce ad essa, nel rispetto dell´oggetto e dello  scopo della Convenzione stessa (24). L´interpretazione stessa deve ritenersi conforme a buona fede,  poiché non è sviluppata per violare le obbligazioni derivanti dalla Convenzione del´Aja, bensì per  consentire piuttosto che essa abbia effetto, nel rispetto della norma posta dal suo art. 13. Senza dubbio, il giudice italiano, in base all´articolo citato, potrebbe negare effetto al trust interno, e  ricondurre la fattispecie all´applicazione del diritto italiano. Così il Rapporto di von Overbeck è  esplicito nel ritenere che l´art. 13: "sarà soprattutto utilizzato dai giudici che reputano che la  situazione sia stata abusivamente sottratta all´applicazione del loro diritto." (25). Nell´effettuare tale  operazione il giudice rimane però soggetto alla legge. Per rispettare il principio di legalità l´esercizio  di tale potere non può tuttavia trasformarsi in arbitrio, in scelta capricciosa (26). La scelta di negare  effetto al trust regolato dalla legge straniera solo perché il trust è localizzato in Italia si qualifica  come "capricciosa", sotto il profilo dello stretto diritto, ed anche per considerazioni di ordine  sostanziale. Sotto il profilo dello stretto diritto, bisogna rilevare che la prassi internazionale - rilevante in sede di  interpretazione di una convenzione internazionale, come regola generale di interpretazione - non  incoraggia il disconoscimento del trust in base all´art. 13 della Convenzione (27). Vi è da notare anzitutto che l´art. 13 della Convenzione non è stato riprodotto nel Recognition of  Trusts Act 1987, la legge con cui Regno Unito ha ratificato la Convenzione. E´ quindi pacifico che  il trust "interno" debba essere riconosciuto nel Regno Unito, salvi i limiti all´operare di tale legge ai  sensi di altre norme della Convenzione, ed in particolare dell´articolo 18 della Convenzione,  riguardante l´ordine pubblico (28). La prima lite decisa nel Regno Unito in base alla Convenzione  depone a favore della piena autonomia del disponente nella scelta della legge applicabile (29) . E´  bene inoltre ricordare che il Regno Unito ha dato effetto alla Convenzione, nel testo ora  menzionato, anche per i seguenti Paesi: Bermuda, Isole Vergini britanniche, Isole Falkland,  Gibilterra, Isola di Man, Sant´Elena e alcuni altri territori per cui ha la rappresentanza  internazionale, ed ha poi esteso l´applicazione del medesimo testo anche a Monserrat, Jersey,  Guernsey, Turks and Caicos Islands, e ad Hong Kong (ora Regione Amministrativa Speciale della  Repubblica popolare cinese). La prassi che così si attesta offre una prima chiara indicazione  riguardo al tema. Con la propria legge di ratifica della Convenzione, Malta ha chiaramente optato per la medesima  soluzione (30). Una indicazione di segno analogo ulteriore si ricava esaminando la legislazione di San Marino, il  paese che più di recente ha aderito alla Convenzione dell´Aja e si è anche munito di un legge che  disciplina in linea generale il trust. La legge sammarinese del 17 marzo 2005, n. 37, relativa a tale  istituto, all´ art. 1, prevede espressamente la figura del "trust estero", che è designato come il trust la  cui legge applicabile è la legge sul trust di uno Stato estero. La legge di San Marino non solleva  dubbi circa la possibilità di sottoporre alla legge straniera un trust interamente localizzato in San  Marino. Anzi, richiede espressamente che, nel costituire il trust, il costituente debba indicare la  legge regolatrice del trust (art. 8, lett e), sposando così apertamente la libertà di scelta della legge  applicabile sancita dall´art 6 della Convenzione. In quell´ordinamento è dunque ipotizzabile solo un´  applicazione residuale dell´articolo 13. Essa appare in effetti piuttosto remota, soprattutto con  riguardo all´ipotesi di trust amministrato da trustee sammarinese, ma costituito da italiani non  residenti in San Marino. In tal caso infatti l´ordinamento di San Marino dovrebbe negare  riconoscimento del trust retto dalla legge straniera scelta dal costituente in omaggio ad un diritto,  quello italiano, che non è il diritto del foro.  Il diritto lussemburghese, che ha riformato di recente la propria legge sulla fiducie, pare a sua volta  indirizzato in tal senso (31). Il diritto dei Paesi Bassi si allinea a sua volta alle precedenti esperienze nell´offrire una lettura  restrittiva dell´art. 13 (32). Lo Hoge Raad nel 1998 ha infatti riconosciuto nei Paesi Bassi un trust  retto dalla legge di Jersey che era stata scelta mediante un atto costitutivo posto in essere in  Inghilterra da parte di un costituente residente nei paesi Bassi, con nomina di trustee di Jersey. (33). L´Australia ha ratificato la Convenzione nel suo testo integrale, ed al momento non constano  pronunce sul punto. Il Canada ha ratificato la Convenzione per le province del British Columbia, Alberta,  Saskatchewan, Manitoba, New Brunswick, St. John´s, Newfoundland e Labrador, Prince Edward  Island. In ciascuna di queste province la Convenzione è entrata in vigore per legge nel suo testo  integrale (34). Al momento non constano decisioni rese sulla materia qui considerata. Nelle province  dell´Ontario, Nova Scotia e nei Northwest Territories rimane in vigore il common law. Il codice  civile del Québec ha accolto una disciplina internazionalprivatistica dell´istituto basata sulla piena  autonomia nella scelta della legge applicabile al trust (35). Gli sviluppi più recenti sul piano internazionale riguardano il diritto elvetico (36). Con un messaggio  del 20 ottobre 2004 il Dipartimento federale per la giustizia inviava in consultazione la proposta di  decreto di ratifica della Convenzione dell´Aja relativa alla legge applicabile ai trust e al loro  riconoscimento e di modifica di alcune norme interne. Terminata con pareri largamente favorevoli  la procedura di consultazione il 31 gennaio 2005, il 5 dicembre 2005 il Consiglio federale svizzero  licenziava il messaggio concernente la ratifica della Convenzione dell´Aja sui trust (37). Il progetto  di decreto cui il messaggio si riferisce elimina in sede di ratifica l´articolo 13 della Convenzione, al  pari di quanto avevano già fatto il Regno Unito (anche per i numerosi paesi e territori sopra citati) e  Malta.  La procedura di consultazione avviata dal Dipartimento federale per la giustizia sottoponeva al  parere degli interpellati sia la proposta di non riprendere l´art. 13 della Convenzione nel testo di  ratifica (con una variante che ne limitava portata), sia la proposta mirante a negare effetto ai trust  interni. La prima veniva salutata con favore, la seconda veniva invece respinta dalla maggior parte  degli interpellati o intervenienti nella consultazione. In particolare, la proposta di norma tendente ad  escludere che trust interni potessero avere effetto veniva rigettata dai alcuni tra i più eminenti  studiosi del diritto internazionale privato (38). Il messaggio del Consiglio federale accoglie tali  opinioni, e quindi propone un decreto di ratifica il quale: "exprime la volonté de la Suisse de  renoncer à se prévaloir de la clause d´exception prévue à l´art. 13 de la convention" (39). Il  messaggio inviato dal Consiglio federale spiega perché il testo proposto non contenga alcuna  disposizione contraria al riconoscimento dei trust interni, contro cui si era invece levata qualche  voce in sede di consultazione: "Après avoir évalué les résultats de la consultation et pesé tous les  arguments, l´élément déterminant de la décision a été que les art. 4, 15, 16 et 18 de la convention,  en liaison avec les art. 17 et 18 LDIP offrent une protection suffisante contre la possibilité d´éluder  le droit suisse." (40).  Questi indirizzi si comprendono agevolmente poiché la Convenzione, oltre all´art. 13 citato,  contiene le norme di salvaguardia già ricordate, che limitano gli effetti annessi alla legge straniera e  alla stessa Convenzione. Considerato l´operare incondizionato di tali norme si comprende il tenore  facoltativo della disposizione contenuta nell´art. 13, e poi le resistenze ad ammettere perfino la  necessità di tale disposizione facoltativa . L´esame della materia non deve peraltro essere limitato al rilievo riguardante il numero degli Stati  che aderiscono all´orientamento ora ricordato, ma deve tentare di cogliere il significato di questa  prassi nel contesto, e le sue implicazioni notevoli dal punto di vista dell´esperienza attuale italiana,  che è per certo a sua volta largamente favorevole all´ammissibilità della figura, come attesta d´altra  parte anche la nostra prassi (41). Sotto questo profilo merita particolare attenzione la scelta effettuata dal Regno Unito di non  incorporare l´art. 13 della Convenzione nel proprio diritto, per una ragione ulteriore rispetto a quella  già ricordata. Rilievi analoghi a quelli formulati di seguito in relazione al Regno Unito valgono per  Malta e potrebbero valere anche per alcuni altri Stati che fanno parte della Comunità Europea, di  cui però non è utile ora dire. E´ noto che nel Regno Unito, come negli altri Stati membri della Comunità Europea, vige il  Regolamento n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza  giurisdizionale, il riconoscimento e l´esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.  Tale regolamento, che sostituisce la Convenzione di Bruxelles del 1968, avente il medesimo  oggetto, disciplina la competenza giurisdizionale relativa a liti in materia di trust con l´introduzione  di una competenza speciale riguardante il trust (art. 5), oltre ad introdurre la facoltà di attribuire  convenzionalmente la competenza in materia di trust secondo l´art. 23 dello stesso regolamento, che  si riporta di seguito integralmente per maggiore comodità del lettore: 1. Qualora le parti, di cui  almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un  giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da  un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di  questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola  attributiva di competenza deve essere conclusa: a)   per iscritto o oralmente con conferma scritta, o b)   in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o c)    nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o  avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente  rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. 2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una  registrazione durevole della clausola attributiva di competenza. 3. Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato  membro, i giudici degli altri Stati membri non possono conoscere della controversia fintantoché il  giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza. 4. Il giudice o i giudici di uno Stato membro ai quali l´atto costitutivo di un trust ha attribuito  competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o  un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi  nell´ambito del trust. 5. Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide  se in contrasto con le disposizioni degli articoli 13, 17 o 21 o se derogano alle norme sulla  competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell´articolo 22.   Il senso della norma citata e la possibilità che essa apre sono abbastanza agevoli da cogliere. In  breve, l´atto costitutivo di trust può contenere una clausola riguardante la scelta della giurisdizione.  Tale scelta opera in senso esclusivo, salva diversa volontà del costituente. L´atto costitutivo di trust  "interno" può dunque contenere una clausola che attribuisce la giurisdizione a favore - per fare il  caso più probabile - del giudice inglese. Il giudice inglese, investito della lite, applicherà il diritto  internazionale privato inglese per vagliare la scelta della legge operata dalle parti. Poiché tale diritto  non contiene una norma corrispondente all´articolo 13 della Convenzione egli non disporrà del  mezzo che in Italia potrebbe invece essere invocato per disconoscere la scelta operata dal  costituente, quanto alla legge applicabile al rapporto. Ovviamente il giudice inglese potrà negare  effetto alla scelta operata dal costituente in base ad altre norme contenute nella Convenzione,  comunque invocabili anche in Italia, ad esempio perché la Convenzione conduce ad un esito che,  sotto il profilo dell´applicazione, è manifestamente contrario all´ordine pubblico (art. 18).  Altrimenti, egli darà effetto alla scelta della legge cui il trust "interno" è soggetto. La sentenza resa  tra le parti sarà quindi eseguibile in Italia e in tutti gli altri Stati membri, secondo le norme dettate  dallo stesso regolamento, nei limiti previsti dal regolamento stesso. Si noti che il riconoscimento  della sentenza avrà come effetto quello di rendere efficaci in Italia anche le decisioni del giudice  inglese riguardanti resulting o constructive trusts su cui la sentenza statuisca, poiché il regolamento  in questione non si applica esclusivamente ai trust creati per volontà del costituente, comprovati per  iscritto, ma a tutti i trust. La sentenza della Corte di Giustizia nel caso Webb c. Webb è eloquente in  proposito (42). La scelta effettuata dal Regno Unito, e da altre giurisdizioni, si comprende meglio se si osserva che  il trust, pur non essendo assimilabile ad un contratto, come si ricava dalla Convenzione dell´Aja, e  prima di essa dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 da cui trae origine il regolamento  comunitario sopra citato, ed anche dalla stessa Convenzione di Roma del 1980, può però essere  inserito in un contesto contrattuale. Anzi, nella prassi odierna, frequentemente il trust appartiene ad  un contesto contrattuale. Il trust si inserisce in un contesto contrattuale quando il complessivo accordo raggiunto tra le parti  dia vita alla fattispecie contemplata dall´art. 2 della Convenzione dell´Aja. Non è necessario  esercitare troppo la fantasia per ipotizzare fattispecie di questo genere. Basti pensare, ad esempio,  ad un escrow account, nel quale debbano confluire i proventi di un determinato affare. Bisogna  comprendere allora che la Convenzione dell´Aja, pur regolando gli aspetti internazionalprivatistici  di un istituto diverso dal contratto, ha operato una scelta che consente di non spezzare le operazioni  di affari in segmenti diversi e collidenti, come accadrebbe invece se il trust retto dalla legge  straniera non potesse essere riconosciuto ai sensi del citato art. 13, mentre per i suoi aspetti  prettamente contrattuali l´operazione dovesse avere la copertura della legge straniera scelta secondo  la Convenzione di Roma.  Si obietta per contro che la finalità della Convenzione non sia quella di "introdurre surrettiziamente  il trust all´interno di ordinamenti che per tradizione non lo prevedono", in quanto essa "rimane  comunque pur sempre una Convenzione in tema di conflitti di leggi e non ha assunto il carattere di  Convenzione di diritto sostanziale uniforme" (43). Il rilievo è eccessivo laddove fa appello all´idea secondo cui l´interpretazione favorevole al  riconoscimento del trust interno tenderebbe a trasformare una convenzione di diritto internazionale  privato in una convenzione di diritto sostanziale uniforme. La Convenzione contiene invero un  nucleo di norme uniformi e si comprende la qualificazione proposta da S.M. Carbone di "norme di  diritto sostanziale uniforme" (44) in relazione agli artt. 2 e 11 della Convenzione, nonché le  affermazioni nello stesso senso di L. Rovelli (45). Aderendo alle tesi che qui si espongono, Rovelli  nota che la Convenzione, con gli articoli 2 e 11, non determina che cosa sia il trust ma "descrive  quali rapporti devono essere riconosciuti dagli stati aderenti con il nome di trust" (46) e che, una  volta così qualificata la fattispecie, ad essa si applica la Convenzione con le sue regole di conflitto  in materia di legge applicabile e di riconoscimento  Tali norme, infatti, non riguardano la legge applicabile (e non sono dunque norme di conflitto),  bensì mirano a dettare una disciplina uniforme per tutti gli stati aderenti in tema di: a)   individuazione della situazione regolata dalla Convenzione;  b)   effetti minimi di un trust che gli Stati si obbligano a riconoscere. Pur ammettendo questo, chiaramente la Convenzione rimane un testo di diritto internazionale  privato, opera come tale e non come una Convenzione di diritto uniforme. Il rilievo è inoltre eccessivo in quanto presuppone che nell´ordinamento italiano non vi siano oggi, e  non vi siano state in passato, fattispecie corrispondenti alla figura descritta nell´art. 2 della  Convenzione. E´ vero invece il contrario. La nostra tradizione giuridica ha conosciuto l´istituto  descritto nell´art. 2 della Convenzione, sebbene nella nostra esperienza esso non abbia assunto il  carattere di figura generale. Il gioco della contrapposizione common law - civil law ha per lungo  tempo oscurato le testimonianze importanti dello sviluppo della figura nel diritto comune. Tuttora  però l´art. 627 del codice civile regola le disposizione fiduciarie che si ricollegano a quella grande  esperienza (47). Non è poi da dimenticare che, al di là di questo preciso riferimento, denso di  significato storico, il nostro diritto vigente conosce un ampio numero di ipotesi che vanno senz´altro  ricondotte alla figura descritta nell´articolo 2 della Convenzione. Esse non si identificano tout court  con i trust noti nei paesi di common law, ma abbracciano gli istituti e le concrete fattispecie,  comunque note, che corrispondono ai tratti distintivi enunciati nell´ art 2 della stessa Convenzione  (48). L´elenco di tali figure in Italia comprende almeno le ipotesi ricordate brevemente nel paragrafo  successivo. Si ricorderà poi che la dottrina italiana in tema di negozio fiduciario, da Grassetti (49) a  Lipari, (50) fino a Jaeger e oltre (51), ha preso in considerazione il trust come figura appartenente al  medesimo campo di fenomeni in cui si colloca il negozio fiduciario, ed ha saputo trarre proprio  dalla disciplina del trust molti degli elementi significativi necessari per sviluppare la teoria del  negozio fiduciario. Dunque, non è esatto affermare sic et simpliciter che il trust "non appartiene alla tradizione del  diritto italiano". Quello che non appartiene alla tradizione del diritto italiano sono in primo luogo le  nozioni con cui i giuristi appartenenti al mondo di common law descrivono e analizzano il trust. Ma  la Convenzione svincola la nozione di trust da tale retroterra, e lo fa in quanto non impone in alcun  modo di dare effetto al rapporto passando attraverso tali nozioni e alle tecniche che ne sono il  corollario. E´ stato anche obiettato che: "L´art. 13 appare come una previsione normativa che richiede una  apposita disposizione di adattamento ordinario, che nel caso dell´Italia non è stata emanata ... con la  conseguenza che non si sono prodotte nell´ordinamento le modifiche necessarie per permettere il  riconoscimento dei trust interni, la cui introduzione non è richiesta per rispettare gli obblighi  imposti dalla Convenzione." (52).  L´obiezione riprende la tesi svolta in un pregevole studio, secondo cui l´art. 13, avendo il carattere di  norma non self-executing, necessiterebbe di apposite disposizioni di adattamento ordinario, per  essere esecutiva in Italia. In difetto di tali disposizioni, non vi sarebbe in capo al giudice il potere di  ammettere il riconoscimento del trust interno, poiché lo Stato italiano - a causa degli effetti minimi  dell´ordine di esecuzione - non è tenuto sul piano internazionale a riconoscere il trust interno. (53)  La conclusione è esatta, quanto al rilievo dell´ art. 13 sul piano dell´osservanza/inosservanza degli  obblighi internazionali, ma è invece erronea là dove afferma che in difetto di disposizioni interne  non vi sarebbe il potere del giudice di ammettere il riconoscimento del medesimo trust. Vale in contrario il rilievo secondo cui l´art. 13 non riguarda affatto il potere di riconoscere il trust  retto dalla legge straniera ma, come si evince dal suo testo, quello di non riconoscerlo. Se davvero  l´art. 13 fosse una norma non self-executing, dovremmo concludere che lo Stato italiano non  avrebbe modo di sottrarsi all´obbligo di riconoscere il trust che è posto dall´articolo 11 della  Convenzione (54). Per evitare tale conclusione si deve riconoscere che la norma abbia carattere self- executing, poiché  rende lecito il non riconoscimento del trust: proprio in quanto facoltizza non richiede ulteriori  adattamenti. Il carattere non self-executing della norma è stato sostenuto rilevando che il Regno Unito non ha  incorporato nel proprio diritto l´art. 13, e che la provincia canadese del New Brunswick ha adottato  una versione dell´art. 13 diversa da quella accolta dalla Convenzione (55). Ma tali osservazioni  provano troppo, poiché il modo in cui il diritto pattizio è incorporato nell´ordine interno non  consente di per sé di trarre inferenze sicure circa il carattere non self-executing della norma, che  peraltro non si presta affatto ad essere letta nel modo sopra ricordato (56). La dottrina maggioritaria (57) e le altre pronunce giurisprudenziali che hanno preso posizione sul  punto (58) ritengono che l´art. 13 sia rivolto ai giudici (secondo quanto indicato anche nei citati lavori  preparatorî), e che attribuisca loro il potere di non riconoscere un trust interno non per il solo fatto  di essere "interno", ma solo in presenza di valide e forti ragioni, che vanno al di là del rilievo  sommario secondo cui il trust, essendo "interno" non deve e non può essere riconosciuto, il che  confliggerebbe, per non dire d´altro, con la libertà di scelta prevista all´art. 6 della Convenzione  (che, come visto, è il cardine della Convenzione). L´art. 13 viene dunque correntemente interpretato come "norma di chiusura", la quale consente al  giudice di non riconoscere il trust regolato da legge straniera nel caso in cui, pur non trovando  applicazione le norme di salvaguardia previste agli articoli 15, 16, 18 della Convenzione stessa, il  giudice ritenga ugualmente il trust non meritevole di riconoscimento in quanto realizzi un "abuso di  diritto", venga utilizzato "in frode alla legge", o comunque realizzi effetti valutati dal giudice  ripugnanti all´ordinamento in cui dovrebbe essere riconosciuto (59). Tale interpretazione è indirettamente avallata dall´art. 15, secondo comma della Convenzione,  secondo cui, in presenza di norme imperative che impediscono di dare effetto alla legge applicabile  al trust:   (Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust,) il  giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici.    Tale disposizione, infatti, è chiaramente ispirata da un particolare favor nei confronti del trust, e  obbliga il giudice, in caso di contrasto fra le disposizioni del trust e le norme inderogabili  dell´ordinamento individuato dalle norme di conflitto del foro, a non spazzare via il trust  vanificandone "gli obiettivi", ma a salvarli e a realizzarli, nei limiti della loro ammissibilità  nell´ordinamento, con altri mezzi giuridici. Ciò conferma la centralità del concetto di "obiettivi del trust" e il fatto che l´indagine sulla  riconoscibilità o meno di un trust debba essere condotta caso per caso, senza alcun tentativo di  generalizzazione.  4. - La responsabilità patrimoniale generale del debitore e la segregazione di beni.   Veniamo ora ad un altro argomento invocato con una certa frequenza contro la possibilità di creare  o di riconoscere il trust interno. Il trust produrrebbe un effetto contrastante con l´art 2740 c.c., relativo alla responsabilità  patrimoniale generale del debitore. Preliminarmente, occorre premettere che la segregazione di beni appartiene all´essenza stessa del  trust (non si fa qui distinzione fra trust interni o stranieri) pertanto, se tale effetto fosse  incompatibile con il nostro ordinamento giuridico, il nostro Stato non avrebbe dovuto ratificare la  Convenzione (60). Ma in questo modo si opera una inversione concettuale. Lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione e pertanto la segregazione patrimoniale che si  verifichi per effetto del trust non è (o per lo meno: non è più) incompatibile con il nostro  ordinamento.  Infatti, l´art. 11 della Convenzione, quale norma di diritto sostanziale uniforme (61), detta le  conseguenze minime che il riconoscimento di un trust implica, fra cui - correttamente - la  segregazione dei beni in trust. Tale norma, pertanto, impone (per ammissione unanime) che, ad esempio, i beni situati in Italia di  un trust regolato dalla legge inglese e con beneficiari inglesi siano sottoposti al regime previsto  dall´art. 11 della Convenzione, che non può dirsi contrario al nostro ordinamento per quanto visto  sopra. Anzi, proprio l´art. 11 costituisce la norma di legge che legittima la limitazione di  responsabilità in deroga al disposto dell´art 2740 c.c. (62). Poiché la Convenzione si applica anche ai trust interni, la legittimità della segregazione  patrimoniale deriva anche per essi dallo stesso art. 11 (63). D´altra parte, i creditori del costituente non possono lamentare la violazione dell´art. 2740 c.c.,  quanto piuttosto, ove ne ricorrano i presupposti, esercitare l´azione revocatoria per rendere inefficaci  nei loro confronti i trasferimenti al trustee (64). I creditori del trustee non possono aggredire i beni in trust, (sostenendo che tali beni sono di  proprietà del trustee e che non è loro opponibile il trust) in quanto tali beni sono pervenuti nel  patrimonio del trustee con un vincolo di destinazione (non sono suoi beni, né presenti né futuri ai  sensi dell´art. 2740 c.c. (65), in quanto egli deve disporne secondo quanto previsto dall´atto di trust). I  creditori dei beneficiarî potranno invece soddisfare le proprie pretese sui diritti loro attribuiti, in  quanto tali diritti si caratterizzino come crediti vantati verso il trustee, o diano altrimenti luogo ad  attribuzioni in loro favore.  Queste soluzioni derivanti dalla legge straniera non collidono con quanto dispone il nostro diritto in  una ampio ventaglio di casi. Il nostro diritto conosce varî istituti che producono tale effetto, dalla  cartolarizzazione dei crediti (l. 30 aprile 1999, n. 130, art. 3, c. 2), alla cessione dei beni ai creditori  (art. 1980 c.c.), al contratto a favore del terzo nelle forme assicurazione sulla vita (art. 1923 c.c.) e  della rendita vitalizia a favore del terzo (art. 1881 c.c.), al fondo patrimoniale (art. 170 c.c.), ai fondi  per la previdenza e l´assistenza (art. 2117 c.c.), ai fondi pensione (d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art.  4, c. 2), ai fondi comuni di investimento (d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 36, c. 6), al mandato  (art. 1707 c.c.), al deposito con mandato, ai patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447 bis  ss. c.c.), alle società fiduciarie (l. 23 novembre 1939 n. 1966), e agli intermediari abilitati alla  gestione di patrimoni mobiliari ai sensi d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 . (66). Del resto, in diritto italiano, nel caso del mandato senza rappresentanza, si trova espresso l´analogo  principio per cui i creditori del mandatario non possono aggredire il bene immobile che il  mandatario ha acquisito in nome proprio in esecuzione del mandato, benché esso non sia stato  ancora stato ritrasferito al mandante, a patto che sussistano particolari risultanze pubblicitarie  (priorità della trascrizione della domanda giudiziale diretta a conseguire il trasferimento  dell´immobile rispetto alla trascrizione del pignoramento) (67). Non vi è nessun conflitto tra l´art. 1707 e l´art. 2740 c.c., e neppure si deve ritenere che il primo  deroghi al secondo, trattandosi di norme che si collocano su due piani distinti (68).  Analogo discorso può ripetersi per i rapporti fra trustee e suoi creditori.   5. - Adempimenti pubblicitari (in particolare: la trascrizione immobiliare)   Come accennato in precedenza, in conclusione resta da chiarire come dare pubblicità al rapporto  qualora tra i beni in trust sia compreso un bene iscritto in pubblici registri (69). Anche su questo punto sono state sollevate perplessità che sembrano non riguardare solo i trust  interni, ma in generale tutti i trust in cui siano coinvolti beni immobili situati in Italia, dal momento  che tali obiezioni riguardano quelle che sono (o si pretende che siano) le caratteristiche intrinseche  del nostro sistema pubblicitario. L´art 12 della Convenzione dispone:   Il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di  richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l´esistenza del  trust, a meno che ciò non sia vietato o sia incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel  quale la registrazione deve aver luogo.    Tale norma è stata inserita nella Convenzione (e caldeggiata dal rappresentante dell´Italia (70)) con  particolare riferimento ai paesi di civil law, posto che in Inghilterra è addirittura vietata l´iscrizione  della qualità di trustee nei libri fondiari e nei libri sociali. Tale facoltà attribuita dalla Convenzione ai trustees dei trust riconosciuti è stata correttamente  configurata come "un diritto potestativo, al quale deve corrispondere un obbligo dei soggetti  deputati alla pubblicità" (71), nei limiti in cui tale iscrizione non sia vietata o incompatibile con la  legislazione dello Stato in cui la registrazione deve avere luogo. Le critiche mosse alla trascrivibilità del vincolo in trust dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiane  possono così riassumersi: a)             la proprietà del trustee sarebbe una "nuova forma di proprietà" sconosciuta al nostro  ordinamento, e ciò violerebbe il numerus clausus dei diritti reali (72); b)             il sistema della trascrizione delineato dal codice civile è improntato a rigidi criteri di  tipicità, connessi alla tipicità dei diritti reali, che non consentono di trascrivere il vincolo che il trust  imprime sui beni e, più in generale, gli atti che producano effetti diversi da quelli tipici (73). In merito occorre recuperare concetti illustrati in precedenza. In primo luogo, quanto alla pubblicità degli effetti traslativi (salvo in caso di trust autodichiarato in  cui tali effetti non si producono) è stato chiarito che il trasferimento di beni al trustee non crea un  nuovo e atipico diritto di proprietà, in quanto, a seguito del trasferimento, i beni entrano nella piena  proprietà e piena disponibilità del trustee (74) Pertanto, l´atto di trasferimento da disponente a trustee  sarà, a tutti gli effetti, un atto che trasferisce la proprietà di beni immobili, secondo quanto previsto  dagli art 2643 e 2645 c.c.. Il fatto che i beni in trust non siano aggredibili dai creditori del trustee non significa che egli non ne  possa disporre, salvo eventualmente rispondere di tali atti nei confronti dei beneficiarî. Quanto poi alla tassatività degli atti soggetti a trascrizioni, essa va intesa come regola che non trova  il proprio fondamento unicamente nelle disposizioni sulla trascrizione contenute nel codice civile.  E questo non solo per il rilievo secondo cui tale tassatività non viene espressamente sancita dal  codice civile, ma anche per il fatto che un numero sempre maggiore di norme contenute in leggi  speciali impongono particolari obblighi di trascrizione (75). L´art. 12 della Convenzione impone sicuramente allo Stato aderente l´obbligo di dare pubblicità al  trust se questa è l´intenzione del trustee, anche perché, in ordinamenti come il nostro, questo pare  l´unico modo per far sì che si producano gli effetti di cui all´art. 11, effetti che lo Stato si è obbligato  a riconoscere nel caso un determinato atto possa qualificarsi come trust (76). Si ritiene, pertanto, che la disposizione convenzionale sia sufficiente a legittimare la trascrizione  che riveli l´esistenza del trust. Il fatto che il legislatore non abbia provveduto a modificare, in sede  di ratifica della Convenzione, le disposizioni del sesto libro del codice civile (come pure avrebbe  potuto e forse avrebbe fatto meglio a fare) non significa che tali atti non possano ricevere adeguata  pubblicità, poiché nessuna norma del nostro ordinamento lo impedisce. Del resto, pure in mancanza di tale "adeguamento", l´ordinamento offre strumenti idonei ad  effettuare la pubblicità degli atti istitutivi di trust e degli atti di trasferimento di beni immobili in  trust. In particolare, sotto il profilo dogmatico, è stata più volte evidenziata l´affinità, per diversi aspetti,  con la fattispecie prevista dall´art. 2647 c.c. in tema di fondo patrimoniale (77). Sulla base di tale considerazione, la prassi consolidatasi procede come segue (78): a)             nel caso di istituzione di trust con trasferimento di beni immobili dal disponente al  trustee: a1)         si trascrive l´atto di trasferimento della proprietà (che verrà indicato come "Costituzione in  trust di beni immobili") contro il disponente e a favore del trustee, ex artt. 2643 e 2645 c.c.;  eventualmente indicando nel quadro "D" tutti gli elementi riguardanti il trust che si ritengono utili; a2)         con successiva formalità si trascrive il vincolo in trust (analogicamente a quanto si fa per il  fondo patrimoniale ex art. 2467 c.c.), contro il trustee; b)             nel caso di acquisto da parte del trustee (in tale sua qualità) di un bene immobile che farà  parte dei "beni in trust", quando il trust sia stato già precedentemente istituito: b1)         come nel caso precedente, si trascrive l´atto di trasferimento della proprietà (che questa  volta sarà con grande probabilità un atto "tipico", ad es. una compravendita) contro il disponente e a  favore del trustee; b2)         con successiva formalità si trascrive il vincolo in trust, come sopra; c)             nel caso di trust "autodichiarato", in cui cioè disponente e trustee coincidono e non vi è  alcun atto traslativo della proprietà, vi è solo la trascrizione del vincolo in trust, analoga a quelle  sopra descritte, e la descrizione dell´atto potrà essere "Istituzione di vincolo in trust". Il tema degli atti trascrivibili è molto complesso e non pare possibile approfondirlo in questa sede;  tuttavia, a conferma di quanto sostenuto sopra, si vuole concludere con questa notazione. La recente riforma del diritto societario ha introdotto la figura dei patrimoni destinati ad uno  specifico affare (artt. 2447 bis e seguenti c.c.) che, come è stato notato (79), presenta alcune analogie  con l´istituto del trust. A tal proposito, l´art 2447 quinquies c.c. dispone:   Diritti dei creditori. - Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero  dopo l´iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori  della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né,  salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti. Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili  iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la  destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri. Qualora la deliberazione prevista dall´art. 2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni  contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso  destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti  da fatto illecito. Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di  destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo. (80)   La disposizione citata, al secondo comma, parla di "destinazione allo specifico affare trascritta nei  pubblici registri". Tuttavia, tale norma non specifica come tale trascrizione debba avvenire, né - contestualmente  all´introduzione di tale norma - è stata modificata alcuna disposizione del libro sesto del codice,  onde introdurre in tale sede disposizioni ad hoc. Pertanto, il legislatore fa riferimento ad una trascrizione che non trova, se non in tale sede, la sua  legittimazione, esattamente come succede nel caso dell´art. 12 della Convenzione, come recepito  dalla legge italiana di ratifica. A questo punto, in presenza di norme simili nel nostro ordinamento, pare non più sostenibile negare  la trascrivibilità del vincolo in trust, sostenendo che essa non rientra fra gli atti previsti agli artt.  2643 e seguenti c.c. o, comunque, fra gli effetti previsti all´art. 2645 c.c.. La citata recentissima novella dell´art. 2645-ter (81) non dovrebbe mutare le considerazioni di cui  sopra infatti la trascrizione del vincolo in trust, tipico atto di destinazione, oltre a trovare la sua  giustificazione nell´art. 12 della Convenzione dell´Aja come abbiamo visto, quanto meno per i trust  rientranti nei limiti previsti da tale articolo, troverebbe ora giustificazione anche nell´art. 2645-ter  c.c..   6. - Trust interno: causa, interessi perseguiti e limiti al suo riconoscimento   L´atto istitutivo di trust è un negozio giuridico - quantomeno per il nostro ordinamento - atipico, con  causa variabile (liberale, solutoria, di gestione o di garanzia, a titolo oneroso, etc.). Tale negozio atipico non deve contrastare con disposizioni imperative e deve essere diretto a  realizzare interessi meritevoli di tutela. (82) Gli atti contemplati dall´art. 4 della Convenzione, in  quanto negozi collegati all´atto istitutivo, si reggono sulla validità dello stesso (essi sono validi se è  valido l´atto istitutivo e mutuano la loro causa da quella dell´atto istitutivo). L´atto istitutivo dovrà quindi sempre far emergere la sua causa e sottostare ad un giudizio di  meritevolezza (diversamente dalla causa dei contratti tipici); e ciò in modo particolare nei trust  liberali, a differenza di quelli che trovano la loro giustificazione razionale nel rapporto  sinallagmatico, nella causa associativa o comunque in altri rapporti caratterizzati da onerosità. E´ quindi estremamente opportuno che negli atti istitutivi di trust interno siano sempre esplicitate le  ragioni per le quali si istituisce il trust e le finalità che con lo stesso si vogliono perseguire, in modo  da renderne trasparenti gli obiettivi per una loro immediate verifica di meritevolezza e non  contrarietà con norme imperative del nostro ordinamento (83). E´ necessario, a questo punto, chiarire che l´indagine circa la validità del negozio istitutivo di trust e  dei connessi atti di sottoposizione e vincolo di beni al trust deve essere condotta in modo attento e  rigoroso caso per caso in relazione ai singoli negozi istitutivi individualmente considerati al fine di  verificare se per quella specifica fattispecie siano state osservate le norme di salvaguardia, in  sostanza non si sia "abusato" dello strumento del trust per realizzare un risultato che il nostro  ordinamento vieta.  Il ricorso alla legge straniera, per creare un rapporto riconoscibile ai sensi della Convenzione,  presuppone una analisi della fattispecie ed un giudizio di meritevolezza particolarmente pregnante.  Si tratta di verificare che tramite la scelta della legge straniera non vengano travalicati i limiti  imposti dal nostro ordinamento all´autonomia privata nel quadro dell´applicazione della  Convenzione.  Giova ricordare in proposito l´articolo 15, comma 1 della Convenzione, il quale contiene una  clausola generale di salvaguardia delle norme imperative della legge cui rinviano le regole di  conflitto del foro, e una lista a carattere esemplificativo di disposizioni la cui violazione conduce al  non riconoscimento del trust. Nella traduzione non ufficiale, la norma recita:   "La Convenzione non ostacolerà l´applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di  conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione  della volontà, in particolare nelle seguenti materie: a) la protezione di minori e di incapaci; b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio; c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima; d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali; e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità; f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede"  Sono poi da richiamare le norme di applicazione necessaria fatte comunque salve dall´art. 16 della  Convenzione, la cui individuazione, è da effettuare avendo presente il loro oggetto e il loro scopo,  ai sensi dell´art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (84), ed infine il dettato dell´art. 18 dello  stesso testo, che conduce a non applicare le norme della Convenzione qualora la loro applicazione  sia manifestamente incompatibile con l´ordine pubblico.  Queste disposizioni mirano certamente ad assicurare che il riconoscimento del trust previsto  dall´art. 11 della Convenzione avvenga senza produrre effetti dirompenti per l´ordine giuridico  interno, e in quanto tali devono senz´altro avere attuazione in ogni caso. L´esame dei profili relativi all´effetto delle norme di applicazione necessaria e alla manifesta  incompatibilità con l´ordine pubblico tocca temi generali del diritto internazionale privato, che  trovano la propria sede appropriata di discussione in altri ambiti.  Qui conviene invece soffermare l´attenzione sull´art. 15 della Convenzione, perché esso è  strettamente legato alla materia in discussione.  La norma fa salve le disposizioni imperative riguardanti materie tradizionalmente connesse al trust,  disciplinate dalle leggi richiamate dalle norme di conflitto del foro. Nel caso in cui il trust sia  ´interno´, le norme di conflitto del foro richiameranno per lo più l´applicazione di norme imperative  del diritto italiano. La violazione di tali norme, secondo quanto si ricava dall´art. 15, comma 2,  incide sulla riconoscibilità del trust, cioè sui suoi effetti nell´ordine giuridico del foro, salva  l´indicazione espressamente rivolta al giudice di cercare di realizzare gli obiettivi del trust con altri  mezzi giuridici. L´art. 15 assolve ad una funzione altamente lodevole, poiché tende ad assicurare che abbiano effetto  nel foro solo quei rapporti che possano inserirsi armoniosamente nel quadro delle norme di legge  non derogabili dall´autonomia privata. La valutazione da condurre in proposito compete senz´altro  al notaio, cui venga richiesto di prestare il proprio ministero, e non può mai essere delegata ad altri  (vedi infra, par. 7 ). L´interrogativo legittimo, che si pone al riguardo, concerne lo spazio operativo dell´ l´istituto  qualora, com´è assolutamente doveroso, venga rispettato puntigliosamente il limite al  riconoscimento stabilito dalle norme imperative richiamate dall´art. 15.  Sul punto in Italia si è sviluppata una casistica significativa, che abbraccia fattispecie disparate,  alcune delle quali già venute all´attenzione del giudice, o già oggetto di commento in dottrina, come  è noto . Non compete a questo studio entrare nel merito della singola soluzione. Va invece osservato  in linea generale che l´esame di liceità di cui si tratta deve essere effettuato in relazione alla  concreta volontà consegnata all´atto istitutivo, e agli effetti che deriverebbero nel foro dal rapporto  retto dalla legge straniera applicabile.  Sulla scia di tali rilievi, e senza la pretesa di fornire un esame completo delle varie ipotesi  richiamate dall´art. 15, che per la sua ampiezza è meritevole di trattazione in successivi e separati  studi deve ritenersi, ad esempio, che le norme dettate dal nostro legislatore per regolare la creazione  di patrimoni destinati in ambito societario, come pure la stessa disciplina della società a  responsabilità limitata unipersonale, non possano essere eluse mediante il ricorso al trust (85). Altra situazione che merita di essere toccata brevemente in linea generale per il suo immediato  rilievo notarile, è l´ipotesi in cui il trasferimento dei beni dal disponente al trustee leda (potenziali)  diritti dei legittimari, salvaguardati dall´art. 15 Conv. Sul punto è utile precisare in primo luogo che non sarà la mera istituzione del trust a porsi in  potenziale conflitto con i diritti dei legittimari, bensì l´atto di trasferimento dei beni o diritti dal  disponente al trustee, la cui validità o efficacia in linea di principio non è retta dalla legge scelta  secondo la Convenzione, ma dalla legge individuata dalle regole di conflitto del foro, secondo  quanto prevede l´art. 4 della stessa Convenzione (86). Qui peraltro si può osservare che, oltre alla  possibilità di esperire l´azione di riduzione (87), la norma contenuta nell´art. 15 della Convenzione  può condurre al non riconoscimento del trust, in quanto venga rilevato un effettivo contrasto tra il  trust in questione, e le disposizioni in materia di legittima (88). Pertanto, qualora il disponente non utilizzi beni costituenti la sola disponibile in sede di  trasferimento di beni al trustee, esso sarà potenzialmente attaccabile dopo la sua morte, anche se il  legittimario è uno dei soggetti beneficiari. I rischi di attaccabilità dell´atto sotto questo profilo  ovviamente non sussistono nel diritto inglese dove non esiste un istituto paragonabile alla nostra  legittima (89). Alla stessa stregua, e sempre a titolo esemplificativo, è possibile che si debbano formulare  valutazione analoghe quanto ad operazioni lesive dei diritti dei creditori mediante atti di  disposizione con cui determinati beni sono trasferiti al trustee. Qui può essere esperita l´azione  revocatoria, ma può anche non aversi il riconoscimento del trust, per effetto del richiamo a norme  imperative da parte della norma contenuta nell´art. 15 Conv. Da altro angolo di visuale, qualora l´analisi della fattispecie e della volontà negoziale dovesse  condurre a constatare che le stesse finalità perseguite attraverso la scelta della legge straniera sono  raggiungibili con altrettanta soddisfazione tramite l´applicazione del diritto italiano il ricorso al trust  sarebbe privo di ragionevolezza, ove pur non illegittimo (90). Alla luce delle considerazioni svolte, è pertanto necessario esaminare più a fondo il ruolo e la  responsabilità del notaio in relazione al ricevimento o all´autenticazione di atti istitutivi di trust,  come si farà nei paragrafi seguenti.   7. - Il ruolo e la responsabilità del notaio: considerazioni generali.   Affrontare un tema di così ampio respiro quale la responsabilità del notaio in relazione alla stipula  dell´atto istitutivo di trust è compito non facile, soprattutto alla luce della "trasversalità" propria  dell´istituto e della sua estrema flessibilità operativa, ciò che imporrebbe un´approfondita analisi  delle leggi straniere che sono chiamate a governare la fattispecie e delle clausole contenute nei  singoli atti istitutivi, il tutto da esaminare nel rapporto con le norme del nostro ordinamento interno  e, ancor prima, da coordinare con i principi generali. Rinviando a successivi studi l´esame dei rapporti tra legge straniera e legge italiana, clausole degli  atti istitutivi e ordinamento interno, non si può comunque non sottolineare che la materia offre  profili di particolare delicatezza e che il notaio, nell´accostarvisi, deve considerare con grande  attenzione e prudenza la estrema varietà delle fattispecie prevedibili e delle norme chiamate in  causa, tenuto conto che ruolo e responsabilità del notaio connessi alla sua pubblica funzione non  mutano nella specifica materia (91). L´analisi dei profili di responsabilità del notaio che stipula l´atto istitutivo di trust andrà effettuata in  stretta connessione con quanto affermato nei parr. precedenti e l´avere ammesso, sia pure  problematicamente, la legittimità in astratto del trust interno, non esime certo il notaio dallo  svolgere i compiti che istituzionalmente gli competono quale istituzione che mira a fornire certezze  in merito all´assetto ed alla titolarità dei diritti, compiti che in questa materia e per tutte le ragioni  indicate nei paragrafi precedenti, devono essere svolti con particolare attenzione e rigore.   8. - Intervento in atto notarile di persona che si dichiari trustee.   Si è già all´inizio precisato che nel caso in cui il trustee acquisti o venda un bene, o compia qualsiasi  altro atto relativo ai beni del trust fund, il notaio - ove richiesto - ha l´obbligo di accettare  l´incarico. Ciò discende - e su questo vi è unanimità di consensi - dall´art. 11, comma 2, Conv. in forza del  quale " ...il trustee (ha) la capacità di ... di comparire, in qualità di trustee, davanti a notai o altre  persone che rappresentino un´autorità pubblica". In queste fattispecie si pone solo un problema di verifica della legittimazione a disporre da parte del  trustee (92). Prima questione è se la fattispecie di intervento in atto di un trustee rientri o meno nell´ambito  applicativo dell´art. 54 r. not., a norma del quale "I notari non possono rogare contratti nei quali  intervengano persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che è dalla legge  espressamente stabilito, affinché esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentanti  giuridicamente obbligarsi". Su tale punto si osserva come tradizionalmente la norma si è considerata applicabile ai soli casi di  rappresentanza ed assistenza di soggetti incapaci o semi-incapaci. La tesi estensiva invece ritiene  applicabile la norma anche ai casi di rappresentanza organica e volontaria (93). Detto questo potrebbe ritenersi la norma non applicabile alla fattispecie di intervento in atto del  trustee di un trust, trattandosi di soggetto pienamente capace, che agisce in nome proprio, quale  gestore dei beni in trust. Il trustee è un soggetto titolare di diritti nell´interesse altrui; a costui quindi non saranno in alcun  modo applicabili le norme previste in tema di procura o mandato. Se ciò è vero in linea di principio, non è men vero che l´art. 54 r. not. è norma che costituisce un  punto di riferimento generale per tutte le ipotesi in cui siano coinvolte questioni di legittimazione a  disporre (in linea, del resto, con la tesi prevalente). Pertanto, al di là delle ipotesi in cui un soggetto interviene in atto notarile senza disvelare la sua  qualità di trustee, negli altri casi, qualora cioè tale soggetto si presenti di fronte al notaio quale  trustee di uno specifico trust potrebbe trovare applicazione l´art. 54 r. not, con la precisazione che  segue. E´ vero che il trustee è proprietario dei beni e quindi, come già detto, in linea di principio dovrebbe  agire senza dovere giustificare i propri poteri (salvo eventualmente dare prova di essere il trustee in  carica in quel momento), al fine di evitare che gli eventuali limiti costituiscano un vincolo alla  circolazione dei beni (94); tuttavia, tenuto conto del fatto che la qualità di trustee implica la titolarità  di un ufficio in virtù del quale la proprietà di cui egli è titolare deve essere gestita in modo da  soddisfare un interesse di soggetti terzi (nel caso di trust con beneficiari) o comunque un interesse  che trascende la sfera giuridica personale del trustee (nel caso di trust di scopo) (95), il notaio non  può trascurare che il trustee è un proprietario che ha il potere di scambiare ricchezza ma non di  distruggerla, con tutte le relative conseguenze con riferimento all´art. 54 r. not. (96). Può inoltre aggiungersi che non si tratta di valutare soltanto la posizione del trustee ma anche quella  dei terzi che con lui contrattano.  In linea generale le limitazioni ai poteri del trustee contenute nell´atto istitutivo di trust non saranno  opponibili al terzo acquirente a titolo oneroso di buona fede, ma resterà ferma la responsabilità del  trustee secondo la legge regolatrice (97). Tenuto conto che molto spesso gli atti istitutivi di trust contengono clausole che variamente  condizionano la "competenza" del trustee, anche indicando operazioni non implicanti  responsabilità, è sicuramente da approfondire il ruolo che in tale vicenda debba svolgere il notaio,  nel caso in cui il trustee abbia disvelato la propria qualità o il vincolo in trust risulti "rivelato" per il  bene oggetto dell´atto, dal momento che al trustee, come chiarito, non possono applicarsi le norme  in tema di rappresentanza, né volontaria né organica.   9. - Conclusioni.   Dopo questo excursus pare abbastanza chiaro che anzitutto il notaio ed il notariato non possono  esimersi dall´approfondire ulteriormente la materia, soprattutto per ciò che concerne il rapporto fra  norme della legge regolatrice e norme del nostro ordinamento interno nonché meritevolezza e  legittimità degli interessi che si intendono perseguire con il ricorso al trust. Non può infatti negarsi che il trust (anche interno) è una realtà che vive ed opera nel nostro  ordinamento in virtù della Convenzione de L´Aja, ratificata e pienamente operante e che la  giurisprudenza si è finora espressa in termini ampiamente positivi. D´altro canto non v´è dubbio che i problemi di adattamento dell´istituto sono molteplici e il compito  dell´operatore giuridico che intende strutturare un´operazione utilizzando il trust è molto delicato,  soprattutto alla luce del fatto che occorre utilizzare una legge straniera, la cui interpretazione,  trattandosi il più delle volte di ordinamenti di common law, si ricava non dai manuali bensì  dall´esame dei precedenti, non semplici da individuare (anche se i mezzi informatici ormai ne  agevolano davvero la ricerca). In particolare, negli ordinamenti di common law i precedenti giudiziari assurgono infatti al ruolo di  fonte del diritto in senso formale, pertanto nel panorama giuridico internazionale le leggi in materia  di trust, a prescindere dalla loro redazione più o meno minuziosa, non sono da considerarsi  esaustive.  Considerata la complessità della materia è da ritenere, qualora si aderisca alla tesi che il notaio che  accetta l´incarico di redigere un atto istitutivo di trust assuma la responsabilità della conoscenza  della legge straniera, che egli debba anche conoscere le regole di origine giurisprudenziale destinate  a governare la validità dell´atto di trust. E´ certo, quindi, che la complessità dell´istituto richiede una preparazione minuziosa e, salvo  limitatissimi casi, mai potrà essere un "prodotto pronto". Ciò significa che la verifica in merito alla utilizzazione del trust rispetto ad altri istituti a noi più  familiari andrà effettuata di volta in volta, con riguardo alla concreta fattispecie, alla luce del livello  di certezza giuridica che tramite esso si può conseguire. Soprattutto con riferimento a quest´ultimo aspetto, è evidente che se il notaio vuole assumere un  ruolo importante deve farlo secondo ciò che costituisce il suo "dna", quello di foro privilegiato di  produzione di strumenti giuridici dotati di certezza. Sarebbe pertanto erroneo assumere un ruolo di  totale distacco, limitandosi, in materia di trust, a svolgere il compito di mero certificatore.  Anche in questo settore il notaio dovrebbe assumere un ruolo attivo, proprio al fine di evitare che  vengano immessi nel circuito giuridico atti che producano incertezza in merito all´assetto ed alla  titolarità dei diritti. Si deve evitare, per quanto possibile, di rimettere alla decisione giudiziaria  rapporti aventi rilevanza non solo sul piano patrimoniale ma anche, e soprattutto, sul piano sociale;  conseguentemente, in particola modo per i trust destinati a durare nel tempo, dovrà porsi particolare  cura nel rendere conoscibile con certezza il trust e le sue regole (98) nonché le successive vicende  relative ai soggetti che ruotano attorno al trust (trustee, beneficiari, ed eventualmente guardiano) in  modo da evitare, per quanto possibile, le incertezze da parte dei terzi.   Luigi Francesco Risso, Daniele Muritano    1)         La Convenzione è redatta in francese ed inglese, e fa fede il testo nell´una e nell´altra lingua.  La Conferenza dell´Aja di diritto internazionale privato ha pubblicato i due testi, con il rapporto  esplicativo, sul proprio sito web. Per comodità di lettura saranno citati nel testo gli articoli della  Convenzione nella traduzione italiana non ufficiale, pubblicata sulla G.U. 8 novembre 1989, n. 261.  Può essere utile confrontare con quest´ultimo, per la resa in italiano, la traduzione proposta  dall´associazione "Il trust in Italia" a cura di Elena Incisa di Camerana, reperibile in Quaderni della  rivista Trusts e attività fiduciarie, n. 1, 2001 oppure sul sito dell´associazione www.il-trust-in- italia.it.  2)         Vedi per lo stato della questione all´epoca A. Dyer e H. Van Loon, Rapport sur le trusts et  institutions analogues, in Actes et documents de la Quinzième session (1984), tomo II, Trust - Loi  applicable et reconnaissance, II,  La Haye, Olanda, 1985, p. 10 ss, a p. 77 ss.  3)         Cfr. artt. 13, 15, 16, 18 e 19 della Convenzione stessa. 4)         L´espressione "trust interno" si deve a Maurizio Lupoi. 5)         Cfr. M. Lupoi, Trusts,  Milano, 2001, p. 546. 6)         Per uno sguardo d´insieme sulla prassi in materia, si consenta di rinviare a D. Muritano,  Trust e diritto italiano: uno sguardo d´insieme (tra teoria e prassi), in VN, 2005, II, p. 466, e alla  rassegna di dottrina e giurisprudenza ivi contenuta. 7)         La traduzione non ufficiale, curata da Elena Incisa di Camerana, è riportata in  R.Dabormida  - P.Dibari - A.Fusi - E. Incisa di Camerana - G. La Torre - D. Mazzone - F. Steidl, Leggi tradotte,  Quaderno n. 1 della rivista Trusts e attività fiduciarie  Milano, 2001, 2.  8)         M. Lupoi, Trusts, cit., pp. 533 ss., con riferimento ai lavori preparatorî della Convenzione. 9)         Cfr. per riferimenti M. Lupoi, Trusts, cit. pp. 520 ss. 10)     In particolare da G. Broggini, Il trust nel diritto internazionale privato italiano, in AA.VV., I  trusts in Italia oggi, a cura di I. Beneventi, Milano, 1996, p. 11; G. Broggini, Trust e fiducia nel  diritto internazionale privato, in Europa e diritto privato, 1998, p. 410 ss.; F. Gazzoni, Tentativo  dell´impossibile (osservazioni di un giurista "non vivente" su trust e trascrizione, in RN, 2001, p.  11; F. Gazzoni, In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi  sul trust e su altre bagattelle), in RN, 2001, p. 1247; C. Castronovo, Trust e diritto civile italiano, in  VN, 1998, p. 1323; L. Ragazzini, Trust interno e ordinamento giuridico italiano, in RN, 1999, p.  279; S. Mazzamuto, Il trust nell´ordinamento italiano dopo la Convenzione dell´Aja, in VN, 1998, p.  754. Tale argomento non sembra essere stato affrontato con sufficiente approfondimento dalle  pronunce giurisprudenziali in tema di trust interno. Le pronunce giurisprudenziali che dedicano  spazio al tema sono Trib. Belluno, 25 settembre 2002 (decr.), in TAF (in seguito: TAF), 2003, p.  255 (che, con ragionamenti che paiono non condivisibili giunge a negare l´ammissibilità dei trust  interni), e Trib. Bologna 1° ottobre 2003 n. 4545, in TAF, 2004, p. 72. Altri provvedimenti giurisdizionali si sono fino ad oggi occupati nel nostro paese di trust interno: v.,  fra i più recenti, Trib. Pisa, 22 dicembre 2001, in TAF, 2002, p. 241; Trib. Bologna, 16 giugno  2003, in TAF, 2003, p. 580; Trib. Bologna, 1° ottobre 2003, n. 4545, in TAF, 2004, p. 72; Trib.  Trento, sez. Cavalese, Giudice Tavolare, 20 luglio 2004, in TAF, 2004, p. 573; Trib. Brescia, 12  ottobre 2004, n. 4185, in TAF, 2005, p. 83, Trib. Venezia 4 gennaio 2005 in TAF, 2005, p. 245,  Trib. Parma  3 marzo 2005, in TAF 2005, p. 409, che con sentenza nel procedimento di ammissione  alla procedura di concordato preventivo dispone che il commissario giudiziale dia attuazione ad un  trust "interno", Trib. Trento 7 aprile 2005 in TAF, 2005, p. 406; Trib. Velletri 7 marzo 2005, in  TAF, 2005, p. 407; Trib. Velletri 29 giugno 2005, in TAF, 2005, p. 577; Trib Milano 8 marzo 2005,  in TAF, 2005, p. 585; Cass. pen., Sez. VI, 18 dicembre 2004, in TAF, 2005, p. 574; Trib. Trieste,  Giudice Tavolare, 23 settembre 2005 e Trib. Firenze 2 luglio 2005, in TAF, 2006, p. 83 e p. 89.  Esistono altre pronunce che riconoscono indirettamente l´ammissibilità di trust interni  pronunciandosi favorevolmente in relazione alla trascrizione del vincolo in trust nei registi  immobiliari: Trib. Chieti, 10 marzo 2000, in TAF, 2000, p. 372; Trib. Bologna, 18 aprile 2000, in  TAF, 2000, p. 372; Trib. Milano, 8 ottobre 2002, in TAF, 2003, p. 270; Trib. Verona, 8 gennaio  2003, in TAF, 2003, p. 409; Trib. Parma, 21 ottobre 2003, in TAF, 2004, p. 73, in tema di trust  autodichiarato. Sempre in relazione ad un trust autodichiarato, in una vicenda in verità un po´  particolare, Trib. Napoli, 1° ottobre 2003, in TAF, 2004, p. 74, ha dichiarato tale tipologia di trust  non contemplata dalla Convenzione e quindi non riconoscibile in Italia, mentre in secondo grado  App. Napoli, 27 maggio 2004, in TAF, 2004, p. 570, ha ritenuto il trust valido ma non trascrivibile  (sulla trascrizione del vincolo in trust cfr. infra, par. 5). Infine, si segnala Trib. Santa Maria Capua Vetere (decr.), 14 luglio 1999, in TAF, 2000, p. 251, in  quanto (unitamente a quelli già citati del Tribunale di Belluno e del Tribunale di Napoli) completa il  novero delle pronunce contrarie al riconoscimento del trust interno in Italia. Una rassegna completa delle pronunce giurisprudenziali in materia si trova in D. Muritano, Trust e  diritto italiano, cit. Tutte le sentenze e i decreti italiani in materia di trust fino alla prima metà del  2005 si trovano ora ordinatamente raccolti in La giurisprudenza italiana sui trusts, Quaderno n. 4  della rivista Trusts e attività fiduciarie, Milano, 2005. 11)     Il terzo comma dell´art. 3 della Convenzione di Roma, richiamata dall´art. 57 della nostra  legge di riforma del diritto internazionale privato, n. 218 del 31 maggio 1995, così recita: "La scelta  di una legge straniera ad opera delle parti, accompagnata o non dalla scelta di un tribunale straniero,  qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un unico paese, non può  recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto,  qui di seguito denominate "disposizioni imperative". Sull´applicazione della Convenzione di Roma a contratti puramente interni, v. in particolare S.M.  Carbone, Trust interno e legge straniera, in TAF, 2003, p. 333; R. Luzzatto, "Legge applicabile" e  "riconoscimento" di trusts secondo la Convenzione dell´Aja, in TAF, 2000, p. 7, spec. pp. 14 ss.; L.  Rovelli, Libertà di scelta della legge regolatrice, in TAF, 2001, p. 505; A. Gambaro, Trasferimento  di quote sociali al trustee: iscrizione nel registro delle imprese, in TAF, 2000, p. 225, in commento  alla citata sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; F. Mosconi, Diritto internazionale  privato e processuale, I, Torino, 1996, p. 169; N. Boschiero, voce Obbligazioni contrattuali (dir.  internaz. priv.), in EdD, aggiorn., vol. IV, Milano, 2000, p. 821 ss.; L. Forlati Picchio, voce  Contratto nel diritto internazionale privato, in Dig/priv., vol. IV, Torino, 1999, pp. 214 ss.; G.  Petrelli, Formulario notarile commentato, vol. III, tomo I, Milano, 2003, p. 605. La possibilità di scelta di una legge straniera per regolare un rapporto contrattuale per il resto del  tutto interno era già ammessa nell´art. 25 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al  codice civile (cd. preleggi), oggi abrogato dalla legge 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del diritto  internazionale privato). 12)     Cfr. G. Broggini, Il trust nel diritto internazionale privato italiano, cit., p. 21. 13)     Per un caso di questo genere: Dubai Aluminium Company Limited v. Deloitte Haskins &amp;  Sells, Coopers &amp; Lybrand Deloitte, Fox &amp; Gibbons (QBD (Comm Ct), 6 luglio 2001). Un primario  studio di solicitors inglesi che operava per clienti del Dubai s celse nella specie come legge  applicabile al trust il diritto dell´Emirato del Dubai, che però non conosce l´istituto del trust. 14)     Cfr. G. Palermo, Contributo allo studio del trust e dei negozi di destinazione disciplinati dal  diritto italiano, in RDComm., 2001, I, p. 391; Id., Sulla riconducibilità del "trust interno" alle  categorie civilistiche, in RDComm., 2000, I, p. 133. 15)     Trib. Velletri (ord.) 29 giugno 2005, in TAF, 2005, p. 577 e in Eur. e dir. priv., 2005, p. 785 ,  con commento di S. Mazzamuto, Trust interno e negozio di destinazione. 16)     Art 39-novies del  Decreto Legge n..273 del 30 Dicembre 2005 convertito in legge il 9  febbraio 2006. 17)     Questo paragrafo è stato redatto con il fondamentale contributo del Prof. Michele Graziadei,  che ringraziamo. 18)     Cfr. A.E. von Overbeck, Rapport explicatif § 123, in Actes et documents, cit., p. 397: "La  faculté prévue par l´article 13 est ouverte aux juges de tous les Etats contractants, mais il est  évident qu´il s´agit en fait d´une clause de sauvegarde en faveur des Etats ne connaissant pas le  trust.". 19)     Id., § 124, p. 397: "On notera encore que cette disposition permet au juge d´un Etat ne  connaissant pas le trust de refuser la reconnaissance du trust parce qu´il estime qu´il s´agit d´une  situation interne.". 20)     Id., § 123: "La clause sera surtout utilisée par les juges qui estiment que la situation a été  abusivement soustraite à l´application de leur propre loi.". 21)     La contrarietà  manifesta del trust all´ordine pubblico comporta la disapplicazione della  Convenzione ai sensi dell´art. 18 dello stesso testo ,  si avrà quindi la caducazione sia del trust che  dei negozi dispositivi. 22)     Di diversa opinione M. Lupoi, Lettera a un notaio conoscitore dei trusts, in RN, 2001, pp.  1161-1162 il quale ritiene che il diniego del riconoscimento comporti la nullità del trust e  conseguentemente la nullità degli atti di dotazione per mancanza di causa. 23)     La regola generale di interpretazione posta dall´art. 31 precisa che oltre al contesto deve  tenersi conto anche di ogni: "pratique ultérieurement suivie dans l´application du traité par laquelle  est établi l´accord des parties à l´égard de l´interprétation du traité". I mezzi sussidiari di  interpretazione contemplati dall´art. 32 (tra cui in particolare i lavori preparatori e le circostanze  relative alla conclusione del trattato), sono invece ammessi per confermare l´interpretazione ottenuta  in modo conforme all´art. 31, oppure per determinare il senso della norma, allorché l´interpretazione  basata sull´art. 31 conduca ad un senso ambiguo o oscuro, o ad un risultato manifestamente assurdo  o irragionevole.  24)     Sul punto S. Bariatti, L´interpretazione della Convenzioni internazionali di diritto uniforme,  Milano, 1986, p. 183 "Il metodo di interpretazione adottato dalla Convenzione ha natura  prevalentemente oggettiva...", per quanto poi l´oggettivismo debba ritenersi "qualificato" p. 185. 25)     A.E. von Overbeck, Rapport explicatif, cit., § 123, p. 397. Vedi indietro la nota 16 che riporta  il testo nell´originale francese. 26)     Trib. di Bologna 1° ottobre 2003, n. 4545 giudica inammissibile una interpretazione dell´art.  13 tale da implicare un disconoscimento obbligatorio o - peggio - "capriccioso" dei trust interni. 27)     Avvertiva peraltro correttamente P. Piccoli, La Convenzione de L´Aja sulla legge applicabile  ai trusts, dell´ 1 luglio 1985, ratificata il 16 ottobre 1989 ed i riflessi di interesse notarile, in AA.  VV., Fiducia, trust, mandato e agency, Milano, 1991, p. 137 ss., a p. 149, che: "l´assenza di un  meccanismo di interpretazione unitario della convenzione nel caso di divergenti interpretazioni da  parte dei giudici nazionali (...) potrà determinare, in taluni casi, scarsa uniformità nella  applicazione normativa.".  28)     Il punto è pacifico per tutti i commentatori. Si veda in proposito l´analisi di L. Smith, in M.  Graziadei, U. Mattei, L. Smith, Commercial Trusts in European Private Law, Cambridge, 2005, p.  410 ss.; è invece aperta la discussione intorno a cosa possa costituire violazione dell´ordine pubblico  ai sensi dell´art. 18 della Convenzione. La medesima soluzione è accolta riguardo al diritto  scozzese: G. Gretton, ibid., p. 424, ss., secondo cui è improbabile che l´art. 18 venga effettivamente  invocato per disattendere la scelta della legge straniera.   29)     Re Barton (Deceased), (2002) EWHC 264, (2002) WTLR 469 (Ch). Il giudice che ha reso la  sentenza è Lawrence Collins.  30)     An act to enable Malta to ratify the Convention on the law applicable to trusts and on their  recognition, and to make certain amendments to the offshore Trusts Act, cap. 331, Act n. XX of  1994. 31)     Loi du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires, pubblicata in Mém. 4 n°  124 del 3 settembre 2003, p. 2620. Vedi in proposto S. Jacoby, in M. Graziadei, U. Mattei, L. Smith  (cur.), Commercial Trusts, cit., p. 421-422. 32)     Nei Paesi Bassi la Convenzione è stata  ratificata con la legge intitolata Wet conflictenrecht  trusts, Staatsblad 1995, 505.. Sulla ratifica della Convenzione in tale paese: A. E. Von Overbeck, La  ratification de la Convention de La Haye sur le Trust par les Pays-Bas : un exemple pour la Suisse  ?, in Collisio Legum, Studi di diritto internazionale privato per Gerardo Broggini, Milano, 1996, p.  367 ss. 33)     La sentenza della Corte suprema olandese del 18 novembre 1998, n. 31.756, è commentata  da  A. Dyer, International Recognition and Adaptation of Trusts: The Influence of the Hague  Convention, 32 Vand. J. Trans. Law, 989, p. 1017-1018 (1999) e da M. Koppenol-Laforce, in M.  Graziadei, U. Mattei, L. Smith (cur.), Commercial Trusts, cit., p. 422 ss.   34)     International Trusts Act, R.S.B.C., 1996, c. 237; C.C.S.M. c. T165; S.N.B. 1998, c. I-12.3,  R.S.N.L., 1990, C.I.-17, R.S.P.E.I. 1988, c.I-7; International Convention Implementation Act ,  R.S.A., 2000, c. I-6, s. 1; Trusts Convention Implementation Act, S.S. 1994, c. 23.1. Nello Yukon è  attesa l´entrata in vigore della Parte 6 di An Act to Amend the Trustee Act, S.Y. 2001, c. 11.  35)     Vedi gli art. 3107-3108 CCQ. L´art. 3082 del medesimo codice stabilisce che le norme di  diritto internazionale privato contenute nel codice non si applicano se, tenuto conto di tutte le  circostanze, è manifesto che la situazione ha un legame remoto con la legge di un altro Stato.  Tuttavia la medesima norma deroga a tale criterio qualora la legge straniera sia scelta mediante un  atto giuridico.  36)     I documenti citati nel testo sono pubblicati sul sito del suddetto Dipartimento:  <www.ejpd.admin.ch>. 37)     Message concernant l´approbation et l´exécution de la Convention de La Haye relative à la  loi applicable au trust et à sa reconnaissance del 5 dicembre 2005. 38)     Il riferimento è alle opinioni espresse dai proff. Gutzwiller, Von Overbeck e Vischer,  menzionate nel documento "Résultats de la procédure de consultation",  p. 12, pubblicato dal  Dipartimento federale per la giustizia  nell´aprile 2005.  39)     Messaggio, cit., p. 44. 40)     Messaggio, cit., p. 45. L´art. 17 della legge federale sul  diritto internazionale (LDIP) privato  preclude l´applicazione del diritto straniero  qualora esso conduca ad un risultato incompatibile con  l´ordine pubblico svizzero. L´art. 18 della medesima legge fa salva l´applicazione delle disposizioni   imperative del foro che, in ragione del loro scopo particolare, sono applicabili qualunque sia il  diritto designato secondo le norme della medesima legge.  41)     Cfr. in particolare la giurisprudenza richiamata alla nt. 9, nonché la rassegna contenuta nello  scritto di D. Muritano, Trust e diritto italiano, cit. 42)     Raccolta, 1994, I,1717. 43)     Trib. Belluno, 25 settembre 2002, cit.. 44)     S.M. Carbone, Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento  dei suoi effetti nella Convenzione dell´Aja del 1985, in TAF, 2000, p. 145-146. Cfr. anche A.  Gambaro, Trust e trascrizione, in TAF, 2002, p. 346. Dal momento che il trust è istituto sconosciuto  a molti ordinamenti, si è avvertita la necessità di definirlo. La Convenzione è stata infatti definita  "auto-referenziale" da M. Lupoi, Trusts, cit., p. 501, in quanto "definisce essa stessa il fenomeno  giuridico che regolamenta". 45)     L. Rovelli, Libertà di scelta della legge regolatrice, cit., p. 505. 46)     Ibidem, p. 510. 47)     Il retroterra storico della norma è ora oggetto dei seguenti studi: M. Graziadei, The  Development of Fiducia in Italian and French Law from the 14th Century to the End of the Ancien  Régime, in R. Helmholz  e  R. Zimmermann (cur.), Itinera Fiduciae, Trust and Treuhand in  Historical Perspective, Berlino, 1999, 237; F. Treggiari, Minister ultimae voluntatis, I, Napoli,  2002; M. Lupoi, I trust nel diritto civile, in Trattato di diritto civile diretto da Rodolfo Sacco,  Torino, 2004, p. 81 ss.. Tutti questi studi  illustrano la dottrina del diritto comune,  analizzano  l´esperienza pratica maturata all´epoca, e documentano il ruolo che ebbe il notariato nella storia  dell´istituto.  48)     Cfr. il Preambolo alla Convenzione, e il Rapporto di Von Overbeck, cit., § 36, p. 378,  secondo cui la Convenzione si applica ai trust noti nel mondo di common law e agli istituti analoghi  di altri Paesi.   49)     C. Grassetti, Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento  giuridico, RDComm., 1936, I, 345; Id., Trust anglosassone, proprietà fiduciaria e negozio  fiduciario, ivi, 548. 50)     N. Lipari, Il negozio fiduciario, Milano, 1964, pp. 153 ss., 182, 187 ss. 303 ss., 390 ss.,  i  riferimenti riguardano la figura della ´fiducia statica´, che ha trovato accoglimento nella  giurisprudenza delle nostre corti a partire da Cass. 21 novembre 1975, n. 3911, in GI, 1977, I, 1, c.  984. Vedi ora Id., Fiducia statica e trusts, in Rass. dir. civ., 1996, p. 483 ss . 51)     P.G. Jaeger, La separazione del patrimonio fiduciario nel fallimento, Milano, 1968. 52)     Trib. Belluno (decr.), 25 settembre 2002, cit.. 53)     G. Contaldi, Il trust nel diritto internazionale privato italiano, Milano, 2001, pp. 131 ss. 54)     Se, infatti, si interpreta l´art. 13 come norma diretta al legislatore, al pari dell´art. 26 della  Convenzione stessa, che regolamenta le riserve che possono essere espresse  dagli Stati in sede di  ratifica, essa risulta non rilevante, dal momento che il legislatore non ha esercitato la facoltà di  dettare norme al fine di non riconoscere i trust puramente interni. 55)     G. Contaldi, Il trust, cit., p. 131-132, e ivi nt. 106. 56)     Il riferimento operato dall´autore al diritto del New Brunswick è peraltro inconferente, poiché  il Conflict of Laws Rules for Trusts Act 1988 adottato da quella provincia canadese, cui si riferisce  l´A.,   regola esclusivamente i conflitti di legge tra le varie province del Canada. La Convenzione ha  invece effetto nel New Brunswick in forza del  International Trusts Act 1998.  57)     Cfr. in particolare M. Lupoi, Trusts, cit., p. 541, autore che per primo ha proposto tale  interpretazione dell´art. 13 e R. Luzzatto, "Legge applicabile" e "riconoscimento" di trusts secondo  la Convenzione dell´Aja, cit., spec. p. 16. 58)     Cfr. da ultimo le citate Trib. Bologna 16 giugno 2003 e 1° ottobre 2003; Trib. Brescia 12  ottobre 2004. 59)     Dunque, come rilevava P. Piccoli, La Convenzione de L´Aja, cit., p. 153, la scelta della legge  straniera non potrà essere "né immotivata né fraudolenta". Cfr. Trib. Brescia, 12 ottobre 2004, n.  4185, cit.: "(il riconoscimento) dovrà essere negato solo in mancanza di qualsiasi ragionevole e  legittima giustificazione del ricorso all´istituto". Tale tesi era sostenuta in dottrina, già più di dieci  anni or sono, da M. Lupoi, Introduzione ai trusts, Milano, 1994, p. 148 ss. Lo stesso autore  osservava che l´art. 13 della Convenzione può essere applicato dal giudice quando, ad esempio, la  particolare configurazione di uno specifico trust renda non esperibile l´azione revocatoria per la  difficoltà di individuare il giusto convenuto: M. Lupoi, Lettera ad un notaio, cit.; e v. anche Id., La  reazione dell´ordinamento di fronte a trust elusivi, TAF, 2005, p. 333. 60)     "La segregazione è un effetto ineliminabile di qualsiasi trust "riconosciuto" in forza delle  norme della Convenzione." L´espressione è di M. Lupoi, Osservazioni su due recenti pronunce in  tema di trust, in RN, 2004, p. 570, ripubblicato in TAF, 2004, p. 362. 61)     V. sopra, par. 3. 62)     Cfr., in giurisprudenza, Trib. Bologna 1° ottobre 2003; Trib. Verona 8 gennaio 2003; Trib.  Parma, 21 ottobre 2003, tutte già citate. In dottrina, S.M. Carbone, Autonomia privata, cit., p. 147;  Id., Trust interno, cit., p. 338; F. Steidl, Trust auto-dichiarati: percorsi diversi della trascrivibilità,  in TAF, 2003, p. 377; contra F. Gazzoni, In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato, cit., p.  1251. 63)     Infatti, chi sostiene la non legittimità dei trust interni deve per forza sostenere che la  Convenzione non si applichi ad essi (cfr. F. Gazzoni, op. ult. cit, loc. cit). 64)     Cfr. A. Palazzo, Pubblicità immobiliare ed opponibilità del trust, in TAF, 2002, p. 338. In  giurisprudenza, v. Trib. Firenze, 6 giugno 2002, in TAF, 2004, p. 256. 65)     M. Lupoi, Trusts, cit., p. 576. 66)     In proposito v. P. PICCOLI, I trusts e figure affini in diritto civile. Analogie e differenze, VN,  1998, p. 785; S.M. Carbone, Trust interno e legge straniera, cit., p. 338; A Gambaro, Trasferimento  di quote sociali al trustee: iscrizione nel registro delle imprese, cit., p.156; L. Rovelli, Libertà di  scelta della legge regolatrice, cit., p. 507; A. Palazzo, Pubblicità immobiliare ed opponibilità del  trust, cit., p. 341 ss.; L. Santoro, Il trust in Italia, Milano, 2004, p. 70 ss.. In giurisprudenza, v. in  particolare Trib. Bologna 16 giugno 2003 e 1° ottobre 2003 nonché Trib. Brescia 12 ottobre 2004.  67)     V. L. Rovelli, Libertà di scelta della legge regolatrice, cit., p. 512. Sui rapporti fra trust e  risultanze pubblicitarie nei pubblici registri, v. infra, par. 5. 68)     Ricordiamo quanto scriveva oltre trent´anni fa P. G. Jaeger, La separazione del patrimonio,  cit., p. 365, in relazione al rilievo secondo cui l´art. 2740 c.c. avrebbe fatto ostacolo al  riconoscimento delle ragioni del fiduciante nel caso di fallimento del fiduciario o di esecuzione  forzata dei creditori sui suoi beni: "Infine (ma introduciamo quest´ultima osservazione solo per  completezza, perché ci sembra impossibile che qualcuno possa seriamente avanzare un simile  argomento) è evidente che il principio dell´art. 2740 c.c. è del tutto neutro ai fini della soluzione  della questione. Sarebbe quanto mai arbitrario  leggere nel termine "i suoi beni", riferito al  debitore, un richiamo alla nozione civilistica di proprietà; laddove il concetto di patrimonio,  implicitamente presente nella norma, deve essere precisato e riempito di contenuto." (enfasi  aggiunta). 69)     Oltre alla posizione contraria, più volte citata, di F. Gazzoni, cfr., in senso favorevole alla  trascrivibilità,  P. Piccoli Troppi timori in tema di trascrivibilità del trust in Italia, in Not, n. 6/1995,  pp. 616-619,  P. Piccoli Le trascrizioni degli atti riguardanti trusts (con E.Corso e M. Dolzani), in  RN, 1995, pp. 1389-1404, A. Palazzo, Pubblicità immobiliare ed opponibilità del trust, cit.; A.  Gambaro, Trust e trascrizione, cit.; Trascrizioni di atti attributivi di beni immobili al trustee, saggi  di F. Steidl; M.L. Cenni, G. Gallizia in TAF, 2002, pp. 350 ss.; M. Lupoi, Trusts, cit., p. 605. Nel  seguito, limiteremo l´analisi all´ipotesi di pubblicità immobiliare retta dalle norme del codice civile.  Quanto alla pubblicità nel sistema tavolare, si rinvia allo scritto di M. Dolzani, Il trust nel sistema  pubblicitario del libro fondiario, in TAF, 2003, p. 567. La poca giurisprudenza in argomento è  costituita dai già citati Trib. Belluno (decr.), 25 settembre 2002, (contrario all´ammissibilità del trust  interno nel nostro ordinamento); Trib. Trento, sezione distaccata di Cavalese (decr.), Giudice  Tavolare, 20 luglio 2004, in TAF, 2004, p. 573 e Trib Trieste (decr.), Giudice Tavolare, 23  settembre 2005, in corso di pubblicazione su TAF, n. 1 del 2006 (i quali hanno ordinato  l´intavolazione del diritto di proprietà del trustee con l´annotazione della costituzione in trust). 70)     Cfr. A Gambaro, Trust e trascrizione, cit., p. 347. 71)     Trib. Pisa, 22 dicembre 2001, cit. 72)     L Ragazzini, Trust interno e ordinamento giuridico italiano, cit.; F. Gazzoni, Tentativo  dell´impossibile, cit., p. 15 ss.; C. Castronovo, Trust e diritto civile italiano, cit., p. 1335. 73)     Cfr., oltre agli autori già citati, App. Napoli, 27 maggio 2004, in TAF, 2004, p. 570 che,  rifiutando la trascrizione di un trust autodicharato, fonda la motivazione sulla discutibile  affermazione che la trascrizione è volta a risolvere questioni di appartenenza e non questioni di  disponibilità aventi causa dalla disponibilità del bene. Cfr. infra, quanto sostenuto in relazione agli  artt. 2447 bis e seguenti c.c. Del tutto particolare, nonché isolata, è la posizione di C. Castronovo, Trust e diritto civile italiano,  cit., secondo cui la trascrizione nei pubblici registri non potrebbe avere l´effetto di rendere  opponibile ai terzi il vincolo in trust, tuttavia la conoscenza del trust che i terzi acquirenti possono  avere da tale trascrizione (una sorta di pubblicità notizia) legittimerebbe una exceptio doli generalis. Cfr. anche C.M. Bianca, Diritto civile, vol. 6, La proprietà, Milano, 1999, p. 203, il quale ritiene  che gli artt. 11 e 12 riguardino materie che attengono all´esclusiva competenza delle leggi nazionali  e "non possano quindi valere come diritto interno senza una legge che stabilisca i presupposti di  opponibilità degli atti sui beni e i modi della loro pubblicità", anche in considerazione del fatto che  lo stesso art. 15 della Convenzione stabilisce che la stessa non ostacola "l´applicazione delle  disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a  dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie:  (...)  d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali; e) la protezione di creditori in casi di  insolvibilità;(...)". 74)     F. Steidl, Trust auto-dichiarati: percorsi diversi della trascrivibilità, cit.. Cfr., in  giurisprudenza, le sentenze citate alla nt. 9, Corte Cost. 21 ottobre 2005, n. 394, che ha ammesso la  trascrizione del provvedimento di assegnazione non in proprietà della casa familiare al genitore  naturale affidatario di minore, è significativa di come al principio di tassatività della trascrizione si  preferisca la tutela degli interessi in gioco. 75)     Cfr. F. Steidl, Trascrizione di atti attributivi di beni immobili al trustee, cit., dove si citano la  trascrizione degli atti d´obbligo edilizio ("(...) prassi notarile (...) spesso trasfusa in numerose  norme, soprattutto di rango regionale", ivi, nota 3), quella relativa alla cd. legge sulla  cartolarizzazione (v. sopra par. 4) oltre alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della  casa familiare al coniuge affidatario dei figli in sede di divorzio e di separazione coniugale ai fini  dell´opponibilità ai terzi (sancito dalla giurisprudenza: C. Cost. 27 luglio 1989, n. 454, in FI., 1989,  I, c. 3336). 76)     F. Steidl, Trust auto-dichiarati: percorsi diversi della trascrivibilità, cit., p. 377. 77)     Cfr. in partic. i citati Trib. Trento, sezione distaccata di Cavalese (decr.), Giudice Tavolare,  20 luglio 2004; Trib. Milano, 8 ottobre 2002; Trib. Verona, 8 gennaio 2003; Trib. Pisa, 22 dicembre  2001. Cfr. anche M.L. Cenni, Trascrizioni di atti attributivi di beni immobili al trustee, cit., p. 355. 78)     Cfr. in partic. M.L. Cenni, Trascrizioni di atti attributivi di beni immobili al trustee, cit., p.  355. 79)     Trib. Parma, 21 ottobre 2003; Trib. Bologna, 1° ottobre 2003 e 16 giugno 2003. Cfr. anche  M. Lupoi, Osservazioni su due recenti pronunce in tema di trust, cit., p. 569. 80)     Corsivi aggiunti. 81)     Vedi nota 16 82)     Cfr. quanto disposto dall´art. 1322, secondo comma, c.c. in tema di contratti. Cfr. Trib  Trieste, Giudice Tavolare, 23 settembre 2005, in TAF, 2006, p. 83. 83)     Valutazioni che, naturalmente, spettano al giudice. 84)     Su cui si veda Contaldi, Il trust nel diritto internazionale privato, cit., p. 188 ss. 85)     L´art. 2447 c.c. impone limiti (per es.10% del patrimonio netto della società) ed adempimenti  pubblicitari certamente non superabili con il ricorso al trust. 86)     Sul piano strutturale occorre infatti distinguere l´atto istituivo del trust dall´atto di  trasferimento dei beni o diritti al trustee. Cfr. G. De Nova, Trust: negozio istitutivo e negozi  dispositivi, in TAF, 2000, 162. 87)     Vedi Trib. Lucca, 23-9-1997, in FI, 1998, I, 2007 e 3391. 88)     Vedi in proposito A.E. von Overbeck, Rapport explicatif, cit.,.§54. Cfr. inoltre M. Lupoi,  Lettera a un notaio, cit., 348 ss.. 89)     Cfr. A. Zoppini, Le successioni in diritto comparato, in Trattato di diritto comparato diretto  da  R. Sacco, Torino, 2002, 74 ss. 90)     Si leggano in proposito i rilievi di A. Gambaro, Il diritto di proprietà, in Trattato di diritto  civile e commerciale, VIII, t. 2  diretto da A. Cicu, F. Messineo  L. Mengoni, Milano, 1995,  p. 639- 640, il quale ritiene che il rischio di lacune critiche a parte subiecti in relazione all´impiego del trust  vada tenuto ben  presente nel valutare il ricorso all´istituto in ambiente di civil law. 91)     La novità del tema è testimoniata dalla limitata presenza di dottrina e dalla totale assenza di  pronunce giurisprudenziali. In dottrina sul tema cfr. A. De donato, Trust: aspetti notarili, in  Quaderni di Federnotizie, 12, 2001, p. 23; A. Fusaro, Trust: la responsabilità del notaio, in  Quaderni di Federnotizie, 12, 2001, p. 40; G. Gallizia, Il notaio e la legge del trust, in Quaderni di  Federnotizie, 12, 2001, p. 46; M. Dolzani, La responsabilità del notaio: il caso particolare del trust  azionario, in Quaderni di Federnotizie, 12, 2001, p. 47; L.F. Risso, Dibattito sulla legge regolatrice  del trust e ruolo del notaro, in TAF, 2001, 3, p. 333; M. Lupoi, Dibattito sulla legge regolatrice del  trust e ruolo del notaro, in TAF, 2000, p. 484; Id., Trusts, Milano, 2001, p. 582; G.F condò,  Dibattito sulla legge regolatrice del trust e ruolo del notaro, in TAF, 2000, p. 478; G. De nova,  Dibattito sulla legge regolatrice del trust e ruolo del notaro, in TAF, 2000, p. 475; R. Luzzatto,  Dibattito sulla legge regolatrice del trust e ruolo del notaro, in TAF, 2000, p. 473; A. Fusaro,  Legge regolatrice del trust e ruolo del notaro, in TAF, 2001, 2, p. 177; S. Bartoli, Il trust, Milano,  2001, p. 771 ss. 92)     Sulla questione cfr. S. Tondo, Ambientazione del trust nel nostro ordinamento e controllo  notarile sul trustee, in AA.VV., I trusts in italia oggi, cit., p. 198 ss; in Studi e Materiali, 5.2,  Milano, 1998, p. 869 e in RDP, 1997, p. 174; S. Bartoli, Il trust, cit., p. 783 ss. 93)     Cfr. S. Tondo, Controllo notarile sui presupposti dell´atto negoziale, in Studi e materiali, 1,  Milano, 1986, p. 368 ss.; G. Casu, Funzione notarile e controllo di legalità, in RN, 1998, p. 561 ss. 94)     Molte leggi del modello internazione dispongono in tal senso. Ad es. la recente legge sul trust  emanata dalla Repubblica di San Marino (l. 17 marzo 2005, n. 37), all´art. 32 dispone  espressamente che "Salve le disposizioni di cui all´articolo 9, comma 7, il trustee dispone dei beni  in trust senza limitazioni di sorta, e senza mai dovere giustificare i propri poteri". Per un primo  commento a tale legge cfr. AA.VV., Il trust nella nuova legislazione di San Marino, Maggioli  Editore, 2005.  95)     Cfr. S. Bartoli, Il trust, cit., 785; S. Tondo, Ambientazione, cit., p. 199. 96)     Per fare un esempio attuale: la simulazione del prezzo con occultamento del reale  corrispettivo comporta  per la controparte, e per il Notaio se conosciuta, il concorso in truffa nei  confronti dei Beneficiari del Trust, del resto questo rischio è analogo in tutti i casi (amministratore  di società o procuratore) in cui una persona agisce nell´interesse altrui.   97)     Cfr. S. Tondo, Ambientazione, cit., p. 885. 98)     La conservazione a raccolta dell´atto istitutivo, ove non si sia scelta la forma pubblica, è  quindi sempre opportuna.  </p>

  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:44 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Convenzione de L'Aja]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/Convenzione de L'Aja]]></link>
<description><![CDATA[ <h3>Convenzione de L´Aja</h3>

<p> Riportiamo il testo italiano della Convenzione dell´Aja, avvertendo che il testo ufficiale è solo  quello in inglese ed in francese e che questa traduzione ministeriale contiene gravi imprecisioni  terminologiche e giuridiche.  L. 16 ottobre 1989, n. 364 (1). Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro  riconoscimento, adottata  a L´Aja il 1° luglio  1985 (2).  1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla legge applicabile  ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L´Aja il 1° luglio 1985.  2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all´articolo 1 a decorrere dalla sua  entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall´articolo 30 della convenzione stessa.  3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale.  Convenzione relativa alla legge sui "trusts" ed al loro   riconoscimento. Gli Stati firmatari della presente Convenzione, considerando che il trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della Common  Law, adottata da altri paesi con alcune modifiche, hanno convenuto di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile al trust e di risolvere  i problemi più importanti relativi al suo riconoscimento; hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione e di adottare le seguenti disposizioni:  Capitolo I - Campo di applicazione  Articolo 1 La presente Convenzione stabilisce la legge applicabile al trust e regola il suo riconoscimento.  Articolo 2 Ai fini della presente Convenzione, per trust s´intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona,  il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di  un trustee nell´interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Il trust presenta le seguenti caratteristiche: a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un´altra persona per conto del trustee; c) il trustee è investito del potere e onerato dell´obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare,  gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in  qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l´esistenza di un trust.  Articolo 3 La Convenzione si applica solo ai trusts costituiti volontariamente e comprovati per iscritto.  Articolo 4 La Convenzione non si applica a questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri  atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al trustee.  Articolo 5 La Convenzione non si applica qualora la legge specificata al capitolo II non preveda l´istituto del  trust o la categoria di trust in questione.  Capitolo II - Legge applicabile  Articolo 6 Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare  dalle disposizioni dell´atto che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario,  avvalendosi delle circostanze del caso. Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non preveda l´istituzione del trust o  la categoria del trust in questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui  all´articolo 7.  Articolo 7 Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti  legami. Per determinare la legge con la quale un trust ha più stretti legami, si tiene conto in particolare: a) del luogo di amministrazione del trust designato dal costituente; b) della situazione dei beni del trust; c) della residenza o sede degli affari del trustee; d) degli obiettivi del trust e dei luoghi dove dovranno essere realizzati.  Articolo 8 La legge specificata agli articoli 6 o 7 regola la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti  e l´amministrazione del trust. In particolare, la legge dovrà regolamentare: a) la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, la capacità particolare di esercitare le mansioni di  trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee; b) i diritti e gli obblighi dei trustees tra di loro; c) il diritto del trustee di delegare, in tutto o in parte, l´esecuzione dei suoi obblighi o l´esercizio dei  suoi poteri; d) i poteri del trustee di amministrare o disporre dei beni del trust, di darli in garanzia e di acquisire  nuovi beni; e) i poteri del trustee di effettuare investimenti; f) le restrizioni relative alla durata del trust ed ai poteri di accantonare gli introiti del trust; g) i rapporti tra il trustee ed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità personale del trustee verso i  beneficiari; h) la modifica o la cessazione del trust; i) la ripartizione dei beni del trust; j) l´obbligo del trustee di render conto della sua gestione.  Articolo 9 Nell´applicazione del presente capitolo aspetti del trust che possono essere trattati a parte, in  particolare le questioni amministrative, potranno essere regolati da una legge diversa.  Articolo 10 La legge applicabile alla validità del trust stabilisce la possibilità di sostituire detta legge, o la legge  applicabile ad un elemento del trust che può essere trattato a parte, con un´altra legge.  Capitolo III - Riconoscimento  Articolo 11 Un trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere  riconosciuto come trust. Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del trust siano separati  dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia le capacità di agire in giudizio ed essere  citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che  rappresenti un´autorità pubblica. Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento implicherà, in  particolare: a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del trust; b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest´ultimo  o di sua bancarotta; c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del  trustee; d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli  obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi di un terzo  possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro.  Articolo 12 Il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di  richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l´esistenza del  trust, a meno che ciò non sia vietato o sia incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel  quale la registrazione deve aver luogo.  Articolo 13 Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta  della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono  più strettamente connessi a Stati che non prevedono l´istituto del trust o la categoria del trust in  questione.  Articolo 14 La Convenzione non ostacolerà l´applicazione di norme di legge più favorevoli al riconoscimento di  un trust.  Capitolo IV - Disposizioni generali  Articolo 15 La Convenzione non ostacolerà l´applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di  conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione  della volontà, in particolare nelle seguenti materie: a) la protezione di minori e di incapaci; b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio; c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima; d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali; e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità; f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede. Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il  giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici.  Articolo 16 La Convenzione non pregiudica le disposizioni legislative del foro che devono essere applicate  anche per situazioni internazionali indipendentemente dalla legge designata dalle regole di conflitto  di leggi.In casi eccezionali, si può altresì dare effetto alle norme della stessa natura di un altro Stato  che abbia con l´oggetto della controversia un rapporto sufficientemente stretto. Ciascuno Stato contraente potrà, mediante una riserva, dichiarare che non applicherà la disposizione  del secondo paragrafo del presente articolo.  Articolo 17 Ai sensi della Convenzione il termine "legge" indica le norme di legge in vigore in uno Stato, ad  eccezione delle regole di conflitto di legge.  Articolo 18 Le disposizioni della Convenzione potranno essere non osservate qualora la loro applicazione sia  manifestamente incompatibile con l´ordine pubblico.  Articolo 19 La Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale.  Articolo 20 Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, dichiarare che le disposizioni della Convenzione  saranno estese ai trusts costituiti in base ad una decisione giudiziaria. Tale dichiarazione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed  entrerà in vigore dal giorno di ricevimento della notifica. L´articolo 31 è applicabile, per analogia, al ritiro di detta dichiarazione.  Articolo 21 Ciascuno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di applicare le disposizioni del capitolo III solo  ai trusts la cui validità è regolata dalla legge di uno Stato contraente.  Articolo 22 La Convenzione è applicabile ai trusts a prescindere dalla data della loro costituzione. Tuttavia, uno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di non applicare la Convenzione ad un trust  costituito prima dell´entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.  Articolo 23 Ai fini di identificare la legge applicabile ai sensi della Convenzione, qualora uno Stato comprenda  varie unità territoriali, ciascuna con le proprie norme di legge per quanto riguarda il trust, ogni  riferimento alla legge di detto Stato sarà considerato come relativo alla legge in vigore nell´unità  territoriale in questione.  Articolo 24 Uno Stato all´interno del quale varie unità territoriali hanno le proprie norme di legge in materia di  trust non è tenuto ad applicare la Convenzione ai conflitti di legge che interessano unicamente  queste unità territoriali.  Articolo 25 La Convenzione non deroga ad alcun altro strumento internazionale di cui uno Stato contraente è o  sarà parte e che contengono disposizioni sulle materie regolamentate dalla presente Convenzione.  Capitolo V - Clausole finali  Articolo 26 Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell´accettazione, dell´approvazione o  dell´adesione, o, al momento di una dichiarazione resa ai sensi dell´articolo 29, potrà esprimere le  riserve previste agli articoli 16, 21 e 22. Nessun´altra riserva sarà consentita. Ciascuno Stato contraente potrà, in ogni momento, ritirare una riserva da esso espressa; tale riserva  cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo mese dopo la notifica del ritiro.  Articolo 27 La Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati che erano membri della Conferenza de l´Aja di  diritto internazionale privato al momento della sua quindicesima sessione. Sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno  depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.  Articolo 28  Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenone dopo   la sua entrata in vigore in virtù dell´articolo  30, par. 1. Lo strumento di adesione sarà depositato esso il Ministero degli Affari Esteri del Reo dei Paesi  Bassi. L´adesione avrà effetto solo per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti  che non avranno mosso obiezioni alla succitata adesione entro dodici mesi dal ricevimento della  notifica di cui all´articolo 32. Ogni Stato membro potrà altresì muovere tali obiezioni al momento della ratifica, accettazione o  approvazione della Convenzione, successiva all´adesione. Tali obiezioni saranno notificate al  Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.  Articolo 29 Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali nelle quali vengono applicati sistemi giuridici  diversi, potrà, al momento della firma, della ratifica, dell´accettazione, dell´approvazione o  dell´adesione, dichiarare che la presente Convenzione sarà applicata a tutte le sue unità territoriali, o  solamente a una o più di esse, e potra, in qualunque momento, modificare detta dichiarazione,  formulando una nuova dichiarazione. Tali dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari  Esteri del Regno dei Paesi Bassi, e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali si  applica la Convenzione. Se uno Stato non effettuerà dichiarazioni in base al presente articolo, la Convenzione sarà applicata  a tutte le unità territoriali di detto Stato.  Articolo 30 La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del terzo  strumento di ratifica, accettazione o approvazione previsto dall´art. 27. Successivamente la Convenzione entrerà in vigore: a) per ogni Stato che la ratifichi, l´accetti, o l´approvi successivamente, il primo giorno del terzo  mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del terzo mese dopo la scadenza del termine di cui  all´articolo 28; c) per le unità territoriali alle quali la Convenzione è stata estesa in conformità all´articolo 29, il  primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui a detto articolo.  Articolo 31 Ogni Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica formale per  iscritto, indirizzata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della  Convenzione. La denuncia entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di  sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario, o ad ogni altra data  successiva, specificata nella notifica.  Articolo 32 Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della  Conferenza, nonché agli Stati che vi avranno aderito, in conformità alle disposizioni dell´articolo  28: a) le firme e le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui all´articolo 27; b) la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell´articolo 30; c) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all´articolo 28; d) le estensioni di cui all´articolo 29; e) le dichiarazioni di cui all´articolo 20; f) le riserve o i diritti di riserva di cui all´articolo 26; g) le denunce di cui all´articolo 31. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a l´Aja, il 1° luglio 1985, in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un  unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui  una copia autenticata sarà consegnata, per le vie diplomatiche, a ciascuno Stato membro della  Conferenza de l´Aja di diritto internazionale privato al momento della sua quindicesima sessione.  (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 novembre 1989, n. 261, S.O. (2) Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.          1 </p>

  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:44 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[BREVI NOTE SUI TRUST]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust/BREVI NOTE SUI TRUST]]></link>
<description><![CDATA[ <h3>Il trust note esplicative</h3>

<p>I Trusts  Parte Prima   I TRUSTS  L´Italia è uno dei pochi paesi di diritto continentale ad aver ratificato la Convenzione dell´Aja del  1984, entrata in vigore nel 1992.  Con questa Convenzione, l´Italia si è impegnata a riconoscere la validità dei trusts, una nozione  ancora poco nota in tutti gli Stati che non abbiano subìto l´influenza del diritto anglosassone, ma  piuttosto quella del diritto napoleonico.  L´istituto del trust è una importante novità nel panorama giuridico italiano; il Trust interno, ovvero  istituito in Italia, riconducibile alle nostre norme nazionali in tutti gli elementi caratterizzanti tranna  che nella legge regolatrice, che può essere quella di un qualunque stato che abbia emanato una  propria disciplina della materia, è oggi uno strumento giuridico utilizzabile per risolvere, in modo  tecnicamente semplice ed ottimale, una ampia gamma di problemi in campo patrimoniale,  finanziario e gestionale.  1.Cronistoria  L´istituto in esame trova le sue prime espressioni, anche se solo embrionali, in certe forme di  istituzione di erede fiduciario tipiche del diritto romano; comunque si suole far risalire l´origine del  trust al medioevo, e più particolarmente all´epoca delle crociate. I cavalieri che, come Riccardo  Cuor di Leone, partivano sulla strada che conduceva a Gerusalemme, volevano essere sicuri di  ritrovare il loro castello ed i loro beni al ritorno o, se fosse loro successo qualcosa, volevano  assicurarsi che il patrimonio potesse essere trasmesso ai figli quando questi avessero avuto l´età  necessaria per poterne disporre.  A tal fine, il cavaliere trasmetteva i diritti di proprietà sul suo patrimonio ad un amico di fiducia  ("trust" in effetti significa fiducia in inglese), convenendo che la sua famiglia e i suoi figli potessero  continuare ad usufruire dei beni durante la sua assenza; dopo un po´ di tempo, se il cavaliere non  tornava dalle crociate, i suoi beni avrebbero dovuto essere distribuiti ai suoi discendenti.  Questa illustrazione, molto romantica, delle origini dei trusts permette di afferrarne gli elementi  caratteristici ed i ruoli dei diversi personaggi che intervengono abitualmente in una struttura di  questo tipo.  Il cavaliere, viene chiamato il "settlor" in Inghilterra, o "grantor" in America; in Italia sta  affermandosi il termine "Disponente", scientificamente più corretto; il suo fedele amico "trustee",  ed i figli "beneficiari".   2.Definizione  La Convenzione dell´Aja relativa alla legge applicabile ai trusts e ratificata da Australia, Canada,  Italia e Inghilterra il 20 ottobre 1984, contiene, nel suo articolo 2, una definizione del trust i cui  termini sono in sostanza i seguenti:  Un trust è una relazione giuridica creata da una persona, il "settlor", con un documento tra   vivi ("inter vivos") o a causa di morte, allo scopo di porre alcuni beni sotto il controllo di un  "trustee" nell´interesse di un beneficiario o per uno scopo determinato.   L´articolo 2 della Convenzione precisa inoltre in particolare che:  *	i beni del trust costituiscono una massa distinta, non facente parte del patrimonio del  trustee;  *	gli atti di proprietà dei beni del trust sono stabiliti a nome del trustee o, per lo meno, a  nome di una persona che operi per quest´ultimo;  *	il trustee ha dei diritti e delle obbligazioni, di cui deve rendere conto, per  l´amministrazione e la gestione o la disposizione dei beni secondo i termini del trust e  nel rispetto della legge  applicabile a detto trust.        Come emerge da questa definizione, un  trust non possiede personalità giuridica.  Esiste soltanto  attraverso il suo trustee che può, naturalmente, essere sostituito secondo i casi (e le condizioni)  previsti nella legge applicabile o nell´atto istitutivo del trust stesso.  Al contrario di ciò che alcuni autori di diritto continentale hanno affermato, un trust non è una  persona morale, e non può essere assimilato ad alcuna specie di società (per esempio nel diritto del  Liechtenstein il caso della Fondazione che, a volte, è stata ritenutaimpropriamente uno strumento  sostitutivo del trust, viene iscritta presso l´Ufficio del Registro di Commercio).  Il trust non è un rapporto giuridico di natura obbligatoria; in effetti, il legame tra il trustee e i  beni  del trust non è di natura contrattuale ma di natura reale.  In Francia, come pure in Svizzera, i Tribunali hanno tentato, inizialmente, di analizzare il trust  come un contratto; in un secondo tempo, hanno rinunciato ad una definizione del trust nel sistema  giuridico nazionale, e hanno accolto il trust come un´istituzione straniera sconosciuta nel diritto del  Paese.  In sintesi possiamo dunque affermare che il trust è il rapporto giuridico istituito da una persona  (disponente) che trasferisce beni e/o diritti ad un altro soggetto (trustee), per un fine determinato e/o  un tempo determinato, o nell´interesse di un beneficiario.   Alla base delle diverse e più comuni finalità del trust è quindi l´intenzione di vincolare  inscindibilmente un bene o un complesso di benio ad uno scopo o o beneficio di uno o più soggetti.  Elemento caratterizzante del trust è che il bene a cui si riferisce è "segregato", ossia ha un vincolo di  destinazione, non si confondené col patrimonio del disponente  né con quello del trustee e, di  conseguenza,  non è aggredibile neppure da eventuali creditori particolari di questi soggetti. I bei in  trust costituiscono una massa distinta e non diventano parte del patrimonio del trustee, il quale è  solo investito del potere e onerato dell´obbligo di amministrarli, gestirli e disporne in confoirmità  alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge. Il fatto che i beni o i valori  costituiti in trust siano isolati rispetto al patrimonio del trustee crea una relazione bene-scopo che  era sconosciuta all´ordinamento italiano, nel quale è tradizionalmente impossibile una  differenziazione fra i beni intestati ad un medesimo soggetto e, in generale, qualsiasi forma di  destinazione di un bene ad uno scopo esclusivo.  3. Principali usi  Dall´epoca dei cavalieri, l´immaginazione degli uomini, e degli anglosassoni in particolare, non ha  conosciuto limiti per l´uso dei trusts.  E´ stata elaborata nella pratica una moltitudine di tipi di trusts per rispondere a bisogni  estremamente diversi, tra i quali ad esempio :  *	creazione di un fondo per la pensione degli impiegati superiori di una società  multinazionale (la società funge da "disponente" e gli impiegati sono "beneficiari");  *	creazione di un fondo di investimento collettivo per un gruppo limitato di beneficiari;  *	pianificazione dell´emigrazione per esempio, di una famiglia cinese da Hong Kong verso  il Canada, attribuendo una parte del loro patrimonio in un trust offshore che non verrà  preso in considerazione dalle autorità fiscali del Canada (gli averi del trust non sono,  legalmente, di loro proprietà al momento in cui entrano in Canada);  *	protezione dei beni di un dentista americano che teme di essere processato, un giorno, su  iniziativa di un paziente, per "malpractice" (negligenza colposa) (questo tipo di trust si  chiama un "asset protection trust" ed è creato a beneficio della famiglia del disponente);  *	creazione di un trust per una persona che sta per stabilirsi in Inghilterra e che desidera  procedere a una sana pianificazione fiscale;  *	creazione di un trust da parte di un soggetto anziano che desidera che suo figlio riceva  una rendita mensile fino a un´età determinata, perché esso è ad esempio, sotto  l´influenza di una setta e quindi potrebbe fare un cattivo uso del capitale;  *	prima di risposarsi, un disponente può creare un trust per tenere segregati alcuni beni dal  suo patrimonio, con lo scopo di destinarli ai figli da lui avuti durante la sua precedente  unione;  *	il più frequente scopo del disponente è di pianificare il passaggio del suo patrimonio alla  generazione ventura. Sotto questo aspetto, il trust può essere usato, per esempio, come  una specie di holding che possiede diverse società che dispongono di vari attivi come per  esempio un´impresa, un appartamento, un conto in banca, ecc.   Con specifico riferimento alle utilizzazioni sviluppate dalla pratica professionale italiana si possono  evidenziare :  In campo aziendale: >	garanzia di prestiti obbligazionari e di altre forme di finanziamento di imprese; >	assegnazioni di stock options a dipendenti e managers; >	meccanismi più efficaci per la gestione comune del voto assembleare rispetto al sindacato di  voto; >	attività di ristrutturazione produttiva e risanamento di aziende in crisi; >	garanzia di depositi cauzionali e caparre; >	trasferimento di aziende e/o partecipazioni sociali con clausole operative mutlifinzionali;  In ambito di gestione del patrimonio famigliare: >	protezione di porzioni specifiche del patrimonio famigliare; >	protezione di minori e disabili; >	trasformazione di fondi patrimoniali con risultati operativi più efficaci; >	definizione in vita delle vicende successorie con maggiore efficacia rispetto alle disposizioni  testamentarie  In ambito professionale: >	separazione e segregazione di somme e beni detenuti per conto di clienti; >	gestione di attività da parte di chi altrimenti sarebbe impossibilitato a operare come  imprenditore;  In ambito pubblico: >	semplificazione nella gestione di attività specifiche da realizzare secondo direttive e finalità ben  individuate; >	fornitura di servizi o prestazioni convenzionate;  4. Tipi di trusts  Per rispondere ai  vari bisogni, la pratica ha sviluppato numerosi tipi di trust dei quali facciamo  cenno con riferimento ai principali:  4.1. Un trust può essere revocabile o irrevocabile  Per la maggior parte, i trusts sono irrevocabili. In effetti, un trust revocabile dà in ogni momento al  disponente il diritto di riprendere al trust il patrimonio che a suo tempo aveva conferito; in questo  modo il Disponente non perde il controllo dei suoi beni, e ciò rende il trust inefficace nei confronti  di terzi, sotto molti aspetti giuridici. A titolo di esempio ricordiamo che l´Internal Revenue Service,  il fisco statunitense, non riconosce rilevanza ai fini fiscali ai trusts revocabili.  4.2 Un trust può essere fisso o discrezionale  In questi ultimi anni, l´uso di trusts discrezionali è diventato molto diffuso. In generale, il  disponente stabilisce in modo irrevocabile una lista assai lunga di beneficiari,. In caso contrario, il  trust non contiene regole precise sulla distribuzione del capitale e/o dei redditi del trust ai suoi  beneficiari; il trustee ha dunque un potere discrezionale a tale riguardo. In pratica, il disponente  spedisce una lettera separata al trustee, nella quale gli comunica le sue scelte. Questo documento  chiamato "letter of wishes" è un documento molto discreto, con il quale il disponente fissa la  ripartizione del patrimonio del trust tra i vari beneficiari; questo documento può essere modificato  in ogni momento, fino alla morte del disponente.  La pianificazione fiscale è stata il motivo principale per lo sviluppo di questo tipo di trust. I trusts  discrezionali possono prevedere la designazione di un "protector" o Guardiano che gode di diversi  poteri, specificatamente quello di "sorvegliare" il trustee, e vari diritti di veto sulle decisioni del  trustee, ma in generale il protector non ha alcun diritto di agire direttamente.  4.3 Il "life interest trust" (o "life interest settlement").  Si tratta, in realtà, di un trust per l´uso più classico, come quello del cavaliere medioevale cui si  faceva riferimento prima.  Lo scopo di un "life interest trust" è di preservare il capitale per le generazioni future.  Generalmente, il "beneficiario", che è il figlio del "disponente", ha il diritto di usufruire del bene, di  coltivare la terra, ecc, ma non il diritto di disporne. Solo alla morte del disponente il patrimonio  viene trasmesso al figlio.  4.4 Gli "accumulations and maintenance trusts"  Questi trusts sono costituiti per uno o più beneficiari minorenni. I redditi sono accumulati nel trust,  con riserva di distribuzione per l´educazione e la cura dei beneficiari che riceveranno il capitale, per  esempio, solo dopo aver raggiunto l´età di 25 anni. In un tale trust, il trustee ha un ruolo che si  avvicina a quello di un tutore; deve esaminare i bisogni del beneficiario, la serietà dei suoi progetti,  ecc. Qui, di nuovo, l´immaginazione non conosce limiti: il disponente può, per esempio, prevedere  una distribuzione speciale se suo figlio decide di prendere una laurea universitaria, o un più alto  grado di licenza, o per qualsiasi altro progetto che sta a cuore al disponente.  4.5 Trusts istituiti per scopi imprenditoriali  Trusts possono essere istituiti per assolvere funzioni particolari strumentali a finalità che, in senso  lato, possono essere definite imprenditoriali. Ad esempio possono essere istituiti per offrire garanzie  in relazioni a operazioni finanziarie particolarmente delicate o complesse. Si pensi al caso di un  soggetto che voglia farsi finanziare per intervenire sul mercato azionario; operando per il tramite di  questo strumento, si possono evitare strumenti come il pegno o l´ipoteca che possono avere  controindicazioni per l´investitore e si può offrire all´ente finanziatore una garanzia assoluta senza  concorso con altri creditori.  Ancora si può ipotizzare il caso dell´intervento in una procedura esecutiva per poter acquistare la  proprietà di beni immobili garantendo tutti i soggetti interessati in modo assoluto.  5. Documenti  Benché per il diritto anglosassone il trust possa esistere sulla sola base di un accordo orale, la  Convenzione dell´Aja si applica soltanto se esiste la forma scritta.  In pratica possono essere seguiti due procedimenti:  *	Il disponente e il trustee possono firmare un documento chiamato deed of trust. Questo  atto stabilisce le "regole del gioco" che, come si è visto, possono essere revocabili o  irrevocabili, possono essere dettagliate o lasciare una grande discrezione al trustee.  Questo documento precisa segnatamente il nome del trust, i poteri del trustee, la  legislazione applicabile al trust, la sua durata e altri elementi essenziali.  *	Esiste pure la possibilità di costituire un trust con una semplice dichiarazione di trust  firmata da un solo trustee che si "autoproclama" trustee di un trust. Un tale trust non  possiede formalmente un disponente.  Per quanto ci riguarda, la prassi operativa in uso in Italia, prevede la sottoscrizione di fronte al  Notaio di un atto in cui viene istituito il Trust, passaggio reso indispensabile da una circolare ABI in  cui si invitano gli Istituti di credito a condizionare l´apertura di un conto corrente a nome del Trust  alla presentazione di un atto istitutivo formato o per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.  Una tale prassi pare comunque opportuna per le implicite garanzie che comporta sia per il  Disponente che per il Trustee, che per i Beneficiari. Il disponente consegna poi i beni al Trustee del  trust che è stato istituito. Quando si tratta di un trust discrezionale, una particolare cura è dedicata  alla redazione della "letter of wishes", nella quale il cliente fissa le regole per la distribuzione dei  redditi e dei beni in trust per i beneficiari.  Anche nel caso di un trust irrevocabile, il disponente ha sempre la possibilità di modificare in ogni  momento la sua lettera di desideri.  In conclusione, il trust è uno strumento che permette di affrontare vari tipi di problemi, tenendo  conto dei bisogni particolari del cliente, e delle diverse legislazioni civili e fiscali che possono  essere applicabili.  Ricordiamo comunque che un trust non si vende come un prodotto di serie, bensì dovrà essere  sempre confezionato su misura a seconda dei bisogni del cliente, e con la collaborazione del suo  consulente.  Dott. Leopoldo Minicucci  </p>

  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:44 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Documenti sul Trust]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=050.Documenti sul Trust]]></link>
<description><![CDATA[                   ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:44 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[i Soggetti di un Trust]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=020.i Soggetti di un Trust]]></link>
<description><![CDATA[ <h3>Soggetti del Trust</h3>

<p>Soggetti del Trust  - Disponente: è il soggetto che decide di istituire un trust  per la realizzazione di uno specifico scopo o in favore di  un determinato beneficiario. Egli detta le regole di  funzionamento del trust, stabilisce le modalità dell´attività  del trustee, nomina il guardiano, conferisce beni o diritti,  sceglie la legge regolatrice del trust.  - Trustee: è la figura più importante dell´intero istituto. È il  soggetto (persona fisica o giuridica - la Trust Srl nel nostro  caso) al quale vengono trasferiti i beni in trust. È tenuta  alla gestione degli stessi secondo le disposizioni dell´atto  istitutivo, e le regole della correttezza, affinché il  patrimonio del trust sia destinato alle finalità determinate  nel trust. Il Trustee entro questi limiti, può godere e  disporre dei beni del trust, può delegare a professionisti e  a consulenti l´amministrazione dei beni del trust, può  affidare a terzi il compimento di singole attività, ha la  capacità processuale attiva e passiva in relazione ai beni  del trust. Può, in teoria, esercitare qualunque attività  commerciale, sebbene non sia pratica consigliabile, ed  effettuare investimenti sotto qualunque forma quando ne  ravvisi la necessità e in conformità allo scopo del trust,  dispone dei beni solo per gli scopi stabiliti nell´atto  istitutivo. Il Trustee è personalmente responsabile per le  perdite o per i danni derivanti da un illecito utilizzo dei beni  in trust o se ha violato le disposizioni dell´atto o agito in  conflitto di interessi sebbene nessun danno ne sia derivato  al trust.  - Guardiano (protector): figura eventuale voluta dal  disponente con lo scopo di sovrintendere alla gestione e  all´operato del trustee. Il Guardiano può chiedere e  ottenere informazioni sull´amministrazione del trust, può  chiedere e ottenere informazioni sull´amministrazione del  trust, può chiedere verifiche su bilanci, depositi, ecc...,  deve esercitare gli altri poteri che gli vengono attribuiti dal  disponente e indicati nell´atto stesso.  - Beneficiario: destinatario delle utilità derivanti dai beni in  trust, e dei beni del trust al termine del trust stesso. I  Beneficiari devono essere identificati o identificabili,  possono essere designati dal disponente, o da altro  soggetto individuato dall´atto istitutivo. Può essere  beneficiario qualsiasi soggetto di diritto, il quale non è  proprietario dei beni in trust ma solo titolari di un diritto di  credito o di una mera aspettativa giuridica.  </p>

  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:44 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Caratteristiche del Trust]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=015.Caratteristiche del Trust]]></link>
<description><![CDATA[ <h3>Alcune caratteristiche del trust</h3>

<p>Alcune caratteristiche del trust:  1. I beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee  segregazione del patrimonio).  2. I beni del trust sono intestati al Trust stesso o a nome del trustee o di un´altra persona per  conto del trustee.  3. Il trustee è investito del potere e onerato dell´obbligo di amministrare, gestire o disporre beni  secondo i termini del trust e le norme che gli impone la legge.   4. Si tratta di un istituto flessibile capace di colmare le rigidità di un sistema normativo e  giurisprudenziale non sempre capace di adattare i propri istituti ai rapidi cambiamenti socio-economici  della società.  5. Le principali applicazioni del trust si hanno nell´ambito delle società, delle successioni, nella  gestione di diritti, nella cessione di crediti, nelle operazioni bancarie e finanziarie, nella  protezione del patrimonio, nel diritto di famiglia.  6. È uno strumento di efficienza insuperabile e grazie alla sua intrinseca elasticità si presta ad  innumerevoli utilizzazioni.  </p>

  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:44 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Dove Siamo]]></title>
<link><![CDATA[i?pos=002.Dove Siamo]]></link>
<description><![CDATA[ <h3>dove siamo</h3>

<p>TRUST SRL  TRUSTEE PROFESSIONALI E SERVIZI PER TRUSTEES  Viale del Poggio Imperiale 18 50125 Firenze  Tel +39-055-2335246 Fax +39-055-2306539  Tel Skypho +390555357205  Bucharest RO   +40 215190397            GB   +441372422305  Washington USA +1 2023707302  Ginevra   CH   +41 225330204  Zurich    CH   +41 435002201  Codice fiscale e Partita IVA 05312970485 e-mail info@trust-srl.com http://www.trust-srl.com Associata all´associazione dei trustees professionali in italia</p>

  ]]></description>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:58:44 +0000</pubDate>
</item>
 </channel></rss>  